Impianti elettrici nei bagni, la Norma CEI 64-8 sezione 701

«Leggendo il vostro articolo sulle normative riguardanti gli impianti elettrici nei bagni, ho interpretato che nelle zone di pericolosità 1 e 2, e sopra i 2,25 metri più lo spessore del piatto doccia, potrei montare un aspiratore fisso a parete, alimentato alla tensione di rete di 230 V. È corretta questa mia interpretazione?», chiede un lettore di Elettro.

Devo anticipare la conclusione, così evitate di leggere tutto oppure prima la spiegazione e poi la risposta? Questa volta scelgo la seconda, tanto chi vuole può saltare alla fine.

Le zone a cui si riferisce il lettore sono quelle della Sezione 701 “Locali contenenti bagni o docce” della Norma CEI 64-8.

La zona 0 è il volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia (art. 701.2.2). Per docce senza piatto, l’altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1.

Impianti elettrici nei bagni: le diverse zone

La zona 1 (art. 701.2.3) è delimitata:

  • dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale posto a 2,25 m al di sopra del livello del pavimento finito; se tuttavia il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 15 cm al di sopra del pavimento, il piano orizzontale viene situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo;
  • alla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno o al piatto doccia, oppure, per le docce senza piatto, dalla superficie verticale posta a 1,20 m dal punto centrale del soffione agganciato posto sulla parete o sul soffitto.

La zona 2 è delimitata:

  • dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale situato a 2,25 m al di sopra del livello del pavimento finito;
  • dalla superficie verticale al bordo della zona 1 e dalla superficie verticale posta alla distanza di 0,60 m dalla superficie verticale precedente e a essa parallela.

Per le docce senza piatto, non esiste una zona 2 ma una zona 1 aumentata a 1,20 m.

Quindi la zona descritta dal lettore, se ho ben compreso, non è zona 2 bensì zona non classificata e quindi normativamente ordinaria.

Se fosse stata zona 2 viceversa avrebbero dovuto essere rispettate le seguenti attenzioni:

  • grado di protezione almeno IPX4 (701.512.2) con l’eccezione dei bagni pubblici o destinati a comunità, quando è prevista per la pulizia l’uso di getti d’acqua, che richiedono componenti elettrici con grado di protezione almeno IPX5;
  • nella zona 2 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando, con l’eccezione di:
  • interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. o a 30 V in c.c. e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0, 1 e 2;
  • prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa potenza incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici.

L’art. 701.55 prescrive quindi che nella zona 2 si possono installare solo:

  • scaldacqua elettrici;
  • apparecchi di illuminazione di Classe I e II, apparecchi di riscaldamento di Classe I e II ed unità di Classe I e II per vasche da bagno per idromassaggi che soddisfino le relative Norme, previste per generare per es. aria compressa per vasche da bagno per idromassaggi.

Questo porta a escludere l’installazione di un ventilatore aspiratore, ma poi interviene il commento 701.55 che letteralmente suona: «Gli apparecchi ventilatori aspiratori di Classe II con grado di protezione almeno IPX4, possono essere assimilati agli apparecchi di riscaldamento di Classe II e come tali essere installati all’interno della zona 2».

In conclusione, se ho ben compreso, il luogo di installazione del ventilatore non è zona 2 bensì zona ordinaria e quindi nulla osta; se ho mal compreso, l’installazione è ammessa alle condizioni specificate dal commento all’art. 701.55.

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