Campanelli di emergenza e normativa in merito

campanello di emergenza«Devo realizzare gli impianti elettrici di sei unità abitative di un piccolo condominio e il capitolato prevede il campanello in bagno per emergenza (in ogni vasca e doccia); se non lo dovessi inserire, l’impianto sarebbe ancora a norma?», chiede un lettore di Elettro.

Dubbio normativo facile da fugare, ma che richiede di fare alcune ulteriori considerazioni progettuali e contrattuali. In effetti, se si escludono i contesti soggetti alla legislazione in materia di barriere architettoniche, nelle abitazioni private non esiste alcuna prescrizione normativa tecnica o legislativa in merito.

E questa è la risposta normativa tecnica e legislativa. Ci sono poi le norme contrattuali, se il capitolato prevede qualcosa e lo stesso è stato accettato sembra corretto tanto venga dato. E questa è la risposta contrattuale.

Rimane l’ultimo aspetto: quello più personale. Un buon impianto non è solo quello che rispetta il minimo normativo e i patti contrattuali. Rispettati questo, la differenza viene fatta dal progettista (colui che concepisce l’impianto abilitato o meno che sia). È cioè assolutamente lecito che, anche se non prescritto da nessuna norma, il citato campanello venga previsto solo perché ritenuto utile.

Aggiungo, anche se non richiesto, che forse negli hotel questa è proprio la fattispecie che si applica, il campanello non è richiesto da una Norma tecnica, legislativa o contrattuale, ma è necessaria la “Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni” come requisito minimo per l’ottenimento delle stelle (anche solo una). Chi ha redatto il regolamento per l’attribuzione delle stelle deve aver pensato fosse una funzione utile. Forse aveva ragione, forse no.

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