Ma è vero che nel 2024 termina lo “Scambio Sul Posto”?

Forse avrete letto articoli o visto video dove si afferma che lo Scambio sul Posto è terminato o lo farà a breve: cosa c’è di vero? È proprio destinato a finire, e se sì, quando? Facciamo chiarezza basandoci su fonti normative e non sulle chiacchiere.

Lo scambio sul posto del GSE (in breve SSP) è un meccanismo che con­sente di compensare l’energia elettrica prodotta e im­messa in rete in un certo momen­to con quella prelevata e consu­mata in un momento differente da quello in cui avviene la produ­zione.

Nello Scambio Sul Posto si uti­lizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagaz­zinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non conte­stualmente autoconsumata. L’energia compensata in rete viene pagata al prezzo dell’ener­gia più il corrispettivo unitario di scambio forfettario (CUsf): in pratica, in totale, viene ricono­sciuto circa il 60%-70% del co­sto finale al consumatore.

L’alternativa principale allo Scambio Sul Posto è il ritiro de­dicato in cui l’energia immessa viene pagata al solo prezzo della materia prima che varia in base al mercato ma che è molto infe­riore alla retribuzione dello SSP, in questo caso è più conveniente installare un sistema di accumu­lo per massimizzare l’autoconsu­mo.

Cosa dice la legge

Per recepire la direttiva europea Red II, l’8 novembre 2021 è sta­to pubblicato il decreto legislati­vo n. 199 che apporta novità per il settore fotovoltaico e in parti­colare prevede la soppressione del collaudato meccanismo dello Scambio Sul Posto, considerato alla stregua di un incentivo dal legislatore europeo.

Vediamo però cosa dice effetti­vamente il D.Lgs. 199 8/11/21 (di seguito una parte dell’articolo 9):

ART. 9 Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo

  1. Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono definiti tempi e mo­dalità per il raccordo con le pro­cedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazio­ne dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di garantire continuità nell’erogazione degli incentivi.
  2. Decorsi novanta giorni dal­la data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso. I nuovi impianti che entrano in eser­cizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccani­smi di cui ai precedenti artico­li alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite, ovvero al ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 di­cembre 2003, n. 387.
  3. I decreti di cui al comma 1 sta­biliscono altresì i criteri e le modalità per la graduale con­versione al meccanismo di cui all’articolo 7 degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decor­rere dal 31 dicembre 2024.

Nel comma 1 si legge che i tempi e le modalità di questo cambia­mento saranno indicati da futuri decreti attuativi.

Nuovi impianti fotovoltaici

In base all’art.9 comma 2 D.Lgs. 199/21, non sarà più possibile ac­cedere a contratti di Scambio Sul Posto a partire dal novantunesi­mo giorno trascorso dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, per cui ad oggi, non essendo ancora pubblicati tali decreti non esiste una data di scadenza certa.

Trascorsi 90 giorni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi non si potrà più optare per lo Scambio Sul Posto ma si potrà accedere al ritiro dedicato che però è meno remunerativo.

Per chi ha uno scambio sul posto attivo

Per coloro che, invece, già usufru­iscono dello Scambio Sul Posto, la data indicata dal D.Lgs. 199/21, da tenere sotto controllo, è il 31 di­cembre 2024: da quel momento, infatti, anche gli impianti già at­tivi dovrebbero passare ad altre forme di incentivazione.

Uso il condizionale perché le mo­dalità non sono ancora state spe­cificate, per cui si andrà avanti con lo Scambio Sul Posto fino a che non usciranno i decreti at­tuativi che ci diranno come si uscirà gradualmente da questo contratto.

In conclusione

Fino all’uscita dei decreti attua­tivi, la situazione dello Scambio Sul Posto rimane quella esisten­te, in questo caso la lentezza del legislatore italiano va a favo­re dei cittadini che possiedono o che intendono realizzare un impianto fotovoltaico.

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