La norma CEI 0-21, con la variante V2 del 2024, aggiorna regole per impianti fotovoltaici, semplificando il regolamento di esercizio fino a 11,08 kW ma richiedendo certificazioni più dettagliate: i vecchi impianti domestici devono adeguarsi a nuovi standard di sicurezza.
La Norma CEI 0-21, che regola le connessioni in bassa tensione di consumatori e produttori, ha visto la luce nel 2011 ed è già arrivata alla sua sesta edizione a marzo 2022. Come se non bastasse, a partire dal primo febbraio di quest’anno è entrata in vigore la variante V2 che introduce diverse modifiche.
In questa rubrica cerchiamo di chiarire cosa cambia a livello del regolamento di esercizio, che è la parte più corposa della pratica tecnico burocratica necessaria all’attivazione degli impianti fotovoltaici connessi in rete.
Il regolamento di esercizio per impianti fotovoltaici
Il regolamento di esercizio degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 0,8 kW doveva essere redatto seguendo il modello dell’allegato G.
Da febbraio 2024 gli impianti con potenza fino a 11,08 kW (nota 1) dovranno utilizzare il nuovo allegato Gbis che risulta semplificato rispetto all’allegato G ma più complicato rispetto al vecchio Gbis.
In tabella è presente un riassunto delle variazioni in funzione della potenza dell’impianto fotovoltaico.
Un differenziale per tutti
Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) il numero di impianti fotovoltaici è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni.
Il CEI, con la variante V2, ha colto questa occasione per far dotare dei requisiti di sicurezza minimi i vecchi impianti elettrici domestici a cui sarà aggiunto un impianto fotovoltaico. La nuova variante prevede infatti che per gli impianti fotovoltaici a servizio di abitazioni o condomini (nota 2), con impianto elettrico antecedente il 1990, andrà certificato il rispetto dei requisiti minimi ex DM 37/08 art. 6 comma 3 il quale recita così:
«Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA».
Gli impianti utilizzatori privi di tali requisiti minimi andranno dunque sistemati prima di rilasciare tale dichiarazione. Si tratta di un appesantimento tecnico e burocratico ma con uno scopo nobile.
Ricordo infine che le Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 sono gratuite, invito pertanto i lettori a scaricare tali documenti e le loro varianti per approfondire gli argomenti in esse trattati.
- Il valore di 11,08 kW corrisponde a una corrente di 16 A a 400 V a fattore di potenza 1 ed è anche il limite oltre il quale è richiesta la protezione d’interfaccia esterna al convertitore.
- Condomini senza dipendenti in quanto i condomini con dipendenti sono obbligati ai controlli periodici ex 462/01 e si suppone quindi siano già dotati di interruttore differenziale ed impianto di terra.