Rilascio della dichiarazione di conformità a lavori non pagati

Dichiarazione di conformità
Immagine di pvproductions su Freepik

«Se un cliente alla fine dei lavori non paga, posso evitare di fornire la Dichiarazione di conformità fino a che non lo avrà fatto?», chiede un lettore di Elettro.

Anche se si tratta di un tema decisamente più giuridico che tecnico provo a rispondere. Purtroppo, temo che in teoria non sia possibile, infatti, il lettore deve rilasciare la Dichiarazione di conformità secondo le modalità dell’art. 7 e art. 11 decreto 37/08 poiché non si applica il diritto di ritenzione (art. 2756 CC).

In pratica è tutto un poco diverso e mi è capitato più di una volta di essere convolto in una situazione analoga a quella del lettore già approdata in Tribunale, ma nessuno ha mai sollevato il punto di obbligo di rilascio della Dichiarazione di conformità, le attenzioni erano tutte rivolte esclusivamente all’aspetto economico.

Da un punto di vista imprenditoriale, però, purtroppo, solo per la prossima volta potrebbe essere utile ricordare che fatta la legge trovato l’inganno. In questo caso, se posso dirlo si tratta però di un inganno alla Robin Hood. Nel contratto vengono inserite delle clausole di risoluzione espressa che prevedono pagamenti a vari stati di avanzamento lavori.

L’ultimo SAL è relativo all’esecuzione delle verifiche iniziali al fine del rilascio della Dichiarazione di conformità ex DM 37/08. Attenzione non al rilascio della DiCO (che rimane dovuta e non può costituire una voce di costo), ma all’esecuzione delle verifiche (che possono essere pagate). Così, nella malaugurata ipotesi in cui i pagamenti tardassero troppo, si può risolvere il contratto senza eseguire le verifiche e quindi rilasciare la DiCO.

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