Come compilare la DDC – Parte 2

APERTURA _DDC

Prosegue il percorso formativo relativo alla corretta compilazione della dichiarazione di conformità. Nel presente fascicolo viene pubblicata un’interessante disamina sulla struttura del modello e la relativa legenda.

parte 2° – IL MODELLO E LA SUA LEGENDA

Il modello della DDC e la relativa legenda sono imposti e descritti dal decreto del 19 maggio 2010[1] che modifica, sostituendoli, gli allegati I e II del D.M. n. 37/08. In questo percorso ci occuperemo esclusivamente dell’allegato I ossia del modello rilasciato da parte di imprese installatrici essendo l’allegato II pressoché analogo. Infatti la dichiarazione di conformità resa in conformità al modello di cui all’allegato II da parte di uffici tecnici di imprese non installatrici presenta solo due differenze rispetto a quella resa sul modello di cui all’allegato I ossia::

  • la dichiarazione deve essere firmata dal responsabile dell’ufficio tecnico dell’impresa non installatrice (in veste di dichiarante) e dal legale rappresentante dell’impresa;
  • tra gli allegati obbligatori non e richiesto il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali CCIAA; è sufficiente che il responsabile dell’ufficio tecnico interno o, in alternativa, il preposto all’attività impiantistica possiedano i requisiti tecnico-professionali).[2]

La struttura del modello

Il modello si compone di una prima parte a carattere anagrafico con riferimento al dichiarante, all’impianto, alla committenza e alla proprietà e di una seconda parte a carattere declaratorio completata ed integrata dagli allegati obbligatori e facoltativi.

Prima parte, alcune osservazioni

La prima parte del modello è di facile compilazione; tuttavia occorre segnalare – anche se pare ovvio – che tutti i campi devono essere correttamente e completamente compilati e leggibili. È inoltre opportuno porre l’attenzione sui campi “esecutrice dell’impianto (descrizione schematica)” e “inteso come”.

Nel campo “esecutrice dell’impianto (descrizione schematica)” occorre indicare chiaramente quale tipo di impianto è stato installato da scegliere tra quelli indicati all’art. 1 comma 2 del D.M. n. 37/08 e s.m.i. (in seguito decreto); nel nostro percorso si tratterà dunque indicare semplicemente se si tratta di impianti elettrici o elettronici o di protezione antincendio integrando con, ad esempio, il luogo di installazione e rinviando all’apposito allegato una descrizione più dettagliata dei lavori relativi all’impianto realizzato.

Nel campo “inteso come” è obbligatorio indicare esattamente la tipologia dell’intervento effettuato scegliendolo tra nuovo, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e altro; tale indicazione ha infatti ripercussioni sugli eventuali obblighi, sanzionati, di cui agli artt. 5 comma 1, 7 comma 3, 8 comma 1 e 11 commi 1 e 2 del decreto. Purtroppo un legislatore poco attento e ambiguo, ha dimenticato di definire – anche in questo decreto come nella precedente regolamentazione – i termini prima citati esponendo così i dichiaranti alle possibili sanzioni già illustrate nella parte 1° del percorso[3]. Per fortuna degli installatori tali definizioni, sono state introdotte dalla guida tecnica CEI 0-3[4], riprese successivamente dalla guida tecnica CEI 0-2[5] e dal già citato documento della regione Toscana[6]. Esse sono interpretate da tutti gli operatori come definizioni chiare, applicabili e consolidate ed è forse questo uno dei rari casi di “fai da te legislativo[7]” che non fa danni.

Sono dunque reperibili nella citata letteratura tecnica, le seguenti definizioni:

nuovo impianto: è la “realizzazione di un nuovo impianto” ovvero “la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza” ovvero “il rifacimento completo di un impianto esistente”.

 

Trasformazione di un impianto

La trasformazione di un impianto: è “la realizzazione di modifiche dovute ad uno, o più, dei seguenti motivi:

  • cambio di destinazione d’uso dell’opera, edificio o luogo;
  • cambio delle prestazioni dell’impianto con, ad esempio, la modifica delle sezioni dei conduttori e la sostituzione dei dispositivi di protezione dei circuiti per aumento della potenza dei relativi carichi;
  • cambio delle condizioni di alimentazione dell’impianto;
  • applicazione di prescrizioni di sicurezza quali, ad esempio, la realizzazione dell’impianto di terra o l’installazione di dispositivi di protezione coordinati con l’impianto di terra;
  • rifacimento parziale di un impianto che non rientri nella manutenzione straordinaria come, ad esempio, la sostituzione dell’impianto di uno o più locali/zone/reparti, con un nuovo impianto quando i locali/zone/reparti non coincidono con tutta l’unità (opera)”.

