Esiste una vasta area di unica proprietà, adibita ad area di servizio, con prefabbricati non contigui, composta da un distributore di carburanti (benzina, GPL, metano) alimentata con propria fornitura, dove sono collocati più pulsanti di sgancio in caso di incendio facenti capo allo sgancio subito a valle del generale. Fino a qui tutto ok.
Sono presenti un lavaggio e un bar, a distanza di sicurezza: questi ultimi alimentati da proprie forniture separate in quanto gestioni separate.
Il funzionario verificatore ASSL ci chiede di aggiungere pulsanti di sgancio nel bar e nel lavaggio perché, in caso di incendio, tutta l’area dovrebbe essere priva di corrente anche se tutto è a distanza di sicurezza.
Ho chiesto anche ad altri funzionari verificatori, nessuno mi ha risposto; mi hanno solamente detto che si tratta di complesso commerciale in quanto tutto contiguo. Comunque tutti mi hanno detto che non sono a conoscenza della norma del possibile riferimento. Per caso qualcuno è a conoscenza di una possibile norma di riferimento? Devo assecondare il funzionario?
Romeo Zanovello
Le norme di riferimento basilari riguardanti gli impianti antincendio sono:
– le UNI 9795 che riguardano le caratteristiche di installazione degli impianti e si occupano dettagliatamente del posizionamento dei rivelatori, della centralina, dei dispositivi di allarme, dei segnalatori manuali (pulsanti di azionamento del segnale di allarme );
– le UNI EN 54, molto numerose, che si occupano delle caratteristiche dei singoli componenti.
Nessuna delle due tratta il tema dei pulsanti di sgancio di emergenza, specificando i casi di prescrizione tassativa né in quantità, né in qualità e neppure in ubicazione. Questa carenza è dovuta alla contraddizione della funzione di sezionamento generale con quella di black-out che potrebbe insorgere per i luoghi con difficoltà di sgombero(specialmente nel caso di bar affollato e/o con rischio di sciacallaggio) o di arresto improvviso di impianti pericolosi (specialmente nel caso di impianti di lavaggio self service non sorvegliati).
Nessuno conosce la norma per i pulsanti in oggetto semplicemente perché non esiste e ognuno fa mente locale ai diversi casi nei quali i vigili del fuoco, avvalendosi della facoltà di prescrivere anche provvedimenti non obbligatori, prevedono questo provvedimento (che sembra essere tipicamente italiano). In sostanza la normativa prescrive, che, conformemente al DPR 151/2011 ed equivalenti europei e internazionali, sia ordinariamente previsto, in concomitanza con il progetto edile preliminare, anche un progetto di prevenzione incendi che coinvolga la proprietà, gli specialisti di impianti tecnologici e quelli di antinfortunistica. Tale progetto, va presentato insieme ad altri documenti al comando territoriale competente dei vigili del fuoco per ottenere il nulla osta di fattibilità, che chiude il discorso.
Qualora non dovesse esistere tale progetto non resterebbe che applicare le regole dettate dal buon senso che in estrema sintesi si possono così formulare:
a) gli impianti elettrici del bar e dell’autolavaggio sono separati non solo elettricamente ma anche per ubicazione tale da rendere impossibile la messa in tensione accidentale durante lo spegnimento dell’incendio nella stazione di servizio. In tal caso sarebbe non solo uno spreco di danaro prescrivere l’installazione dei pulsanti ma anche un rischio inutile di disservizio foriero di inconvenienti anche gravi (lo stesso discorso vale se non è prevista l’acqua come mezzo di estinzione o di raffreddamento)
b) suddetti impianti non sono indipendenti come nel caso (a) quindi il rischio di folgorazione di cortocircuiti e di estensione del danno anche mortale sussiste ed è necessario il sezionamento da tutti i punti che possono essere coinvolti dalle opere di spegnimento.
In ogni caso i suddetti provvedimenti non sono sostitutivi dei mezzi di estinzione degli incendi previsti, caso per caso, dalle succitate norme UNI 9795 (manichette, estintori, ecc).