Energia Elettrica

Clienti finali nascosti: in arrivo le sanzioni

L’autorità per l’energia ARERA (ex AEEGSI) a seguito del decreto Milleproroghe 2016, ha pubblicato una delibera relativa all’identificazione dei clienti del sistema elettrico cosiddetti “nascosti”. Ma chi sono i clienti finali nascosti? E da chi si nascondono?

Da qualche mese si è iniziato a parlare con una certa insistenza di “clienti finali nascosti”, soprattutto in seguito alla pubblicazione della delibera ARERA N.276/2017/R/eel datata 30 Aprile 2017 e avente come oggetto “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (SDC) a seguito del decreto legge Milleproroghe 2016”. Per questa fattispecie di clienti è previsto un obbligo di autodichiarazione con il pagamento retroattivo di alcuni oneri di sistema, in assenza della quale è richiesta una pesante sanzione. Ma chi sono i clienti finali nascosti? E da chi si nascondono? Come al solito, è solo una questione di soldi!

Problema vecchio, soluzione nuova!

I clienti finali nascosti costituiscono una realtà conosciuta da molto tempo, a cui solo recentemente l’Autorità ha cercato di porre una regolamentazione. Tutto passa attraverso la definizione di “unità di consumo”, contenuta, ad esempio, nell’Allegato A del Testo integrato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC).

Secondo tale documento, un’unità di consumo (UC) è “un insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per i tramite di reti o linee private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto […]. Ad ogni unità di consumo deve essere associato un solo contratto di trasporto in prelievo”.

Quindi, in base alla definizione precedente e fatti salvi casi particolari, ciascun cliente finale che preleva energia elettrica – e che quindi costituisce un’unità di consumo – deve essere titolare di un punto di connessione (POD) e di un contratto di fornitura.

Un cliente “nascosto” è un utilizzatore finale – sia persona fisica che giuridica – che non rispetta tale condizione, ovvero che condivide il POD con un soggetto terzo, vale a dire con altri clienti finali.

Un utilizzatore di tale tipo si nasconde dall’ARERA in quanto, se è vero che la quota energia viene sempre fatta pagare proporzionalmente all’energia prelevata, viene meno l’applicazione di alcuni oneri che sono computate a POD, quali la quota fissa dei servizi di vendita oppure la quota fissa dei servizi di rete (su cui vengono anche calcolate le imposte).

Attenzione: non tutti i clienti finali che sono sottesi a un POD non intestato loro sono da considerarsi “nascosti”; esistono infatti delle configurazione, quali SEU, SEESEU, ASE ed ASAP, le quali, essendo disciplinate dall’Autorità, rendono palesi clienti finali che altrimenti sarebbero da considerare nascosti, e pertanto sono ammesse senza sanzioni.

Nascosti intenzionali e nascosti… a propria insaputa!

Non è detto che tutti i clienti nascosti lo siano per fini elusivi; è anzi molto probabile in contrario, ovvero che un cliente finale sia “nascosto” senza neppure saperlo.

Un esempio viene dalla delibera dell’ARERA N.894/2017/R/eel del 21 dicembre 2017 – “Aggiornamento delle definizione di unità di consumo di cui al TISSPC e TISDC” – la quale, sempre nella definizione di unità di consumo, dice che “essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi: a) unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue; b) unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine) anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali; c) unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messa a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito ed utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio”.

Supponiamo infatti che, un capannone industriale fornito di proprio punto di connessione (POD) in media tensione (MT) e con propria cabina di trasformazione, diventi troppo grande (e oneroso) per l’attività del proprietario e intestatario del POD (evento che capita di frequente con la crisi economica) e che lo stesso decida di affittarne una parte ad un’altra impresa, la cui attività industriale è completamente svincolata dall’affittante. Ipotizziamo inoltre che, essendo la fornitura di energia elettrica in MT sufficiente per entrambe le aziende, l’affittuario non vada a richiedere un nuovo POD al Distributore, ma si accontenti dell’energia elettrica ceduta dal locatore, il quale “maschera” la vendita di energia elettrica sotto forma di contratto di affitto di beni e servizi.

Ciò premesso, nonostante il fatto che si tratti di unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue e di proprietà di un unico soggetto giuridico, viene meno il requisito di unicità del prodotto finale e del servizio; l’affittuario è pertanto un cliente finale nascosto e deve adeguarsi all’obbligo di autodichiarazione previsto dalla delibera N.276/2017/R/eel. Nel caso di un condominio, vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari che costituiscono il condominio stesso, più l’unità di consumo costituita dalle parti comuni. Se il garage dei condomini è connesso sotto le parti comuni, tale fattispecie non configura i condomini come clienti finali nascosti in quanto trattasi di unità immobiliari pertinenziali nella piena disponibilità di persone fisiche diverse ma facenti parte di un unico condominio. Nessun problema neanche per la villetta che ha il capanno degli attrezzi a poca distanza in una particella attigua, in quanto da considerarsi pertinenza di unità immobiliare su particella contigua appartenente ad una stessa persona fisica.

UN CASO LIMITE PER L’INSTALLATORE…
L’APPARTAMENTO DELLA NONNA
Ipotizziamo ora che vi sia una villetta bifamiliare, composta da due appartamenti rispettivamente di proprietà di un’anziana signora e del proprio figlio con famiglia. Ogni appartamento ha sempre avuto il proprio POD intestato ai relativi proprietari (mamma e figlio).
Un giorno il figlio chiama un installatore elettrico ed espone il seguente progetto energeticamente ineccepibile: partendo dal presupposto che i consumi elettrici dell’anziana madre sono ormai ridotti e che la contemporaneità dei consumi è un fattore facilmente gestibile, perché non unire le due abitazioni sotto un unico contatore da 4,5 kW anziché mantenere due contatori da 3 kW (scaricando altresì l’impegno di potenza del Distributore sulla rete di 1,5 kW)?
In aggiunta, perché non installare anche un impianto fotovoltaico da 3 kW a servizio di tutte le utenze della casa anziché scegliere le utenze di uno dei due impianti, con il rischio di non massimizzare l’autoconsumo?
L’installatore entusiasta, dopo essersi complimentato con il padrone di casa per la lungimiranza energetica e la sensibilità ambientale, inizia a installare l’impianto fotovoltaico mentre il padrone di casa si occupa di richiedere l’aumento di potenza del proprio contatore da 3 kW a 4,5 kW con contestuale richiesta di disattivazione senza rimozione (non si sa mai nella vita…) del contatore dell’anziana madre. Una volta completata anche quest’attività l’installatore ricabla l’impianto elettrico dell’appartamento della donna sotto l’unico contatore rimasto, con l’accortezza di non connettere più di un cavo per polo sulla morsettiera del contatore, come prescritto dalla norma CEI 0-21. L’installatore termina l’opera rilasciando la dichiarazione di conformità con gli allegati progettuali da lui stesso elaborati, come consentito dal D.M. 37/08 per edifici ad uso abitativo di metratura inferiore a 200 m2 e potenza impegnata inferiore a 6 kW.
Manca solo un’ultima cosa da fare: convincere la nonna ad autodenunciarsi all’Autorità secondo quanto previsto dalla delibera ARERA N.276/2017/R/ eel! La povera donna è diventata a sua insaputa un cliente finale nascosto, in quanto trattasi di diverse unità abitative di proprietà di soggetti differenti connesse sotto un unico POD; pertanto vi sono due unità di consumo separate a fronte di un unico punto di connessione e contratto di fornitura. Dunque, per non cadere in errore è ben che l’installatore abbia una certa familiarità con questo argomento!

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