Responsabilità: folgorazione da arco voltaico

folgorazione La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla condanna per omicidio colposo comminata a un datore di lavoro, un capocantiere dell’impresa esecutrice, un responsabile della sicurezza nonché un preposto del tratto ferroviario della società di gestione delle ferrovie e il direttore dei lavori, a seguito di morte per folgorazione di un operaio che eseguiva operazioni di sostituzione dei cavi elettrici dell’alta tensione sui binari di una linea ferroviaria.

Sia per i Giudici di primo e secondo grado che per la Corte di Cassazione, la responsabilità dei soggetti imputati consiste «nell’avere omesso la dovuta vigilanza nel tratto in esame, consegnato alla ditta esecutrice il materiale e consentito l’avvio dei lavori violando tra l’altro le disposizioni aziendali (che prevedevano prima dell’inizio dei lavori un incontro di coordinamento con l’elaborazione di un verbale relativo proprio ai fini della sicurezza sul lavoro) e di non avere impedito l’inizio e la prosecuzione dei lavori in assenza delle minime condizioni di sicurezza e non avere ordinato l’interruzione della circolazione e il distacco della linea elettrica dell’alta tensione, nonché per non avere messo a disposizione della ditta esecutrice un carrello ferroviario con il quale muoversi sulla linea, come invece previsto dal POS e dalle disposizioni aziendali».

Da tali considerazioni la Corte ne ha fatto discendere il rigetto del ricorso proposto dai soggetti responsabili e la conseguente conferma della condanna.

(Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2023, n. 3712)

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