Prosegue il percorso formativo relativo alla corretta compilazione della dichiarazione di conformità. Nel presente fascicolo viene pubblicata un’interessante analisi dell’allegato denominato “relazione con tipologie dei materiali utilizzati”.
Parte 3 – RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI
L’allegato denominato “relazione con tipologie dei materiali utilizzati” rappresenta il più importante documento della DDC paragonabile, per complessità e responsabilità solo al progetto.
Infatti, come il progettista deve indicare nella sua relazione tecnica il “particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e…omissis. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare omissis…[1]”, anche l’installatore deve dare prova dell’installazione di materiali e componenti conformi alla regola d’arte in un apposito documento. Ciò è scritto anche nella guida CEI 0-3[2] ove si afferma nell’introduzione che “…omissis il rispetto delle disposizioni di sicurezza deve essere dichiarato dall’impresa installatrice in maniera precisa con la dichiarazione di conformità…omissis.“.
La differenza è che mentre il progettista si limita ad indicare le caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare unitamente al loro posizionamento nello spazio, l’installatore deve elencarli, giustificarne la conformità alla regola dell’arte e “l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione[3]”.
Tale accostamento non deve stupire; infatti il primo a proporlo è proprio il Legislatore che con riferimento alla DDC, all’art. 7 comma 1 del decreto scrive”Omissis…di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5”. Tale accostamento deve inoltre essere inteso come equiparazione dei due documenti in ordine ai seguenti elementi:
IMPORTANZA;
DIGNITÀ;
UTILITÀ;
EFFICACIA PROBATORIA.
Troppo spesso si riscontra nella pratica quotidiana una superficiale se non assente attenzione a questo allegato fondamentale ed importantissimo per l’installatore. La sua errata o superficiale compilazione è sicuramente la fonte dei guai già citati nella parte 1° di questo percorso. Tale superficialità è stata incentivata anche dall’esempio 2 dalla variante V1 della già citata guida CEI 0-3.
In estrema sintesi, l’allegato può essere definito come il mezzo di prova a disposizione dell’installatore per dimostrare al suo committente o all’utilizzatore finale o all’autorità di controllo il rispetto della regola dell’arte nella scelta dei materiali.
La regola dell’arte nella scelta dei materiali e dei componenti
I principi comunitari, è utile ricordarlo, tutelano la sicurezza, la funzionalità, l’ergonomia e l’ambiente. Fatte salve rarissime eccezioni, il materiale elettrico è considerato a regola d’arte solo se è conforme alle direttive ed ai regolamenti dell’Unione Europea[4]. Secondo quanto affermato dalla Direttiva 2014/35/UE agli artt. 12, 13 e 14 la presunzione di conformità del materiale elettrico a tali atti comunitari è in via principale dato dalla conformità del materiale alla relativa norma armonizzata europea (EN) ed in via subordinata, in assenza della norma armonizzata alla norma internazionale (CEE-el o IEC) ed in via ulteriormente subordinata a quella nazionale alla condizione però che sussista una “sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio”[5].
Il settore elettrico, fortemente permeato dalle norme armonizzate di prodotto, offre all’installatore ottime opportunità di disporre dallo strumento della presunzione di conformità per dare prova della conformità alla regola dell’arte di numerosissimi materiali installati in un impianto. È utile richiamare, al riguardo, quanto riportato nel par. 511 della Norma CEI 64-8 intitolato “Conformità alle norme”. Il paragrafo non si pone in contrasto col diritto comunitario pur di sostituire la dizione “Norme CEI” con “Norme armonizzate europee” e pur di indicare nello “speciale accordo tra il committente e l’installatore[6]” la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive e regolamenti europei dei materiali privi di qualunque normativa.
Per ciò che riguarda queste singolarità il legislatore nazionale, su richiamo formulato dall’Europa[7] ha modificato il modello del decreto introducendo ”l’attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati” illustrata con la nota 8 della nuova legenda al decreto. Data la genericità di questo percorso non approfondiremo ulteriormente questo argomento.
La relazione con tipologie dei materiali utilizzati
Dal momento che non esiste l’obbligo di redazione di tale documento in una forma precisa, occorre domandarsi primariamente se esistono dei contenuti obbligatori e successivamente se esistono forme standardizzate e se queste presentino qualche punto in contrasto col diritto comunitario e nazionale.
Contenuti obbligatori della relazione
La nota 5 al modello della DDC rappresenta l’unico elemento obbligatorio che il Legislatore offre come traccia per la relazione. In essa è scritto che “La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6.
La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)”.
[1] C.f.r. art. 5 comma 4 del decreto.
[2] Guida CEI 0-3 e CEI 0-3 V1 “Legge 46/90 – Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati”, fascicolo 2910, Novembre 1996, pag. 2. Con l’entrata in vigore del decreto 37/08 la guida è stata ritirata.
[3] C.f.r. nota 5 della legenda alla DDC.
[4] Per un elenco dettagliato della legislazione comunitaria e italiana di riferimento per i materiali elettrici si consulti la tabella 1 del testo A. Oddo “La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici” IPSOA 2010 pagg. 25-28.
[5] A. Oddo “Perle e perline- Sovrapposizione di norme tecniche europee e nazionali per il materiale elettrico: quali conseguenze per le scelte professionali?”, Il Perito Industriale, Milano, n. 6-12, pag. 29.
[6] C.f.r. par. 511.2 Norma CEI 64-8.
[7] C.f.r. ai rilievi e raccomandazioni formulati dai Servizi della Commissione nel corso della consultazione svolta per dirimere le controversie di cui alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell´Italia, n. 2002/5058/IT – Ostacoli all´uso di raccordi in rame a pressare destinati a impianti domestici a gas e n. 2006/4377/IT – Ostacoli all´uso di sistemi di condutture in polietilene multistrato destinati a impianti domestici a gas, entrambe chiuse con decisione della Commissione del 18 settembre 2008.
Paolo Sironi
Ulteriori approfondimenti in merito sono pubblicati sul fascicolo di dicembre 2015 di Elettro.