«Ci sono stati aggiornamenti normativi in materia di impianti antincendio per strutture ricettive con fino a 50 posti letto?», chiede un lettore di Elettro.
Per rispondere è necessario fare un excursus storico che richiede di tornare abbastanza indietro nel tempo. Il riferimento legislativo principale, in materia di prevenzioni incendi per gli alberghi, è il regolamento del 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Il regolamento si applica ad alberghi e simili, ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto.
L’attività n. 66 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Criteri di assoggettabilità: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” stabilisce 3 categorie:
- fino a 50 posti letto;
- oltre 50 posti letto e fino a 100 posti letto;
- oltre 100 posti letto.
A differenza di quanto avveniva precedentemente (vecchio elenco del D.M. 16/2/1982) l’attività 66, da 12 anni comprende anche attività prima non soggette come residenze turistico alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.
Il Decreto 16 marzo 2012 (GU n. 76 del 30 marzo 2012), ha poi stabilito un Piano Straordinario per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994, che non avessero già completato l’adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
Viene poi la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative” che proroga i termini previsti per l’adeguamento per le strutture in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.
In particolare, all’ art. 12-bis Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive riporta:
- in considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi;
- limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023».
- nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
- pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
- applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
- provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
- assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
- i soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.