La caldaia da 60 kW di una baita privata

OLYMPUS DIGITAL CAMERASono un geometra incaricato della progettazione e direzione lavori di una ex stalla da alpeggio venduta a un privato, da ristrutturare per ottenere una casa per vacanze anche invernali. Considerate le condizioni climatiche si rende necessario un impianto di riscaldamento con potenzialitĂ  termica di 60 kW, alimentato a legna.
Chiedo se per la progettazione elettrica, a causa della potenzialità termica suddetta, è indispensabile l’intervento di un progettista iscritto all’albo e se basto io per la direzione lavori. Gradirei una sintesi della situazione anche in caso di impianti termici con potenze termiche superiori (per esempio, fino a 200 kW).

Rinaldo Volpi – Vercelli

La situazione degli impianti a gas per usi domestici e similari si riassume nei seguenti punti:

  • se la potenza termica non supera 35 kW, non sono richiesti particolari provvedimenti di prevenzione incendi e non esiste obbligo di affidare la progettazione elettrica a professionisti iscritti all’albo o al collegio professionale (D.M 37/08. n 37). In particolare gli impianti termici di uso domestico e similare sono esclusi dal campo di applicazione della norma CEI EN 60079-10 riguardante la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione.
  • oltre tale potenza e fino a 116 kW, sono imposti dalle regole di prevenzione incendi appositi locali compartimentati. Essendo impianti termici di uso domestico e similare sono esclusi dal campo di applicazione della Norma CEI EN 60079-10. In base all’articolo 751.03.1.2 della Norma CEI 64-8 non sono considerati luoghi a maggior rischio in caso incendio, soggetti alla certificazione di prevenzione incendi rilasciata dai vigili del Fuoco
  • nei locali caldaia con potenzialitĂ  superiore a 116 kW è indispensabile che il progetto sia affidato a professionisti iscritti agli albi o ai collegi. Occorre inoltre presentare a tali Comandi un dettagliato progetto di prevenzione incendi comprensivo dei provvedimenti elettrici del caso.

Si può concludere che, salvo casi eccezionali, l’impianto elettrico della centrale termica da 60 kW di una casa a uso abitativo può essere progettata da tecnici non iscritti agli albi professionali.

4 Commenti

  1. La risposta fornita al quesito “la caldaia da 60 kw di una baita privata” non tratta quanto previsto dal DM 37/08 art. 5, comma 2, lettera a) e quindi rischia di essere fuorviante.
    Se l’unitĂ  abitativa privata rientra nella casistica prevista da tale punto del DM 37/08 l’impianto elettrico va realizzato sulla base di un progetto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste, a prescindere dalla potenza di caldaia.

  2. Concordo con il commento del tecnico Olivieri.
    Anche la domanda è mal riposta e può aver tratto in inganno….. una cosa è la potenza della caldaia (e relativo progetto dell’impianto termico) e un altra è il progetto dell’impianto elettrico.
    In ambito progettuale in sintesi, è fondamentale sempre effettuare la classificazione elettrica oltre a quella richiesta dalla normativa sul risparmio energetico cioè se l’intervento rientra o meno nelle casistiche dell’ambito del 192/05 e dove oltre alle verifiche di legge dovrĂ  essere redatto un progetto termotecnico per impianti alimentati a combustibile solido nel caso esposto.
    Per rispondere al lettore poi nel caso la potenza della caldaia superasse i 116 kW si entra in un ulteriore ambito (DPR151/11 = prevenzione incendi). in questo caso dovrĂ  avvalersi anche di un professionista antincendio.

  3. La risposta data è, a mio avviso, fuorviante per varie ragioni:
    – impianto termico a biomassa (legna) in base alle circolari dei VVF va considerato
    secondo la norma del del D.M. 28.04.2005 (norme di prevenzione incendi per la
    costruzione di impianti a combustibile liquido con potenza > 35 KW)
    – in base al D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 essendo la potenza> di 15 kW l’impianto a
    biomassa è comunque un impianto di riscaldamento e deve rispettare tutte le norme dle
    D.Lgs. stesso
    -come giĂ  specificato dal sig. Olivieri va inoltre rispettato il disposto del D.M. 37/08 in
    tutti i suoi aspetti connessi all’impianto termico ed elettrico

  4. Risponde Riccardo Bellocchio, autore della rubrica “Quesiti”

    La presenza di una caldaia a legna (o anche a gas) di potenza pari a 60 kW all’interno di un’abitazione non configura in sĂ© l’obbligo di far redigere il progetto dell’impianto elettrico da parte di un professionista iscritto all’albo.

    Tale obbligo sussiste, indipendentemente dalla potenza della caldaia, se l’abitazione ha superficie complessiva superiore a 400 m2 o se la potenza elettrica impegnata supera i 6 kW oppure nel caso di una baita con struttura portante combustibile (baita in legno).

    Come precisato dal geometra Volpi, direttore dei lavori di ristrutturazione, tale inusitata potenza per una piccola baita ad uso domestico è dovuta esclusivamente a motivi climatici (alta montagna con esigenza di climatizzazione rapida).

    Infatti: per le centrali termiche di potenza superiore a 116 kW ma inferiore a 350 kW non si deve piĂą presentare il progetto di prevenzione incendi al comando VV.F.
    Il DPR 151/11, in vigore dal settembre 2011, comporta molte semplificazioni alla disciplina dei procedimenti di controllo antincendio affidati ai vigili del fuoco, specialmente per i casi meno pericolosi.
    Le attivitĂ  soggette a prevenzione incendi ora si dividono in tre tipi A, B, C;
    – fra 116 e 350 kW sono di tipo A;
    – fra 350 e 700 kW sono di tipo B;
    – sopra i 700 kW sono di tipo C.

    Le nuove regole della prevenzione incendi ora funzionano così:
    – per le tipo A non si presenta progetto al comando; si fanno le opere e si presenta al Comando a fine lavori una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio AttivitĂ ).I vigili del fuoco possono anche non uscire oppure uscire a campione.
    – per le tipo B si presenta un progetto che deve essere approvato dal Comando VV.F. ma poi a fine lavori si fa comunque solo una SCIA; anche in questo caso i VV.F possono non uscire oppure uscire solo a campione;
    – per le tipo C tutto è rimasto sostanzialmente come prima dell’ entrata in vigore del DPR 151/ 11: si fa il progetto, lo si fa approvare, si presenta la SCIA ma i VV.F. escono sempre e rilasciano il CPI come una volta.

    In ultima analisi la semplificazione consiste nel responsabilizzare il tecnico specializzato in prevenzione incendi (la vecchia figura del CPI) che non deve essere necessariamente un elettrotecnico ma deve essere iscritto in apposito elenco di abilitazione.Questa iscrizione comunque non deve essere confusa con quella del progettista iscritto all’ albo, secondo le disposizioni del Decreto n 37 del 22 Gennaio 2008 articoli 3 e 4.

    Ecco perché, la sola conoscenza di alcuni decreti, senza considerare tutti i riferimenti impliciti o espliciti, può essere fuorviante.

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