Responsabilità professionale e … assicurazioni

Sinistri e responsabilità

Appalto o prestazione d’opera? Come si fa a saperlo?

Come si fa a capire se l’opera che ho commissionato rientra all’interno del contratto di appalto o in quello di prestazione d’opera? La Corte di Cassazione identifica come discriminante la struttura dell’impresa, ovvero se prevale il fattore organizzativo sul fattore umano si tratta di contratto di appalto (trattasi di imprese che operano secondo un modello mediamente organizzato), viceversa, se prevale il lavoro umano e questo è di tipo famigliare ovvero eseguito con pochi dipendenti allora si tratta di prestazione d’opera. Però, come si sul dire, fatta la legge trovato l’inganno. Infatti, pur essendo di fronte ad un prestatore d’opera, se nel contratto si esplicita che si ritengono comunque valide le condizioni del contratto di appalto, ecco che allora le responsabilità sono disciplinate dall’Art. 1667 del codice civile invece che più propriamente dall’Art. 2226 c.c.

È bene sapere che i termini citati negli articoli (v box) non sono validi in caso di opera non installata secondo la regola dell’arte: in questo caso, se l’opera cagiona danno alle cose perché non installato a regola d’arte, il committente ne risponde civilmente senza limiti di tempo, purché il committente ne chieda il risarcimento entro 5 anni dal sinistro. Ovviamente, se oltre che danni alle cose vi sono anche danni alle persone, l’appaltatore ne può rispondere anche penalmente senza limiti di tempo. Differente è invece la responsabilità per vizi o difetti delle cose immobili (es. difetti costruttivi), che per loro natura sono pensate per durare nel tempo. In questo caso la materia è disciplinata dall’Art. 1669 c.c., che enuncia che, se si tratta di un edificio e se nel corso di 10 anni dal compimento l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta anche solo pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa (es. inquilini di un condominio) purché sia fatta denuncia entro 1 anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive entro un anno dalla denuncia. È bene precisare che l’art. 1669 c.c. è applicabile alle nuove costruzioni e non ai rifacimenti di parti dell’opera (es. sostituzione del tetto).

E la responsabilità dei progettisti?

In materia di responsabilità dei progettisti la normativa dilaga nel paradosso, ancora una volta a dimostrazione del fatto che chi fa leggi molto spesso non conosce la materia che sta disciplinando. Il corpo normativo che regola la prestazione intellettuale, infatti, risale al 1942, ma si correda di una serie di interpretazioni che si sono via via affermate negli anni. Il progettista è un prestatore d’opera, ma di tipo intellettuale, e come tale la parte del Codice Civile che si applica è il Capo II, ovvero:

Art. 2229 c.c. Il professionista eroga la sua professione all’interno di albi o elenchi;

Art. 2238 c.c. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave

Null’altro di rilevante viene detto dal Codice Civile in materia. Essendo un prestatore d’opera si potrebbe pensare che sia applicabile il precedentemente citato Art. 2226 c.c. e che quindi la responsabilità  si prescriva in 1 anno dall’esecuzione della progettazione. A suonare il de profundis su tale interpretazione ci ha pensato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza N.15781 del 2005, che ha stabilito quanto segue:

  • La responsabilità del progettista si prescrive nel termine dei 10 anni (come se tutto ciò che venisse progettato fossero cose immobili!)
  • Il progettista non ha solo obbligazione di mezzi bensì ha obbligo di risultato. Si ha obbligazione di mezzi quando il progettista applica la diligenza e la sapienza necessaria per ottenere il risultato, indipendentemente dall’ottenimento dello stesso. Un progetto di ingegenria, invece, ha l’obbligo di pervenire ad un risultato ben definito, dotato di sua autonoma utilità e realizzabilità.
  • Inoltre, sempre secondo la Cassazionem l’Art. 2238 c.c. trova applicabilità molto limitata, basandosi sul fatto che al professionista è richiesta una diligenza superiore a quella del buon padre di famiglia e che lo standard di diligenza è cresciuto talmente tanto nell’epoca moderna che le questioni di speciale difficoltà si contano sulla dita di una mano.

