Come compilare la DDC – Parte 5

APERTURA _DDC
Prosegue il percorso formativo relativo alla corretta compilazione della dichiarazione di conformità. Tratteremo del progetto, sia esso quello redatto del professionista che quello redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice con le dovute differenze già richiamate nella parte 4° del percorso, non dal punto di vista del progettista ma da quello dell’installatore. Il progetto e le sue varianti in corso d’opera costituiscono infatti un dato di ingresso per i lavori di installazione e, come tali, sono tenuti in conto dall’installatore.

PARTE 5 – IL PROGETTO

È essenziale, per un’efficace comprensione di quanto verrà illustrato successivamente, domandarsi se sussista una relazione tra la nozione di progetto richiamata dall’art. 5 comma 1 del decreto e le nozioni, peraltro diffusissime in letteratura, nel mondo normativo e nel mondo degli appalti pubblici, relative ai diversi livelli di progetto – preliminare, definitivo ed esecutivo – con particolare riferimento al livello esecutivo.

Progetto o progetto esecutivo?
È bene ricordare anzitutto l’obbligo[1] di redazione del progetto il cui contenuto minimo deve essere conforme alla regola dell’arte ed essere composto “almeno” dai documenti descritti ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto o, “in taluni casi”, alle prescrizioni descritte al comma 2 dell’art. 6 del decreto. “Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione[2] non è assolutamente obbligatorio che il progetto debba essere denominato esecutivo ma, d’altro canto, non è nemmeno proibito. 

È evidente che i contenuti del progetto esecutivo descritti sia nel codice dei contratti che nella Guida CEI 0-2 soddisfano (ed ampliano) le richieste del decreto; è sufficiente, per questo, confrontare i commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto con rispettivamente l’art. 93 del “codice dei contratti” e/o il punto 3.5 della Guida CEI 0-2. È necessario oltre a ciò sottolineare che, in generale, i livelli preliminare e definitivo dei progetti non consentono di soddisfare ai pocanzi citati commi dell’art. 5 del decreto. La Giuda CEI 0-2 rimarca tale concetto al punto C.3 ove si afferma “Il progetto definitivo non è valido per la realizzazione dell’impianto elettrico”.

Infine, una nota importante, merita l’appendice A della Norma UNI 9795 che disciplina la documentazione di progetto nei “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio”; dal già citato confronto con il decreto dei paragrafi A2 e A3 della norma UNI si evince che né il livello preliminare né quello esecutivo soddisfano le richieste del decreto. Infatti al livello preliminare occorre aggiungere, ai documenti previsti dalla norma, “la tipologia e le caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare” nonché citare “le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare” mentre al livello esecutivo occorre aggiungere solo “la tipologia e le caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare”. Anche in questa norma, così come nella guida CEI 0-2 i documenti richiesti sono maggiori del contenuto minimo richiesto dal decreto.

Quali “strumenti” ha il progettista?
Richiamato l’obbligo sopra esposto il legislatore offre al progettista “professionista” l’opportunità di avvalersi di uno strumento di presunzione di conformità alla regola dell’arte[3] rappresentato dal rispetto congiunto dei seguenti elementi:

  • Il rispetto della legislazione vigente e
  • il rispetto delle “indicazioni” contenute nelle norme e nelle guide…omissis.,

Quanto detto, in ordine al rapporto tra il decreto e la Guida CEI 0-2, può efficacemente essere visualizzato nel seguente grafico: 

Cattura1

Compiti dell’installatore
Tra gli obblighi che l’installatore è tenuto a conoscere[4] vi è quello di informazione giuridica relativa alla progettazione; è utile richiamare almeno:

  • Gli artt. 15, 22, 26, 46, 80, 81, 84, 85, 210 e 290 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,
  • Gli allegati IV, XXXVI, XLIX e L del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,
  • Gli artt. 5 e 6 del D.M. n. 37/08 e s.m.i.,
  • Tutta la normativa relativa alle regole tecniche di prevenzione incendi,
  • Gli artt. 1.2, 2.1 e 6 della regola tecnica allegata al D.M. del 20/12/2012,
  • Gli artt. 1, 4, 5, 7 e 9 del D.M. 22/01/2013,
  • I decreti di recepimento delle direttive dell’UE ed i regolamenti dell’UE inerenti i materiali elettrici.

