Ma è vero che è cambiato il DM 37/08?

Dal 28/12/22 sono in vigore le nuove modifiche al DM 37/08 apportate con lo scopo di uniformarlo al codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Il decreto ministeriale 37/08 è una delle leggi fondamentali riguardanti gli impianti, esso infatti specifica i requisiti che avere una ditta installatrice, sta­bilisce i casi di obbligo di proget­to da parte di un professionista, regolamenta le Dichiarazioni di conformità e di rispondenza. Risulta quindi importante per installatori e progettisti cono­scerlo almeno nei fondamen­tali.

Il 13 dicembre 2022 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale Il DM 29/09/22 n. 192 che ha in­trodotto 4 modifiche al DM 37/08 per ottemperare al Codice euro­peo delle comunicazioni elettro­niche. Queste modifiche sono già in vigore dal 28/12/22.

Cosa cambia nella pratica

Le variazioni delle lettere b (art.1 comma 2) e f (art.2 comma 1) a prima vista sembrano poco signi­ficative ma di fatto introducono l’obbligo di progetto da parte di un professionista in due casi che erano esclusi fino al 27 dicembre scorso.

Risulta infatti obbligatorio il pro­getto anche di impianto radiote­levisivo o di antenna nel caso co­esista con un impianto elettrico con obbligo di progetto, ad esem­pio, per un’abitazione che ha più di 6 kW come potenza impegnata o nel frequente caso di impianti condominiali con obbligo di pro­getto.

Dalla cancellazione di parte del­la lettera f deriva l’obbligo di pro­getto di reti di dati (cablaggio strutturato) se coesistenti con impianti elettrici con obbligo di progetto. Va ricordato che, fino al 27 dicembre scorso, le reti di dati collegate alla rete pubblica esu­lavano dall’ambito di applicazio­ne del DM 37/08 per cui non sus­sisteva l’obbligo di progetto.

Nuovi adempimenti per il responsabile tecnico dell’impresa installatrice

Viene introdotto ex novo l’artico­lo 5-bis riguardante gli “Adem­pimenti del tecnico abilitato” da intendersi come responsabile tecnico dell’impresa installatrice che viene caricato di nuove re­sponsabilità.

I tre commi del 5-bis non sono di immediata interpretazione, probabilmente usciranno chiari­menti ministeriali in merito, ma sicuramente le nuove dichiara­zioni di conformità devono fare riferimento alle guide CEI 306-2, CEI 64-100/1,2 e 3; inoltre lo schema allegato alla DICO dovrà contenere le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisi­ca multiservizi passiva.

DM 37/08: articoli che hanno subito variazioni

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