Come compilare la DDC – Parte 1

APERTURA _DDC

Inizia con questo articolo un percorso didattico relativo alle attenzioni e alle cautele che il dichiarante e il responsabile tecnico dell’impresa devono prendere in considerazione nella compilazione della dichiarazione di conformità.

Lo scopo del presente servizio e di quelli successivi sarà quello di minimizzare la possibilità di esporsi alle sanzioni amministrative, civili/contrattuali e penali in capo al dichiarante e/o al responsabile tecnico dell’impresa. Tale percorso, inerente esclusivamente gli impianti elettrici ed elettronici, consentirà inoltre la minimizzazione degli errori sostanziali e formali che possono essere compiuti durante la compilazione della dichiarazione di conformità (in seguito DDC) prevista dall’art. 7 comma 1 del D.M. n. 37/08 e s.m.i. (in seguito decreto).

 

Parte 1 – GENERALITÀ SULLA DDC: obblighi e sanzioni

La DDC è l’atto – di natura privata – con cui il titolare o il rappresentante legale dell’impresa installatrice degli impianti dichiara sotto la propria personale responsabilità:

  1. le sue generalità,
  2. i dati anagrafici dell’impresa installatrice,
  3. il rispetto degli obblighi in materia di abilitazione dell’impresa installatrice,
  4. la tipologia di impianto e la natura dell’intervento,
  5. il nominativo del committente dell’impianto cui la DDC si riferisce,
  6. gli estremi toponomastici ed anagrafici che consentano l’univoca identificazione dell’impianto,
  7. la destinazione d’uso ove è installato l’impianto,
  8. la rispondenza dell’opera eseguita al progetto comprensivo di tutte le varianti eventualmente occorse,
  9. l’elenco delle regole tecniche e delle norme tecniche[1] applicate,
  10. di avere “installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione”,
  11. di avere “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge”,
  12. che l’impianto, nel caso di rifacimento parziale dello stesso, è compatibile con “le condizioni preesistenti[2].

 

Documentazione a corredo “obbligatoria”

A supporto delle precedenti dichiarazioni del titolare o del rappresentante legale dell’impresa installatrice dell’impianto deve obbligatoriamente allegare:

  • il progetto e/o lo schema dell’impianto, o di una sua parte, realizzato,
  • tutta la documentazione comprovante l’utilizzazione di materiale conforme alla regola dell’arte, ossia la “relazione con tipologie dei materiali utilizzati”,
  • nel caso di intervento su un impianto esistente tutta la documentazione comprovante la conformità alla regola dell’arte dell’impianto esistente e mantenuto sul quale sono state apportate modifiche e/o ampliamenti ossia il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali,
  • tutta la documentazione comprovante i requisiti di abilitazione dell’impresa installatrice ossia il “certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali”,

Gli obblighi di legge sopra richiamati, a carico del titolare o del rappresentante legale dell’impresa installatrice, consentono di evidenziare in maniera più efficace le sanzioni in cui è possibile incorrere nei casi in cui siano presenti omissioni o dichiarazioni mendaci. Tali sanzioni possono essere di natura amministrativa, civile/contrattualistica o penale.

Le sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative[3] (art. 15 commi 1, 3, 4 e 6 del decreto) sono irrogate dalla CCIAA e consistono di:

  • sanzioni pecuniarie,
  • l’”annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale” e
  • “la sospensione temporanea dell’iscrizione” dell’impresa abilitata.

Le sanzioni civili[4] (art. 15 comma 7 del decreto) riguardano essenzialmente l’impresa nei suoi rapporti commerciali con il committente e possono sfociare nell’”annullamento dei patti relativi alle attività disciplinate dal decreto stipulati da imprese non abilitate fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni”.

Le sanzioni penali [5] si configurano allorquando sono contestati al dichiarante e/o al responsabile tecnico i reati di “falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità” tutelato dall’art. 481 del c.p. quando la DDC è oggetto di falsità ideologica e/o quello di “falsità in scrittura privata tutelato dall’art. 485 del c.p. quando la DDC è oggetto di falsità materiale A giovamento del lettore occorre infatti ricordare che la DDC è un atto privato redatto da persona esercente un servizio di pubblica necessità quale è il caso del titolare o del rappresentante legale dell’impresa installatrice che operi su impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto; tale tipo di atto è anche detto, nella dottrina corrente, “atto quasi pubblico[6] a significare la particolare rilevanza pubblica posta dal legislatore per tale documento. È utile altresì ricordare che la sanzione associata all’art. 481 del c.p. è “la reclusione fino ad un anno e/o la multa da euro 51 a euro 516.” mentre la sanzione associata all’art. 485 del c.p. è “la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si ha falsità ideologica nel caso in cui all’interno della DDC vengono attestati falsamente “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità[7].

