Il regolamento di esercizio per impianti fotovoltaici è stato semplificato?

regolamento di esercizio per impianti fotovoltaici
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La norma CEI 0-21, con la variante V2 del 2024, aggiorna regole per impianti fotovoltaici, semplificando il regolamento di esercizio fino a 11,08 kW ma richiedendo certificazioni più dettagliate: i vecchi impianti domestici devono adeguarsi a nuovi standard di sicurezza.

La Norma CEI 0-21, che regola le connessioni in bassa tensione di con­sumatori e produttori, ha visto la luce nel 2011 ed è già arrivata alla sua sesta edizione a marzo 2022. Come se non bastasse, a partire dal primo febbraio di quest’anno è entrata in vigore la variante V2 che introduce diverse modifiche.

In questa rubrica cerchiamo di chiarire cosa cambia a livello del regolamento di esercizio, che è la parte più corposa della pratica tecnico burocratica necessaria all’attivazione degli impianti fo­tovoltaici connessi in rete.

Il regolamento di esercizio per impianti fotovoltaici

Il regolamento di esercizio degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 0,8 kW doveva esse­re redatto seguendo il modello dell’allegato G.

Da febbraio 2024 gli impianti con potenza fino a 11,08 kW (nota 1) dovran­no utilizzare il nuovo allegato Gbis che risulta semplificato ri­spetto all’allegato G ma più com­plicato rispetto al vecchio Gbis.

In tabella è presente un riassun­to delle variazioni in funzione della potenza dell’impianto fotovoltaico.

Un differenziale per tutti

Per centrare gli obiettivi di de­carbonizzazione previsti dal Pia­no Nazionale Integrato per l’E­nergia e il Clima (PNIEC) il nume­ro di impianti fotovoltaici è desti­nato ad aumentare ulteriormen­te nei prossimi anni.

Il CEI, con la variante V2, ha colto questa occasione per far dotare dei requisiti di sicurezza minimi i vecchi impianti elettrici domesti­ci a cui sarà aggiunto un impian­to fotovoltaico. La nuova variante prevede infatti che per gli impianti fotovoltaici a servizio di abitazioni o condomi­ni (nota 2), con impianto elettrico ante­cedente il 1990, andrà certificato il rispetto dei requisiti minimi ex DM 37/08 art. 6 comma 3 il quale recita così:

«Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso a­bitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano ade­guati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracor­renti posti all’origine dell’impian­to, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i con­tatti indiretti o protezione con in­terruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA».

Gli impianti utilizzatori privi di ta­li requisiti minimi andranno dun­que sistemati prima di rilasciare tale dichiarazione. Si tratta di un appesantimento tecnico e buro­cratico ma con uno scopo nobile.

Ricordo infine che le Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 sono gratuite, in­vito pertanto i lettori a scaricare tali documenti e le loro varianti per approfondire gli argomenti in esse trattati.

NOTE  

  1. Il valore di 11,08 kW corrisponde a una corrente di 16 A a 400 V a fattore di potenza 1 ed è anche il limite oltre il quale è richiesta la protezione d’interfaccia esterna al convertitore.
  2. Condomini senza dipendenti in quanto i condomini con dipendenti sono obbligati ai controlli periodici ex 462/01 e si suppone quindi siano già dotati di interruttore differenziale ed impianto di terra.

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