Importante novità nel settore del fotovoltaico: il 3 agosto 2023 ARERA ha emanato la “Deliberazione 361/2023/R/EEL” che va a modificare alcuni aspetti del TICA (testo integrato per le connessioni attive) introducendo due importanti semplificazioni per alcune categorie di impianti fotovoltaici… vediamole nel dettaglio.
Fino ad ora gli impianti fotovoltaici erano tutti dotati di un contatore di produzione M2 installato dal distributore a valle del generatore al solo scopo di misurare l’energia prodotta. Questo contatore è essenziale per i vecchi impianti incentivati con il conto energia in quanto l’incentivo è proporzionale all’energia prodotta e serve anche per impianti sopra i 20 kW per calcolare l’energia autoconsumata da comunicare annualmente all’Agenzia delle Dogane.
Per i numerosi impianti fotovoltaici che non rientrano nelle categorie di cui sopra, il contatore M2 è di fatto superfluo, è sufficiente il contatore bidirezionale di energia del punto di consegna (POD) col quale si può misurare l’energia prelevata e l’energia immessa in rete per lo scambio sul posto o per il ritiro dedicato.
La delibera ARERA cita: «La Deliberazione 361/2023/R/EEL va a modificare il TICA principalmente aggiungendo i paragrafi 10.4 e 10.10 ter».
Non più necessaria l’installazione del misuratore
Nella modifica del paragrafo 10.4 si legge:
«Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP;
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta».
Dichiarazione sostitutiva
Il paragrafo 10.10 ter, per gli impianti che soddisfano le stesse condizioni di cui al 10.4, recita: «Il gestore di rete ha la facoltà di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione».
Entrata in vigore
La delibera è in vigore dal giorno della pubblicazione e anche i distributori nel mese successivo si sono adeguati fornendo la possibilità al produttore di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art 10.10 ter e beneficiare della semplificazione.
Conclusioni
Il produttore che ricade nella casistica di applicazione della delibera ottiene il vantaggio di non dover installare un componente inutile nel suo impianto, evitando così il pagamento della relativa tariffa annuale, inoltre non deve aspettare l’arrivo del distributore per poter collegare a pieno titolo l’impianto.
Con l’autocertificazione, per contro, il produttore si addossa la responsabilità della regolarità del suo impianto e della relativa protezione d’interfaccia per cui, a maggior ragione, deve affidarsi a professionisti preparati come voi lettori.