La responsabilità penale

È la più temibile delle responsabilità in quanto è di tipo personale e non può essere assicurata, ovvero non è possibile delegare un altro soggetto su cui debba ricadere la pena. L’area in cui si applica tale fattispecie è la violazione delle regole di prudenza, perizia e così via, che abbiano come esito i seguenti eventi: morte di una persona, lesioni personali, crollo colposo, incendio colposo. Vi sono poi una serie di violazioni che sono oblazionabili, ovvero il reato può essere cancellato, quali falso in certificazioni oppure violazioni delle norme di sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m. Le figure più esposte in questi procedimenti sono gli imprenditori ed i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere. Da notare che nei reati penali vi possono essere anche importanti collatterali risarcitori. Lo Stato, infatti, ha come scopo quello di infliggere una sanzione punitoria verso il colpevole, ma le parti lese hanno pretese risarcitorie e possono costituirsi parte civile nel processo a carico dell’imputato.

L’importanza delle assicurazioni

Partendo dal presupposto che il migliore amico dell’ “uomo tecnico” è l’avvocato e l’assicuratore, dalle disquisizione precedenti è palese che è fondamentale avere una buona assicurazione che copra imprese, progettisti e prestatori d’opera dalla responsabilità di tipo civile. In base all’Art. 1917 c.c., infatti, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza di evento dannoso accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, ad esclusione dei danni cagionati da fatto doloso. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore. Anche nel caso di risarcimento danni a latere di un processo penale è fondamentale avere un’assicurazione in quanto ai sensi dell’Art. 62 del Codice Penale, la pena è ridotta ad un terzo se il danno è risarcito (i giudici giudicano l’imputato con una durezza diversa a seconda che lo stesso si sia già prodigato a rinoscere il quantum pecuniario alle parti lese).

Consiglio: stipulare una seconda polizza …

L’ultimo consiglio, infine, è forse quello più importante e meno noto, che il mio assicuratore non manca mai di sottolineare: accanto alla polizza professionale stipulare sempre una polizza di tutela legale e tecnica con compagnia di assicurazioni differente rispetto a quella con cui è assicurata la responsabilità civile. Perchè è importante? Perchè in presenza di un sinistro l’assicurato deve poter avvalersi dei migliori avvocati (di sua scelta e non di scelta dell’assicuratore) e non deve lesinare spese per le perizie dei migliori CTP. Il gioco vale di gran lunga la candela. Perchè non deve essere fatta con la stessa compagnia con cui è assicurata la responsabilità civile? Perchè periti e avvocati devono operare liberamente e senza “ordini di scuderia”; alcune compagnie assicurative, infatti, escludono la rivalsa legale verso la propria assicurazione se con loro è stata stipulata anche polizza di assistenza legale.

Definizioni e riferimenti normativi

La reponsabilità di un soggetto è sia di tipo contrattuale (verso il committente) che di tipo extracontrattuale (verso terzi che non siano il committente), seguendo il principio aureo per cui chi cagiona un danno per colpa o dolo lo deve risarcire (…chi rompe paga!). Dal punto di vista delle responsabilità contrattuale, il nostro ordinamento distingue tra le difformità e vizi dell’opera nel contratto di appalto da quelle riscontrabili nell’attività del prestatore d’opera.

Art. 1667 c.c – CONTRATTO DI APPALTO

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera. Il committente, a pena di decadenza, deve denunciare all’appaltatore il vizio e la difformità entro 60 giorni dalla scoperta. Nella giurisprudenza il committente “scopre” un vizio quando ne matura la certezza o a seguito di una perizia che ha commissionato. La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto o occultato i vizi. L’azione contro l’appaltatore si prescrive entro i 2 anni dal giorno della consegna dell’opera.

Art. 2226 c.c – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera da responsabilità per difformità e/o vizi dell’opera, se all’atto dell’accettazione questi erano noti o facilmente rilevabili, fatto salvo l’occultamento doloso da parte del prestatore d’opera. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare difformità e/o vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta. In ogni caso, l’azione si prescrive entro un anno dal giorno della consegna dell’opera.

