Impianti elettrici, un mondo da ripensare

impianti elettrici e normativePer portare a termina una riflessione critica iniziata la settimana scorsa con questo articolo, ecco una proposta operativa concreta.

Regola tecnica e norma tecnica

La legislazione elettrica tiene conto del corretto rapporto tra regola tecnica e norma tecnica ripudiando l’impostazione che “rendeva obbligatorio specifiche tecniche incorporate nei precetti giuridici” e che privilegia l’introduzione dei “requisiti essenziali che non contengono specifiche tecniche ma solo obiettivi di risultato per la tutela dei valori irrinunciabili. La legge inoltre definisce gli attori, gli obblighi, le procedure le definizioni non tecniche, le periodicità e le sanzioni mentre la norma tecnica ha il compito di tradurre una possibile soluzione tecnica allo scopo di garantire gli obiettivi della legge.

Il campo di applicazione

Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale, il campo di applicazione è il più ampio possibile.

Il pericolo legato agli impianti elettrici

L’impianto elettrico è sempre fonte di pericolo ovunque esso sia posto; è necessario regolamentare le attività progettuali, installative, e di controllo ad essa riconducibili con poche eccezioni. Le eventuali eccezioni saranno quelle relative alle attività già disciplinate dalla legislazione europea che non potranno prescindere però da requisiti di sicurezza e che riguarderanno esclusivamente le esigenze procedurali di armonizzazione con la legislazione in essere. A questa conclusione pervenne anche il Dott. Ing. P. Castellazzi che già nell’agosto del 1958 nell’ambito di una memoria presentata al VII Congresso Nazionale dell’AGERE a Belluno commentò l’installazione di un impianto elettrico in una abitazione scrivendo :Le «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, non sembra siano imposte in questo caso [impianti elettrici negli edifici civili ad uso abitazione N.d.A.], nonostante non si comprenda la differenza di pericolo che esiste fra lo stesso impianto ad uso domestico e ad uso industriale”.

Misure generali di tutela

È dato un riferimento comune e stabile in ordine al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico, alla sicurezza, alla funzionalità e alla tutela del consumatore per ogni installazione codificato nei requisiti essenziali e nelle misure generali di tutela. La sicurezza, la funzionalità, la tutela dell’ambiente e le prestazioni devono essere chiaramente distinte nel corpo del testo; solo la sicurezza, la funzionalità, la tutela dell’ambiente e le prestazioni dell’impianto finalizzate al risparmio energetico devono essere i valori da perseguire con obblighi. I circuiti di sicurezza degli impianti devono essere regolamentati in modo analogo a quanto previsto dalla cosiddetta “direttiva macchine” e ispirati alle modalità previste dalle norme UNI ISO 12100.

Gli attori in campo

Ogni figura professionale coinvolta nella “filiera elettrica” è responsabilizzata con compiti, obblighi, sanzioni, e requisiti professionali seri e chiari tutti coordinati con le direttive e i regolamenti europei e la legislazione nazionale. Ciascuno risponde del lavoro che fa e delle omissioni; qualora si sia chiamati a entrare nel merito di un lavoro altrui la responsabilità si arresta alla verifica formale del lavoro altrui. Il compito di garantire nel tempo la sicurezza dell’impianto e la tutela dell’ambiente è solo in capo a un’unica figura professionale. La formazione continua professionale e l’informazione agli operatori sono considerati come valori da promuovere e valorizzare.

Gli accertamenti

Ogni attività di progettazione, installazione ed esercizio è sottoposta periodicamente a un accertamento terzo. Lo Stato, nei limiti imposti dalla legislazione vigente (attività non persecutorie), è libero di verificare tutti gli impianti. Gli accertamenti hanno un riferimento comune rispetto all’ambiente, al risparmio energetico e alla sicurezza; i report saranno chiaramente identificati nei loro contenuti minimi e sono trasmessi ad un’autorità terza. Il conflitto di interesse è un principio che coinvolge tutte le figure della filiera elettrica. Sono premiati i responsabili di impianto virtuosi e puniti quelli non virtuosi.  Sono remunerati gli impianti virtuosi e penalizzati quelli non virtuosi. Ogni impianto esistente è segnalato a un’autorità statale che provvede alla sua registrazione e alla sua identificazione univoca.

I documenti

Deve esistere una documentazione di impianto relativa allo stato di fatto dell’impianto. Tutti i documenti devono avere uno scopo chiaro; se lo scopo è già stato raggiunto i relativi documenti non devono essere prodotti. I documenti servono per: costruire, controllare, verificare e a dimostrare a terzi che l’intero impianto è sicuro, rispettoso dell’ambiente, funzionale ed energeticamente efficiente. I documenti devono essere strettamente corrispondenti alla realtà delle cose. I documenti pregressi, purché correttamente redatti e legittimi, devono essere valorizzati e non sostituiti.

Apparato sanzionatorio

Ferme restando le prescrizioni del c.p. e del c.c. sono sanzionati penalmente i comportamenti che:

  • possono causare danni (lesione o morte) alle persone,
  • possono causare danni all’ambiente,
  • tendono a falsificare la realtà,
  • sanzionati amministrativamente vengono però reiterati.

Sono sanzionati amministrativamente:

  • i documenti non coerenti con la realtà anche se formalmente corretti,
  •  siano in contrasto con la legge,
  • siano redatti da persone in conflitto di interesse e/o non abilitate,
  • tutti gli altri comportamenti non puniti penalmente per omissione di obblighi di legge.

Norme transitorie

Occorre limitare il rinvio a decreti attuativi. Le abrogazioni devono, per quanto possibile, essere esplicite. Devono essere chiari e descritti esaurientemente le cause di nullità dei documenti prodotti o da verificare formalmente.

(articolo di Paolo Sironi).

 

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