FORME SOCIETARIE

Meglio artigiani, o diventare imprenditori?

Avv. Stefano Casali, Casali & Partners Avvocati e commercialisti (MI)

Non esiste una risposta univoca, ogni caso va valutato a se stante. Infatti ci sono numerosi elementi da analizzare, non ultimo le esigenze che si vogliono soddisfare con lo strumento societario. Il titolo dell’articolo – nel contesto cui si rivolge la rivista che ci ospita – potrebbe anche essere così formulato: “Meglio impresari/artigiani o imprenditori?”. Infatti, per utilizzare un linguaggio semplice, non diretto a operatori del diritto e della finanza, definiremo qui, per maggiore semplicità, “impresario” il lavoratore autonomo e “imprenditore” quello che agisce in forma societaria.

Esercitare in forma artigianale significa prestare un lavoro prevalentemente proprio, eventualmente con l’ausilio di qualche famigliare o dipendente. L’imprenditore, invece, separa la propria persona fisica dal capitale prodotto dall’attività che egli si impegna ad organizzare, in vista di prospettive di maggiore guadagno che impongono una gestione più complessa. Ma attenzione: non è la società, in se stessa, che è in grado di portare maggiori guadagni; sono, appunto, le prospettive concrete di un incremento di lavoro – e conseguentemente di capitale fatturato – che impongono una gestione in forma societaria. Infatti la forma va considerata sia per le modalità che si vogliono adottare per la gestione amministrativa (anche in vista degli obiettivi di crescita o per l’ambito di lavoro, ad esempio: rapporti con banche, enti pubblici, estero), sia per le necessità di tutela del patrimonio personale, a seconda degli indici di rischio dell’attività.

L’impresario/artigiano vede confondersi nella propria persona il suo patrimonio personale e lavorativo. L’imprenditore, invece, opera per mezzo di un altro soggetto: la società! La società è proprietaria degli strumenti di lavoro, spesso anche dei locali dove esercita ed il denaro che circola non è dell’imprenditore! Questo ultimo concetto, volutamente espresso in modo semplice, è molto importante. Infatti l’errore più grave che può fare (e spesso accade!) l’impresario che si trasforma in imprenditore è quello di mettere mano alla “cassa” della società come se fosse cosa propria. Ma non è – e non deve essere – così!

Quali soci coinvolgere

La prima valutazione che il piccolo imprenditore deve necessariamente effettuare quando medita di strutturare la propria attività in forma societaria è… sulle persone che intende coinvolgere! Su questo aspetto, purtroppo, l’avvocato non può essere di grande aiuto. Posso solo consigliare di approfondire gli aspetti morali, le competenze professionali e la capacità lavorativa dei soci. Per esperienza posso aggiungere che sono a rischio le unioni tra chi effettivamente opera e chi acquisisce quote solo perché in grado di “procurare lavoro”. I soci, nella stragrande maggioranza dei casi, vanno presi in considerazione solo se sono in grado di apportare beni o servizi; null’altro.

La società è quasi come un matrimonio; ma molto più a rischio di “rottura”! Infatti, qui, i presupposti dell’unione non sono sentimentali ma prettamente materiali; inoltre, spesso, si trascorre più tempo sul luogo di lavoro che in famiglia, quindi le conseguenze di dissidi tra i soci sono frequenti e possono divenire molto difficili da gestire; sino ad influire negativamente su aspetti caratteriali e patrimoniali che andranno ad incidere nei rapporti sociali, famigliari e lavorativi. In conclusione: la forma societaria è una realtà che offre grandi opportunità di crescita lavorativa ma l’analisi sulla persona dei soci va approfondita il più possibile e senza fretta. Naturalmente questa analisi non è riferita alle imprese di carattere famigliare.

Fatte queste doverose premesse e dando per scontata la positiva scelta dei soci, passiamo ad illustrare quali sono le caratteristiche che contraddistinguono la forma societaria. Una volta conferiti i beni (strumenti di lavoro, immobili, denaro) per esercitare in comune una attività a scopo di lucro, i soci non potranno più disporne come se fossero propri e gli eventuali loro personali creditori (in linea di principio) non possono soddisfarsi direttamente su tali beni. Questo perché la società ha proprio una sorta di personalità distinta da quella dei soci.

Le “società di persone”

Nelle società di persone i soci che non partecipano all’amministrazione hanno un potere di controllo maggiore (in quelle di capitali il controllo deve essere demandato ai sindaci o al Tribunale), ma tale ingerenza si paga con il fatto che il socio non può esercitare una qualsiasi attività in concorrenza con quella della società. Questo va ricordato! Nelle società di persone è, altresì, possibile che alcuni soci rispondano personalmente, con il loro patrimonio, dei debiti societari e, viceversa, le loro vicende personali possono incidere sui destini sociali. Ciò non accade nelle società di capitali.