Assicurazioni sì, ma attenzione!

  • Attenzione a rispondere senza superficialità al questionario dell’assicuratore. È una parte integrante del contratto e su di esso si basa il rapporto assicurativo.
  • Attenzione ai massimali, che rappresentano il massimo esborso che la conpagnia assicuratrice riconosce, oltre al quale è direttamente responsabile l’assicurato.
  • Valutare bene franchigie e scoperti, la cu definizione impatta sul premio annuo.
  • Attenzione alle limitazioni delle polizze. Una buona assicurazione ha sempre compreso il danno all’opera, la mancata rispondenza ed i danni indiretti.
  • Attenzione all’estensione nel tempo dell’assicurazione, ovvero la retroattività e la postuma. Infatti, quando si passa da un’assicurazione all’altra, è necessario che sia prevista la retroattività almeno per il periodo di decadenza della responsabilità, secondo i termini precedentemente visti. Allo stesso modo, quando si interrompe l’attività lavorativa, non si cessa di essere responsabili (es. il progettista è ancora responsabile per 10 anni). Quindi l’assicurazione deve avere una postuma, ovvero una copertura nel tempo futuro almeno pari al tempo di prescrizione della responsabilità definito per legge.

I tre doveri dell’assicurato

  1. Pagare sempre in modo puntuale il premio
  2. Avvisare sempre l’assicuratore di eventuali sinistri e interpellarlo prima di aprire il sinistro. Molte volte sa indicare varie strade a vantaggio dell’assicurato (in base alla franchigie)
  3. Rispettare i tempi previsti contrattualmente per la disdetta di una polizza assicurativa.

Sono sempre i soliti a pagare? … leggete qui

Basti il seguente esempio a mostrare l’insensatezza delle interpretazioni della sentenza N.15781 del 2005 di cui parliamo in questo articolo. Supponiamo che venga commissionato un impianto fotovoltaico da 500kW (potenza di esempio, tanto per dire che si tratta di un impianto del valore mediamente di 1.000.000 di euro). Tale impianto è progettato dall’ing “Pippo” e realizzato dall’impresa “Pluto”. Il contratto che lega il committente a “Pluto” è un contratto d’opera (Art. 1667 c.c) mentre il progettista è un prestatore di opera intellettuale.

Supponiamo che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e che sia installata sul tetto di un capannone industriale, del valore di € 2.000.000 (immobile più macchinari). Passati tre anni, una bella domenica di sole, brucia l’impianto fotovoltaico arrecando, tra gli altri, danno al tetto del capannone, per un valore complessivo di € 1.500.000. Il committente, previdente, è assicurato sui danni dall’incendio e apre il sinistro alla propria assicurazione. I legali dell’assicurazione, che conoscono il Codice Civile, sfogano la loro sete pecuniaria su “Pippo”, in quanto “Pluto” è esente dalla responsabilità per il contratto d’opera. “Pippo” si trova così a rispondere da solo della richiesta di risarcimento per un danno di € 1.500.000 per responsabilità propfessionale. Certo, è tutto da dimostrare che “Pippo” è responsabile del danno cagionato e sarà comunque assicurato in quanto obbligato dalla legge. Però è palese che:

“Pippo” passerà molti notti insonni;

l’assicurazione farà il possibile e l’impossibile per attaccare “Pippo”, in quanto unico soggetto normativamente attaccabile.

Infine, abbiamo ipotizzato un ammontare del danno di € 1.500.000, somma normalmente assicurata. E se capita un altro sinistro durante l’anno oppure l’ammontare del danno è più rilevante dell’ipotizzato, come potrà essere tutelato “Pippo”? Nell’attesa che la normativa si ravveda a termini più ragionevoli, la domanda che mi pongo è se dopo la fuga dei cervelli dall’Italia ci sarà anche la fuga dei progettisti verso paesi più affidabilil. Va bene tutelare i committenti, ma non a scapito sempre dei soliti soggetti. (articolo di ing Stefano Garoni, TEIC, VA). (foto d’apertura: Vigili del Fuoco Sale marasino).

 

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