Norma CEI 79-3: impianti antintrusione a regola d’arte

Gli impianti antintrusione, come ogni altro impianto tecnico, devono essere progettati e installati a regola d’arte. Quali sono le principali normative per la corretta progettazione e realizzazione di un impianto di allarme?

Oggi le analogie tra impianti di automazione domestica e allarme intrusione sono maggiori di quanto possa sembrare, poiché si tratta di due categorie di impianti basate su prodotti destinati a integrarsi e a completare il classico impianto elettrico di potenza. Ciò ha messo conseguentemente in evidenza necessità normative sempre più definite per far fronte alle esigenze di interoperabilità, funzionalità, sicurezza e linguaggio comune.

Impianti allarme intrusione

Un sistema di allarme è un componente funzionale a un sistema più ampio e articolato, che ha come obiettivo quello di ridurre il rischio mediante l’adozione di mezzi di contrasto e di protezione: il sistema di sicurezza.

Un sistema di sicurezza coerente deve essere sempre costituito almeno da:

  • un sottosistema passivo: composto da tutti i mezzi fisici che sono interposti tra la possibile fonte di pericolo e ciò che si vuole proteggere;
  • un sottosistema attivo (sistema di allarme): composto, invece, dal complesso di apparecchiature che permette di rilevare e segnalare il tentativo di superamento del sottosistema passivo.

Assunto che un sistema di sicurezza è efficace se il tempo di rivelazione dell’azione criminosa (TRIV), sommato al tempo necessario per trasmettere l’informazione (TTX) e a quello necessario per intervenire (TINT) è inferiore al tempo necessario per superare il sottosistema passivo (TABB):

TRIV + TTX + TINT £ TABB

Estremizzando, si conclude che siano inutili sia un sistema passivo – senza uno attivo – sia viceversa. È inutile, quindi, disporre di:

  • ottimi sistemi di allarme e di intervento, se nullo è il tempo necessario per superare un sottosistema passivo inesistente o non efficiente;
  • un ottimo sistema passivo, quando non esiste (o non è efficiente) un sistema di allarme e di intervento, dato che il tempo a disposizione per portare a compimento l’azione sarebbe certamente disponibile.
Norma CEI 79-3

In merito agli impianti allarme intrusione, nel maggio 2012 è stata pubblicata la terza edizione della Norma CEI 79-3 “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione”, che allinea la versione precedente con la terminologia e con la logica di classificazione dei sistemi di allarme intrusione e rapina, definiti dalla Norma europea EN 50131-1, integrandola inoltre con alcune sezioni tratte dall’abrogata Guida di applicazione CEI CLC/TS 50131-7 del 2010.

La CEI 79-3 costituisce la norma tecnica nazionale di riferimento per la progettazione, realizzazione, verifica e manutenzione degli impianti di allarme intrusione e rapina. Le prescrizioni della nuova norma si applicano agli impianti di allarme intrusione e agli impianti di allarme rapina anche in caso di installazione indipendente gli uni dagli altri.

Livelli di rischio

Il metodo adottato dalla norma per l’analisi del rischio è qualitativo e sostanzialmente basato sulle presunte conoscenze in tema di I&HAS (Intrusion and Hold-up Alarm Systems) e disponibilità di mezzi e strumenti degli intrusi e dei rapinatori che possono essere interessati al caso in esame. I livelli di rischio codificati sono quattro e sono stati riportati in tabella 1.

TABELLA 1. Livelli di rischio (elaborazione da Norma CEI 79-3).
Si prevedono intrusi o rapinatori con: Livello Rischio
·       bassa conoscenza I&HAS

·       limitata gamma di attrezzi facilmente reperibili

1 BASSO
·       conoscenza limitata I&HAS

·       gamma generica di utensili e strumenti portatili

2 MEDIO
BASSO
·       pratica I&HAS

·       gamma completa di strumenti e apparati elettronici

3 MEDIO
ALTO
·       capacità e risorse per pianificare in dettaglio

·       gamma completa di attrezzature, compresi mezzi di sostituzione componenti I&HAS

4 ALTO

Si osserva che, benché esista un’identità assoluta tra i livelli di rischio dell’area da proteggere con l’impianto (definiti dalla Norma CEI 79-3) e il grado di sicurezza del sistema (definito dalla Norma EN 50131-1), si tratta di due concetti diversi, i valori dei quali coincidono nel momento in cui il sistema di allarme viene scelto e installato coerentemente con il rischio presunto.

Aree da proteggere

Le aree da proteggere individuate sono cinque, identificate con il nome di un caso a esse appartenenti, come riportato in tabella 2.

A ciascun tipo di area fondamentale da proteggere possono essere ricondotti i vari casi particolari che hanno caratteristiche assimilabili.