Nel novero delle norme e delle guide tecniche è utile richiamare le “indicazioni” offerte nei seguenti riferimenti:

  • I paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 della Guida CEI 0-2 (fasc. 6578),
  • Gli allegati A.7, C.2, C.3 e C.4, della Guida CEI 0-2 (fasc. 6578),
  • L’appendice A della Norma UNI 9795 (edizione 2010),
  • I paragrafi 132 e 133 della Norma CEI 64/8.

Resta inteso che, ove tali “indicazioni” dovessero essere in contrasto con la legislazione vigente, non devono essere applicate.
Sulla base degli obblighi di informazione giuridica sopra richiamati, l’installatore deve procedere al controllo del progetto che il committente o il professionista da lui incaricato ha redatto cosciente del fatto che sarà responsabile dei vizi quando questi “potevano essere rilevati usando l’ordinaria diligenza e sono stati taciuti [5]. “Tale attività si deve esplicare anche nel controllo e nella correzione degli eventuali errori progettuali [6]. L’installatore “sarà esente da responsabilità se ha agito direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute dal committente [7].

Nel merito dell’attività di verifica, un elenco dei possibili controlli da effettuare sul progetto, è contenuto alle pagine 20, 21, 46 e 47 del documento “Guida alle procedure per la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico e/o elettronico in ambito privato in applicazione di Codice Civile Capo VII D.M. 37/08 D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni” emesso dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi con delibera 1036/10 del 08/02/2010.

Si ricorda inoltre che costituiscono “carenze progettuali” tutte quelle lacune riscontrabili nel progetto che dimostrino la non applicazione di un esplicito obbligo giuridico. Diversamente, il metodo di giudizio sarebbe inesorabilmente soggettivo ed esposto alla sensibilità più o meno grande dell’appaltatore nell’applicazione indebita di norme tecniche volontarie.

VARIANTI PROGETTUALI
La stessa attenzione riservata al progetto a base dell’impianto deve essere riservata alle eventuali varianti in corso d’opera. In tali casi l’installatore, onde evitare di commettere imprudenze che si ripercuoterebbero sulla bontà e sulla qualità della DDC, deve almeno accertarsi di:

  • ricevere la documentazione della variante progettuale prima di avviare le relative opere;
  • verificare il contenuto della documentazione di variante con gli stessi criteri utilizzati per il progetto base con l’avvertenza di, specie se la variante è opera di un professionista diverso da quello che ha fornito il progetto base, analizzare attentamente i punti di raccordo tra le due documentazioni;
  • integrare la documentazione di variante nella DDC come richiamato dall’art. 5 comma 5 del decreto.

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[1] C.f.r. art. 5 comma 3 del decreto.
[2] Si veda, ad esempio, il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
[3] V. nota 1.
[4] Avv. A. Oddo, “La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici”, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l., Assago, 2010, pp. 54-55. “La medesima Corte [N.d.A. Sentenza della Corte di Cassazione n. 364 del 23/3/1998] sancisce, omissis… l’obbligo di informazione giuridica a carico anche e precipuamente dei soggetti che si trovano in “elevata condizione tecnica” e che, pertanto, devono informarsi sulle leggi penali che disciplinano il rispettivo campo di attività. Tale obbligo di “informazione giuridica” (e non solo “tecnica” o tecnico-normativo, dunque) è, infatti, …omissis…” posto “alla base della convivenza civile”, cosicché la violazione da parte di chicchessia…omissis… è giudicata non “inevitabile” e, dunque, “rimproverabile”, nonché, in definitiva, penalmente sanzionabile.
[5] C.f.r. Sentenza Cassazione, 2 Agosto 2001, n. 10550, MGI,.2001, 898.
[6] C.f.r. Sentenza Cassazione, 14 ottobre 1985, n. 5009, MGI,.1985.
[7] C.f.r. Sentenza Cassazione, 14 ottobre 1985, n. 5009, MGI,.1985.
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Paolo Sironi

Ulteriori approfondimenti in merito sono pubblicati sul fascicolo di marzo 2016 di Elettro.

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