Ma è vero che… non bisogna più installare il contatore di produzione M2 negli impianti FV?

contatore di produzione fotovoltaicoImportante novità nel settore del fotovoltaico: il 3 agosto 2023 ARERA ha emanato la “Deliberazione 361/2023/R/EEL” che va a modificare alcuni aspetti del TICA (testo integrato per le connessioni attive) introducendo due importanti semplificazioni per alcune categorie di impianti fotovoltaici… vediamole nel dettaglio.

Fino ad ora gli impianti fotovoltaici erano tutti dotati di un contatore di produzione M2 installa­to dal distributore a valle del ge­neratore al solo scopo di misura­re l’energia prodotta. Questo contatore è essenziale per i vecchi impianti incentiva­ti con il conto energia in quanto l’incentivo è proporzionale all’e­nergia prodotta e serve anche per impianti sopra i 20 kW per calcolare l’energia autoconsu­mata da comunicare annualmen­te all’Agenzia delle Dogane.

Per i numerosi impianti fotovol­taici che non rientrano nelle ca­tegorie di cui sopra, il contatore M2 è di fatto superfluo, è suffi­ciente il contatore bidirezionale di energia del punto di consegna (POD) col quale si può misurare l’energia prelevata e l’energia im­messa in rete per lo scambio sul posto o per il ritiro dedicato.

La delibera ARERA cita: «La Deliberazio­ne 361/2023/R/EEL va a modifi­care il TICA principalmente ag­giungendo i paragrafi 10.4 e 10.10 ter».

Non più necessaria l’installazione del misuratore

Nella modifica del paragrafo 10.4 si legge:

«Nel caso di impianti di produzio­ne di potenza attiva nominale fi­no a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguente­mente, non sono tenuti agli ob­blighi e agli adempimenti previ­sti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
  • accedono al Mercato elettrico come unica UP;
  • non accedono agli incentivi e­rogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
  • non condividono il punto di con­nessione con altre UP;

non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elet­trica prodotta».

Dichiarazione sostitutiva

Il paragrafo 10.10 ter, per gli im­pianti che soddisfano le stesse condizioni di cui al 10.4, recita: «Il gestore di rete ha la facoltà di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazio­ne sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessio­ne ovvero il produttore dichia­ra la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione».

Entrata in vigore

La delibera è in vigore dal giorno della pubblicazione e anche i di­stributori nel mese successivo si sono adeguati fornendo la possi­bilità al produttore di allegare u­na dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art 10.10 ter e beneficiare della semplificazio­ne.

Conclusioni

Il produttore che ricade nella ca­sistica di applicazione della deli­bera ottiene il vantaggio di non dover installare un componente inutile nel suo impianto, evitando così il pagamento della relativa tariffa annuale, inoltre non deve aspettare l’arrivo del distributore per poter collegare a pieno titolo l’impianto.

Con l’autocertificazione, per con­tro, il produttore si addossa la responsabilità della regolarità del suo impianto e della relativa protezione d’interfaccia per cui, a maggior ragione, deve affidar­si a professionisti preparati come voi lettori.

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