Inizia con questo articolo un percorso didattico relativo alle attenzioni e alle cautele che il dichiarante e il responsabile tecnico dell’impresa devono prendere in considerazione nella compilazione della dichiarazione di conformità.
Lo scopo del presente servizio e di quelli successivi sarà quello di minimizzare la possibilità di esporsi alle sanzioni amministrative, civili/contrattuali e penali in capo al dichiarante e/o al responsabile tecnico dell’impresa. Tale percorso, inerente esclusivamente gli impianti elettrici ed elettronici, consentirà inoltre la minimizzazione degli errori sostanziali e formali che possono essere compiuti durante la compilazione della dichiarazione di conformità (in seguito DDC) prevista dall’art. 7 comma 1 del D.M. n. 37/08 e s.m.i. (in seguito decreto).
Parte 1 – GENERALITÀ SULLA DDC: obblighi e sanzioni
La DDC è l’atto – di natura privata – con cui il titolare o il rappresentante legale dell’impresa installatrice degli impianti dichiara sotto la propria personale responsabilità:
- le sue generalità,
- i dati anagrafici dell’impresa installatrice,
- il rispetto degli obblighi in materia di abilitazione dell’impresa installatrice,
- la tipologia di impianto e la natura dell’intervento,
- il nominativo del committente dell’impianto cui la DDC si riferisce,
- gli estremi toponomastici ed anagrafici che consentano l’univoca identificazione dell’impianto,
- la destinazione d’uso ove è installato l’impianto,
- la rispondenza dell’opera eseguita al progetto comprensivo di tutte le varianti eventualmente occorse,
- l’elenco delle regole tecniche e delle norme tecniche[1] applicate,
- di avere “installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione”,
- di avere “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge”,
- che l’impianto, nel caso di rifacimento parziale dello stesso, è compatibile con “le condizioni preesistenti”[2].
Documentazione a corredo “obbligatoria”
A supporto delle precedenti dichiarazioni del titolare o del rappresentante legale dell’impresa installatrice dell’impianto deve obbligatoriamente allegare:
- il progetto e/o lo schema dell’impianto, o di una sua parte, realizzato,
- tutta la documentazione comprovante l’utilizzazione di materiale conforme alla regola dell’arte, ossia la “relazione con tipologie dei materiali utilizzati”,
- nel caso di intervento su un impianto esistente tutta la documentazione comprovante la conformità alla regola dell’arte dell’impianto esistente e mantenuto sul quale sono state apportate modifiche e/o ampliamenti ossia il “riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali”,
- tutta la documentazione comprovante i requisiti di abilitazione dell’impresa installatrice ossia il “certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali”,
Gli obblighi di legge sopra richiamati, a carico del titolare o del rappresentante legale dell’impresa installatrice, consentono di evidenziare in maniera più efficace le sanzioni in cui è possibile incorrere nei casi in cui siano presenti omissioni o dichiarazioni mendaci. Tali sanzioni possono essere di natura amministrativa, civile/contrattualistica o penale.
Le sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative[3] (art. 15 commi 1, 3, 4 e 6 del decreto) sono irrogate dalla CCIAA e consistono di:
- sanzioni pecuniarie,
- l’”annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale” e
- “la sospensione temporanea dell’iscrizione” dell’impresa abilitata.
Le sanzioni civili[4] (art. 15 comma 7 del decreto) riguardano essenzialmente l’impresa nei suoi rapporti commerciali con il committente e possono sfociare nell’”annullamento dei patti relativi alle attività disciplinate dal decreto stipulati da imprese non abilitate fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni”.
Le sanzioni penali [5] si configurano allorquando sono contestati al dichiarante e/o al responsabile tecnico i reati di “falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità” tutelato dall’art. 481 del c.p. quando la DDC è oggetto di falsità ideologica e/o quello di “falsità in scrittura privata” tutelato dall’art. 485 del c.p. quando la DDC è oggetto di falsità materiale A giovamento del lettore occorre infatti ricordare che la DDC è un atto privato redatto da persona esercente un servizio di pubblica necessità quale è il caso del titolare o del rappresentante legale dell’impresa installatrice che operi su impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto; tale tipo di atto è anche detto, nella dottrina corrente, “atto quasi pubblico”[6] a significare la particolare rilevanza pubblica posta dal legislatore per tale documento. È utile altresì ricordare che la sanzione associata all’art. 481 del c.p. è “la reclusione fino ad un anno e/o la multa da euro 51 a euro 516.” mentre la sanzione associata all’art. 485 del c.p. è “la reclusione da sei mesi a tre anni.”