TABELLA 2. Classificazione delle aree da proteggere (elaborazione da Norma CEI).
Tipo Esempi
Unità abitativa

non isolata

·       Appartamento

·       Ospedale

·       Scuola

·       Uffici Banca

·       Negozio

Unità abitativa

isolata

·       Villa

·       Museo

·       Uffici Banca

·       Negozio

Cassaforte ·       Locale cassaforte

·       ATM

Caveau ·       Locale corazzato
Insediamento
industriale
·       Insediamento Industriale

·       Centro Commerciale

Individuata l’area da proteggere e il livello di rischio della stessa, bisogna poi verificare che le prestazioni offerte dall’impianto previsto siano adeguate.

In linea generale, si tratta di un’operazione che potrebbe essere condotta anche solo sulla base dell’esperienza del progettista; tuttavia, la disponibilità di un metodo normato, oltre a semplificare il compito, riduce il margine di soggettività e garantisce il rispetto della regola dell’arte.

Livelli di prestazione

La Norma CEI 79-3 descrive un metodo oggettivo per definire il livello di prestazione di un impianto in funzione:

  • del numero di barriere funzionalmente concentriche che è possibile realizzare, qualunque sia la sua struttura fisica;
  • della consistenza delle caratteristiche dei componenti installati;
  • delle modalità realizzative dell’impianto.

Allo scopo della valutazione del livello di prestazione, la norma scompone gli impianti di allarme intrusione nei tre sottoinsiemi:

  1. rivelatori;
  2. apparati essenziali e opzionali;
  3. dispositivi di allarme.

Con riferimento al livello di prestazione, la Norma CEI 79-3 propone un metodo di valutazione che assegna a ognuno dei tre sottosistemi un fattore di merito il cui valore è convenzionalmente compreso tra 0 e 1. Il livello complessivo di prestazione dell’impianto è pari al livello di prestazione del sottoinsieme con la classificazione peggiore.

A differenza dell’edizione precedente i livelli di prestazione sono diventati quattro e non più tre, e il livello più elevato può essere raggiunto con gli stessi livelli del terzo ma utilizzando esclusivamente componenti di grado 4, in accordo alla Norma EN 50131-1.

In termini generali, il livello di prestazione di ogni singolo sottoinsieme dipende dai fattori di merito dei componenti ad esso appartenenti. Gli elementi considerati per l’attribuzione dei fattori di merito sono:

  • il grado di sicurezza dei singoli apparati che compongono l’impianto;
  • le modalità d’installazione e d’esecuzione delle interconnessioni descritte dalla stessa norma;
  • la correlazione fra i singoli apparati nei due casi possibili di:
    • apparati funzionalmente in parallelo, il cui contributo alle prestazioni globali corrisponde alla somma dei singoli contributi;
    • apparati funzionalmente in serie, il cui contributo alle prestazioni globali corrisponde al prodotto dei singoli contributi;
  • l’importanza relativa dei singoli apparati per mezzo di coefficienti moltiplicativi (per gli elementi funzionalmente in parallelo) o di coefficienti esponenziali (per gli elementi funzionalmente in serie), il cui valore convenzionale viene fissato per singoli casi tipici;
  • la presenza di zone non protette, totalmente, da determinati raggruppamenti omogenei di rivelatori, attraverso un coefficiente d’insuperabilità della protezione all’interno del fattore di merito dei rivelatori.

Per i rilevatori l’espressione generale del fattore di merito (fi) può essere espressa come segue:

Dove:

  • Cr e αr sono coefficienti di ponderazione specificati nella norma nei singoli casi;
  • L è il grado di sicurezza;
  • k è un eventuale correttivo del grado di sicurezza specificato nella norma nei singoli casi;
  • I è il coefficiente di insuperabilità;
  • x tiene conto dell’eventuale incompletezza della protezione ed è specificato nella norma nei singoli casi.
Metodo tabulare

Il metodo tabulare è concettualmente più semplice da utilizzare di quello matematico generale ma è meno flessibile e può risultare eccessivamente rigido in impianti complessi o di grandi dimensioni. Sostanzialmente la nuova edizione della Norma CEI 79-3 fornisce, per ciascuna delle tipologie impiantistiche fondamentali, una tabella per ogni sottoinsieme che compone l’impianto. Da queste tabelle è possibile individuare direttamente il livello di prestazione di ciascun sottosistema in funzione del grado di sicurezza, del tipo e della disposizione dei componenti.

Dichiarazione di conformità - Di.Co.
È importante ricordare che gli impianti di allarme intrusione ricadono nel campo di applicazione del D.M. 37/08 e, come tali, sono soggetti a tutti gli obblighi previsti, tra cui quello che prevede il rilascio da parte dell’impresa installatrice della Dichiarazione di Conformità, previa effettuazione delle verifiche della sicurezza e della funzionalità. La struttura del documento è costituita dalla sequenza logica delle fasi di progettazione e installazione di un impianto, dalle attività e dai documenti che devono essere redatti in ogni fase del processo di progettazione, realizzazione, verifica e manutenzione. Una parte centrale è costituita dal calcolo del livello di prestazione degli impianti: a differenza dell’edizione precedente, l’attuale edizione della Norma CEI 79-3 fornisce, in alternativa al metodo analitico classico (leggermente rivisto), anche un metodo tabulare, di più semplice applicazione ma anche più rigido.

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