La S.s. si distingue per essere, tra le società, quella con minore autonomia patrimoniale e quella con un ambito di utilizzazione talmente ridotto da essere scarsamente diffusa. Le altre due “società di persone” più utilizzate sono la S.n.c. e la S.a.s.. Entrambe sono registrate (a differenza della S.s.) e perciò possono esercitare anche attività commerciali; hanno un po’ più di autonomia patrimoniale e di tutela del capitale, mentre è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili e la pubblicazione sul “registro delle imprese” dei principali fatti societari (l’atto che ha costituito la società, nomi e poteri degli amministratori, consistenza e variazione del capitale sociale). Se questi non vengono segnalati pubblicamente, o aggiornati, ci possono essere ripercussioni sulle persone dei soci.

Le differenze principali

La principale differenza tra S.n.c. e S.a.s. consiste nel fatto che nella prima sussiste una responsabilità – per le obbligazioni sociali – solidale ed illimitata di tutti i soci, i quali rispondo con il loro patrimonio personale; mentre per la S.a.s. rispondono solo i soci accomandatari, vale a dire coloro che hanno la rappresentanza legale e responsabilità amministrativa, inoltre solo essi possono associare il loro nome a quello della società (la c.d. “ragione sociale”); mentre quelli inseriti in qualità di soci “accomandanti”, per le responsabilità societarie, rischiano solo nella misura della loro quota conferita, ma non possono assolutamente compiere alcun atto di amministrazione/gestione, se lo fanno la loro responsabilità diviene illimitata e solidale (oltre al fatto che gli altri soci hanno facoltà di escludere il socio che ha contravvenuto ai limiti imposti agli accomandanti).

 

L’avvocato risponde

Le scelte per contenere i costi

Chi parte da zero – A chi intende svolgere una attività in forma societaria io cerco sempre di consigliare la forma della S.r.l.; tuttavia se si comincia da zero si può valutare l’ipotesi di cominciare con una società di persone per contenere i costi iniziali (la principale differenza di costi è costituita dall’obbligo, per le S.r.l., di redigere e depositare un bilancio che va redatto e certificato da un professionista) ma con la prospettiva di trasformare la soc. di persone in soc. di capitali appena si intravvedono prospettive di crescita.

Consulenti con i… titoli! – In merito a questo ultimo aspetto consiglio sempre vivamente, a chiunque, di affidarsi solo ed esclusivamente a professionisti abilitati. Per questo invito a controllare sempre che la persona che segue la contabilità sia iscritta in un albo professionale: avvocato o commercialista; soprattutto se vi affidate a delle “società di professionisti” o “centri elaborazione dati” (i c.d. “c.e.d.”). Infatti solo un professionista iscritto in uno dei due citati albi nazionali vi da maggiori garanzie (spesso ha anche l’obbligo di essere assicurato) poiché a sua volta sottoposto al potere di controllo del rispettivo ordine e soprattutto è in grado di svolgere attività che spesso molti consulenti non sono in grado di fornire completamente. Dico questo perché capita che molte aziende sono dissuase dai loro consulenti a trasformarsi da S.n.c. o S.a.s. in S.r.l. solo perché costoro non posseggono le competenze o gli strumenti telematici autorizzati dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere i dati certificati per conto di una società di capitali, qual è la S.r.l.

In ogni caso, indipendentemente da tutto, mi raccomando ancora: verificate sempre che i consulenti di riferimento abbiano i titoli, siano abilitati alla professione, siano regolarmente iscritti in albi nazionali e presso gli ordini professionali.

Srl, la più diffusa

La società di capitali più diffusa tra le piccole e medie imprese è la S.r.l.. In questo caso la società è l’unico soggetto tenuto a rispondere dei debiti sociali; ciò evita che i soci si espongano al rischio della responsabilità illimitata. Ma questo non è l’unico vantaggio della S.r.l.; infatti le quote di partecipazione dei singoli soci possono venire trasferite facilmente a terzi (salvo patti contrari!), ma ciò che più conta è la possibilità di mantenere un discreto controllo sull’amministrazione poiché sussiste l’obbligo di pubblicare il bilancio che deve essere certificato da un professionista abilitato; inoltre, se (come nella maggior parte dei casi che ci interessano) la società ha un capitale sociale inferiore a Euro centoventimila (non sussistendo, quindi, l’obbligo di prevedere un organo di controllo interno) ciascun socio può chiedere notizie sullo svolgimento degli affari o chiedere ed ottenere la consultazione dei libri sociali.

Le sei tipologie di società

sigla

forma estesa

categoria

       S.s.              Società semplice         Società di persone
       S.n.c.              Società in nome collettivo         Società di persone
       S.a.s.              Società in accomandita semplice         Società di persone
       S.a.p.a.              Società in accomandita per azioni         Società di capitali
       S.r.l.              Società a responsabilità limitata         Società di capitali
       S.p.a.              Società per azioni         Società di capitali

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