Si ha falsità ideologica nel caso in cui all’interno della DDC vengono attestati falsamente “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”[7].
Si ha falsità materiale nel caso in cui ad essere falso è solo il documento (la DDC) e non i fatti (gli atti) in esso documentati. Tra le falsità materiali si distinguono[8] quelle che:
- provengono da un autore diverso da quello effettivo (firma falsa o illeggibile),
- recano false indicazioni della data e del luogo di redazione,
- documentano fatti (atti) inesistenti,
- alterano una copia e
- alterano o sopprimono parti di un documento.
Esempi di errori, omissioni e falsità
Esempio 1
Dichiarare l’intervento eseguito nell’ambito della manutenzione straordinaria piuttosto che della trasformazione, oltre a procurare un vantaggio economico all’impresa (assenza di costi per la redazione del progetto[9]), crea immediatamente le condizioni per la contestazione del reato di falsità ideologica da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice. Da questo esempio diventa immediatamente comprensibile quanto la definizione di manutenzione straordinaria risulti fondamentale allorquando si intenda dare un giudizio sulla serietà con cui è stata redatta una DDC.
Esempio 2
Dichiarare di “avere controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge” senza averlo fatto, oltre a procurare un vantaggio economico all’impresa (assenza di costi per le obbligatorie azioni di controllo sull’impianto realizzato), crea immediatamente le condizioni per:
- la contestazione del reato di falsità ideologica da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice,
- la contestazione delle sanzioni amministrative da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[10].
Esempio 3
Far firmare al responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali per impianti elettrici (art. 1 comma 2 lettera a) del decreto) una DDC relativa ad un impianto di protezione attiva antincendio (art. 1 comma 2 lettera g) del decreto), oltre a procurare un vantaggio economico all’impresa (assenza di costi per l’opera di un secondo responsabile tecnico), crea immediatamente le condizioni per:
- la contestazione del reato di falsità ideologica da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice,
- la contestazione delle sanzioni amministrative da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[11],
- la contestazione delle sanzioni civili da parte del committente al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[12] con conseguente nullità del contratto per i lavori di installazione eseguiti.
Esempio 4
L’antidatazione o la postdatazione della DDC può consentire al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice di apparire legittimato alla redazione della DDC (postdatazione in attesa che la CCIAA rilasci l’abilitazione al responsabile tecnico) o di non applicare una regola tecnica (antidatazione della DDC a data precedente l’entrata in vigore della regola tecnica da eludere), crea immediatamente le condizioni per:
- la contestazione del reato di falsità materiale da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice,
- la contestazione delle sanzioni amministrative da parte dell’autorità di controllo al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[13],
- la contestazione delle sanzioni civili da parte del committente al titolare o al rappresentante legale dell’impresa installatrice[14] con conseguente nullità del contratto per i lavori di installazione eseguiti,
- la contestazione di eventuali reati di pericolo derivanti dall’omessa applicazione delle prescrizioni imposte dalla regola tecnica elusa.
NOTE
[1] Per la definizione di “regola tecnica” e “norma tecnica” si faccia riferimento all’art. 1 della L. n.317/86 e s.m.i.
[2] Tale enunciato, pur non essendo previsto nel modello, deve essere obbligatoriamente inserito nella DDC in quanto espressamente richiesto dall’art. 7 comma 3 del decreto che recita ”In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto”.
[3] A. Oddo “La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici” IPSOA 2010 pag. 102.
[4] V. nota 1.
[5] P. Sironi “Legislazione elettrica: un bilancio dopo 60 anni e una proposta operativa”, L’impianto elettrico e domotico, Tecniche nuove, 6/2014 pag. 25.
[6] C.f.r. F. Carnelutti, “La teoria del falso”, CEDAM, 1935, p. 145 e L. G. Giannace e S. D’Alessandro, “Rilasciare la dichiarazione di conformità falsa costituisce reato?”, Obiettivo sicurezza, n. 2/04, pp. 52-54.
[7] C.f.r. A. Nappi, “Falso e legge penale”, Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1999, § 20, pp 107-109.
[8] C.f.r. A. Nappi, “Falso e legge penale”, Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1999, § 17, pp 87-105.
[9] Violazione dell’art. 5 comma 1 del decreto.
[10] Violazione dell’art. 7 comma 1 del decreto.
[11] Violazione dell’art. 3 comma 1 del decreto.
[12] C.f.r. art. 15 comma 7 del decreto.
[13] Violazione dell’art. 3 comma 1 del decreto.
[14] C.f.r. art. 15 comma 7 del decreto.