L’ampliamento di un impianto: è, ad esempio, “la sua espansione con aggiunta di uno o più circuiti elettrici”.

 

Manutenzione straordinaria

La destinazione d’uso: definizioni

È utile comprendere il significato delle possibili definizioni di “destinazione d’uso” introdotte dalla guida tecnica CEI 0-3[8]. L’importanza di questa classificazione è comunque venuta meno dal momento in cui l’ambito di applicazione del decreto è stato ampliato, rispetto alla legislazione precedente, a tutte le destinazioni d’uso.

Sono dunque reperibili nella citata letteratura tecnica, le seguenti definizioni:

  • uso civile se si tratta di unità immobiliari o le parti di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili;
  • uso industriale, se si tratta di edifici dove viene svolta una attività produttiva di tipo industriale od anche artigianale;
  • uso commerciale, se si tratta di edifici destinati alla vendita, deposito o contrattazione di beni;
  • altri usi, se si tratta di edifici che non rientrano nelle precedenti definizioni; ad esempio gli edifici pubblici come scuole, banche, ospedali, luoghi di culto, uffici postali ed uffici comunali, altri edifici del terziario, come alberghi e luoghi di cura e gli edifici adibiti ad uso agricolo zootecnico.

 

La seconda parte del modello

La seconda parte del modello è dedicata alle quattro dichiarazioni fondamentali inerenti:

1) la rispondenza dell’opera installata al progetto;

2) le regole e norme tecniche seguite;

3) la cura dei materiali installati;

4) il controllo di quanto installato.

Per la corretta compilazione delle quattro declaratorie la regola fondamentale è quella di seguire alla lettera quanto riportato nella legenda al modello. La casella “rispettato il progetto” è sempre da barrare tranne nel caso di “impianti di cantieri o similari [9]” mentre le altre tre sono sempre da selezionare. È utile al lettore ricordare che nella declaratoria 2 occorre sempre indicare oltre e prima delle norme tecniche anche le leggi applicabili al contesto considerato.

Gli allegati

Completano la parte declaratoria gli allegati, di cui ci occuperemo approfonditamente nel seguito del percorso; tra essi quelli denominati: “relazione con tipologie dei materiali utilizzati”, “schema di impianto realizzato” e “copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali” devono essere sempre selezionati quindi allegati.

Completano la dichiarazione la data e la firma del dichiarante e del responsabile tecnico. La data deve coincidere con quella di conclusione delle opere[10]; se è presente la direzione lavori la data deve coincidere con quella indicata nel documento “certificato di ultimazione dei lavori” a firma del Direttore dei Lavori.

 

 

Scarica il decreto e il modello della dichiarazione di conformità

 

[1] DM 19 maggio 2010 recante “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. G.U. n. 161, del 13/07/2010.

[2] Regione Toscana- Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà- Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di lavoro, “Strumenti per l’applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37”, Firenze, Ottobre 2009, pag. 26.

[3] P. Sironi, “Come compilare correttamente la dichiarazione di conformità. Parte 1° – Generalità sulla DDC: obblighi e sanzioni”, Elettro, Tecniche Nuove, 9/2015 pag. 33.

[4] Guida CEI 0-3 “Legge 46/90 – Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati”, fascicolo 2910, Novembre 1996, pag. 2. Con l’entrata in vigore del decreto 37/08 la guida è stata ritirata.

[5] Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”, fascicolo 6578, Settembre 2002 seconda edizione, pagg. 27 e 28.

[6] V. nota 2.

[7] P. Sironi, “Legislazione elettrica: un bilancio dopo 60 anni e una proposta operativa”, L’impianto elettrico e domotico, Tecniche Nuove, 6/2014 pag. 23.

[8] Guida CEI 0-3 “Legge 46/90 – Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati”, fascicolo 2910, Novembre 1996, pag. 6. Con l’entrata in vigore del decreto 37/08 la guida è stata ritirata.

[9] C.f.r. Art 10 comma 2 del decreto.

[10] C.f.r. Art 7 comma 1 del decreto.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here