Nel caso in esame, alcuni condomini impugnavano dinnanzi al Tar di competenza, la concessione edilizia rilasciata dal comune a favore di una società di telecomunicazioni per l’installazione di una stazione radio base GSM.
Tale concessione era stata rilasciata all’impresa in forza di due contratti di locazione stipulati dalla società per effetto del quale aveva ottenuto il godimento delle zone necessarie per l’ubicazione e il fissaggio delle apparecchiature. I ricorrenti, tra gli altri punti, impugnavano il provvedimento in quanto la concessione era stata emessa senza che si fosse preventivamente verificato il consenso dei condomini.
Il Tar ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato. La società ha impugnato la sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato lamentando che allo stato l’impianto non interessava le parti comuni dell’edificio e quindi non era necessario il consenso del condominio.
Il Consiglio di stato rigettava il ricorso confermando la pronuncia di primo grado secondo cui: «deve essere annullata l’autorizzazione edilizia rilasciata ad una società di telecomunicazioni per l’installazione di una antenna per telecomunicazioni su un fabbricato qualora venga accertata la mancanza, da parte della società stessa, della disponibilità dell’immobile ai fini dell’esecuzione delle opere».
Di conseguenza, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha sostanzialmente ritenuto che, considerato che l’installazione dell’antenna pregiudicava anche le parti comuni dell’edificio, per ottenere la concessione edilizia sarebbe stato necessario avere anche la delibera di approvazione da parte del condominio. (Cons. Stato sentenza n. 4481/2022)