Con la recente sentenza n.10983 del 2023, la Corte di Cassazione è intervenuta a disciplinare la ripartizione di responsabilità tra locatore e conduttore in caso di danni causati a quest’ultimo dalla cosa locata.
Nello specifico, Tizio prendeva in locazione dalla società Alfa un locale adibito a cineteatro e, mentre eseguiva un sopralluogo nei locali per svolgere le attività preliminari all’esecuzione di un incarico commissionato dall’ente comunale, cadeva dalla passerella a causa di black–out elettrico.
Tizio citava anche il locatore per il risarcimento dei danni subiti in qualità di custode del bene. La Cassazione, richiamando il principio consolidato e confermando quanto statuito dalla corte territoriale, ha ritenuto che: «quando i danni sono originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura o gli impianti ivi conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione; al contrario, il conduttore, il quale si presume essere stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della res locata, risponde dei pregiudizi provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità».
La Corte territoriale, avuto riguardo alla circostanza di fatto che il danno era stato originato, in seguito ad un guasto elettrico, da una caduta dal palco del cineteatro, ha correttamente escluso, la responsabilità del locatore.