L’architetto deve consegnare la pratica per l’agibilità alla quale pare debba essere allegata (tra l’altro) la dichiarazione di conformità dell’impianto, a questa deve essere allegato il progetto. L’impianto realizzato non è esattamente uguale al progetto e quindi a parere dell’architetto il progettista elettrico dovrebbe aggiornarlo come ho realizzato l’impianto, ma questo non ha ricevuto l’incarico di DL non ne vuole sapere. Io non voglio rilasciare la DICO se il progetto non è aggiornato, il committente non paga se l’agibilità non c’è. Chi ha ragione? Come esco da questa empasse? (MV Udine).
Documentazione allegata alla Dichiarazione
È vero che il DM 37/08 richiede di fatto che la documentazione (non il progetto) allegata alla dichiarazione di conformità contenga anche la “necessaria documentazione tecnica attestante le varianti”, ma è necessario fare alcune precisazioni. In primo luogo non è detto che sia il progettista a doversene far carico (secondo me, infatti, dovrebbe essere eventualmente compito della DL) – il DM non indica esplicitamente il responsabile di questa attività. In secondo luogo non è detto che una modifica banale (ad esempio lo spostamento di un terminale da un punto ad un altro) costituisca una variante. (rif. art. 5, comma 5, DM 37/08). Infine il concetto espresso dall’architetto che il progetto non è conforme all’esistente è un’assurdità concettuale; al limite è la realizzazione che non è conforme al progetto (assunto che quest’ultimo fosse realizzabile), ma, in linea di principio, non può accadere il contrario; senza entrare in ulteriori dettagli filosofici, se la realizzazione sovverte in modo sostanziale il progetto (la sua essenza), allora vuol dire che ne qualcuno ne ha fatto un altro (la DL o l’installatore probabilmente). Le modifiche sono ovviamente sempre lecite ma è un altro discorso. Purtroppo però il DM 37/08 in certo senso avvalla la distorsione introdotta dal DL, inserendo nelle note al modello della DICO la seguente riferita al progetto (nota 4): “qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera”.
Documentazione o progetto?
A mio avviso valgono tuttavia le seguenti considerazioni. Il DM 37/08 tuttavia non indica chi deve aggiornare la documentazione. Personalmente avrei usato il termine documentazione, non “progetto presentato a fine lavori”, il progetto infatti è precedente la realizzazione, la documentazione as-built (come costruito) è invece successiva. In ogni caso l’installatore non può chiamarsi fuori del tutto: è lui che deve (ai sensi del DM 37/08) allegare lo schema dell’impianto realizzato. Un’altra nota (nota 6) del modello di DICO riporta che si intende descrizione dell’opera come eseguita e precisa che si può far riferimento al semplice rinvio al progetto quando non sono state apportate varianti in corso d’opera. In sostanza quindi ne derivo che la documentazione “come costruito” è in capo all’impresa. Quindi ai sensi del DM 37/08, l’impresa deve allegare alla DICO lo schema dell’impianto realizzato ed il progetto (il vero progetto); per redigere lo schema dell’impianto realizzato può eventualmente utilizzare la documentazione di progetto apportando le necessarie modifiche, ma, chiaramente, chi ha deciso le modifiche (il lettore non indica chi sia stato nel caso specifico, forse la DL) se ne deve assumere la paternità. Non mi sembra possa essere richiesto a nessuno (in questo caso il progettista) una prestazione per la quale non era stato né incaricato né pagato. (articolo di Angelo Baggini).