Dal 28/12/22 sono in vigore le nuove modifiche al DM 37/08 apportate con lo scopo di uniformarlo al codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Il decreto ministeriale 37/08 è una delle leggi fondamentali riguardanti gli impianti, esso infatti specifica i requisiti che avere una ditta installatrice, stabilisce i casi di obbligo di progetto da parte di un professionista, regolamenta le Dichiarazioni di conformità e di rispondenza. Risulta quindi importante per installatori e progettisti conoscerlo almeno nei fondamentali.
Il 13 dicembre 2022 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale Il DM 29/09/22 n. 192 che ha introdotto 4 modifiche al DM 37/08 per ottemperare al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Queste modifiche sono già in vigore dal 28/12/22.
Cosa cambia nella pratica
Le variazioni delle lettere b (art.1 comma 2) e f (art.2 comma 1) a prima vista sembrano poco significative ma di fatto introducono l’obbligo di progetto da parte di un professionista in due casi che erano esclusi fino al 27 dicembre scorso.
Risulta infatti obbligatorio il progetto anche di impianto radiotelevisivo o di antenna nel caso coesista con un impianto elettrico con obbligo di progetto, ad esempio, per un’abitazione che ha più di 6 kW come potenza impegnata o nel frequente caso di impianti condominiali con obbligo di progetto.
Dalla cancellazione di parte della lettera f deriva l’obbligo di progetto di reti di dati (cablaggio strutturato) se coesistenti con impianti elettrici con obbligo di progetto. Va ricordato che, fino al 27 dicembre scorso, le reti di dati collegate alla rete pubblica esulavano dall’ambito di applicazione del DM 37/08 per cui non sussisteva l’obbligo di progetto.
Nuovi adempimenti per il responsabile tecnico dell’impresa installatrice
Viene introdotto ex novo l’articolo 5-bis riguardante gli “Adempimenti del tecnico abilitato” da intendersi come responsabile tecnico dell’impresa installatrice che viene caricato di nuove responsabilità.
I tre commi del 5-bis non sono di immediata interpretazione, probabilmente usciranno chiarimenti ministeriali in merito, ma sicuramente le nuove dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alle guide CEI 306-2, CEI 64-100/1,2 e 3; inoltre lo schema allegato alla DICO dovrà contenere le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.