Si ha falsità materiale nel caso in cui ad essere falso è solo il documento (la DDC) e non i fatti (gli atti) in esso documentati. Tra le falsità materiali si distinguono[8] quelle che:

  1. provengono da un autore diverso da quello effettivo (firma falsa o illeggibile),
  2. recano false indicazioni della data e del luogo di redazione,
  3. documentano fatti (atti) inesistenti,
  4. alterano una copia e
  5. alterano o sopprimono parti di un documento.

 

Esempi di errori, omissioni e falsità

Esempio 1

Dichiarare l’intervento eseguito nell’ambito della manutenzione straordinaria piuttosto che della trasformazione, oltre a procurare un vantaggio economico all’impresa (assenza di costi per la redazione del progetto[9]), crea immediatamente le condizioni per la contestazione del reato di falsità ideologica da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice. Da questo esempio diventa immediatamente comprensibile quanto la definizione di manutenzione straordinaria risulti fondamentale allorquando si intenda dare un giudizio sulla serietà con cui è stata redatta  una DDC.

Esempio 2

Dichiarare di “avere controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge” senza averlo fatto, oltre a procurare un vantaggio economico all’impresa (assenza di costi per le obbligatorie azioni di controllo sull’impianto realizzato), crea immediatamente le condizioni per:

  • la contestazione del reato di falsità ideologica da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice,
  • la contestazione delle sanzioni amministrative da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[10].

Esempio 3

Far firmare al responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali per impianti elettrici (art. 1 comma 2 lettera a) del decreto) una DDC relativa ad un impianto di protezione attiva antincendio (art. 1 comma 2 lettera g) del decreto), oltre a procurare un vantaggio economico all’impresa (assenza di costi per l’opera di un secondo responsabile tecnico), crea immediatamente le condizioni per:

  • la contestazione del reato di falsità ideologica da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice,
  • la contestazione delle sanzioni amministrative da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[11],
  • la contestazione delle sanzioni civili da parte del committente al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[12] con conseguente nullità del contratto per i lavori di installazione eseguiti.

Esempio 4

L’antidatazione o la postdatazione della DDC può consentire al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice di apparire legittimato alla redazione della DDC (postdatazione in attesa che la CCIAA rilasci l’abilitazione al responsabile tecnico) o di non applicare una regola tecnica (antidatazione della DDC a data precedente l’entrata in vigore della regola tecnica da eludere), crea immediatamente le condizioni per:

  • la contestazione del reato di falsità materiale da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice,
  • la contestazione delle sanzioni amministrative da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[13],
  • la contestazione delle sanzioni civili da parte del committente al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[14] con conseguente nullità del contratto per i lavori di installazione eseguiti,
  • la contestazione di eventuali reati di pericolo derivanti dall’omessa applicazione delle prescrizioni imposte dalla regola tecnica elusa.

NOTE

[1] Per la definizione di “regola tecnica” e “norma tecnica” si faccia riferimento all’art. 1 della L. n.317/86 e s.m.i.

[2] Tale enunciato, pur non essendo previsto nel modello, deve essere obbligatoriamente inserito nella DDC in quanto espressamente richiesto dall’art. 7 comma 3 del decreto che recita ”In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto”.

[3] A. Oddo “La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici” IPSOA 2010 pag. 102.

[4] V. nota 1.

[5] P. Sironi “Legislazione elettrica: un bilancio dopo 60 anni e una proposta operativa”, L’impianto elettrico e domotico, Tecniche nuove, 6/2014 pag. 25.

[6] C.f.r. F. Carnelutti, “La teoria del falso”, CEDAM, 1935, p. 145 e L. G. Giannace e S. D’Alessandro, “Rilasciare la dichiarazione di conformità falsa costituisce reato?”, Obiettivo sicurezza, n. 2/04, pp. 52-54.

[7] C.f.r. A. Nappi, “Falso e legge penale”, Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1999, § 20, pp 107-109.

[8] C.f.r. A. Nappi, “Falso e legge penale”, Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1999, § 17, pp 87-105.

[9] Violazione dell’art. 5 comma 1 del decreto.

[10] Violazione dell’art. 7 comma 1 del decreto.

[11] Violazione dell’art. 3 comma 1 del decreto.

[12] C.f.r. art. 15 comma 7 del decreto.

[13] Violazione dell’art. 3 comma 1 del decreto.

[14] C.f.r. art. 15 comma 7 del decreto.

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