Prosegue il percorso formativo relativo alla corretta compilazione della dichiarazione di conformità. Nel presente fascicolo viene pubblicata un’interessante disamina sullo schema d’impianto, cioè la “descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire”.
PARTE 4 – LO SCHEMA DI IMPIANTO
Del progetto dell’installatore, ossia quello che in taluni casi deve redigere il responsabile tecnico dell’impresa, è parte integrante[1] l’allegato denominato “schema di impianto”; tale progetto è da equiparare, con riferimento al suo valore, alla sua efficacia ed alla sua funzione, al progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali mentre differisce da esso unicamente nelle parti che attengono ai contenuti minimi richiesti. Tale equipollenza è sancita dalla norma di cui all’art. 5 comma 1 del decreto ove si dice che nei casi non previsti dal comma successivo, “il progetto è redatto in alternativa dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice”. Si tratta dunque di una diversificazione posta solo in ordine alla complessità dell’impianto limitando così la difficoltà redazionale dell’elaborato. Restano invariate tutte le attenzioni da porre in essere in ordine alla sicurezza e alla funzionalità dell’opera.
Quali obblighi per l’installatore?
Al progetto dell’installatore sono applicabili gli obblighi di cui:
- all’art. 7 comma 1 del decreto “Omissis. Di tale dichiarazione [di conformità N.d.A.],…omissis…, fanno parte integrante…omissis…il progetto di cui all’articolo 5”,
- all’art. 7 comma 2 del decreto[2],
- all’art. 7 comma 3 del decreto “In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto”,
- al punto 6) della legenda al modello della DDC “Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)”,
- all’art. 22 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (applicabile nel caso di un impianto collocato in un luogo di lavoro) “i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.
Con riferimento all’elenco sopra descritto occorre precisare che:
– relativamente al punto 4, la nota tra parentesi (ove richiesto) è da intendersi che, laddove l’impianto sia inserito in un edificio soggetto ad attività di controllo del competente comando dei VVF[3], è obbligatoria la citazione del numero della pratica di prevenzione incendi nello schema di impianto.
– relativamente al punto 5, i principi generali di prevenzione sono quelli “ricavabili dal complesso della normativa prevenzionale vigente[4]” in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dal punto di vista metodologico tali principi sono quelli indicati nell’art. 15 comma 1 “Misure generali di tutela”, tra le misure indicate dal decreto quelle più attinenti gli impianti sono:
- valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- omissis;
- l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e quello definitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- omissis;
- omissis;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- dalla l) alla z) omissis…
Le precedenti osservazioni possono efficacemente essere riassunte nei seguenti schemi:
Fermo restando che tutti gli obblighi vanno inseriti nell’elaborato dell’installatore, sono possibili per esso due forme; nella prima il progetto è distinto dallo schema di impianto, nella seconda coincide.
Lo schema di impianto
Premesso quanto sopra, relativamente al progetto dell’installatore, ci occuperemo ora della componente più importante (e obbligatoria), del progetto: lo schema di impianto. Lo schema è la “descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire”. Lo schema deve dunque essere composto dei seguenti elementi:
- nello schema devono essere presenti elementi che consentano la descrizione delle funzioni che l’impianto deve svolgere come, ad esempio la funzione di protezione alle persone dai pericoli della corrente elettrica, la funzione di protezione delle persone e delle cose dai pericoli dell’incendio[5], le funzioni di automazione dell’impianto, ecc.,
- lo schema deve rappresentare effettivamente l’opera da eseguire; da qui è utile e necessario sottolineare quanto sia opportuno e doveroso adattare le schede e le tabelle rintracciabili in letteratura tecnica affinché siano chiare ed univoche le lavorazioni da eseguire,
Tale schema, così concepito, è condiviso con la committenza ed utilizzato per la realizzazione dell’opera. A seguito dei lavori, nel caso siano occorse delle modifiche allo stesso, questo è “integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera” e diventa l’allegato obbligatorio alla DDC. Lo schema, nella sua versione finale, deve rappresentare effettivamente l’opera eseguita. Nel caso in cui il progetto è redatto da un professionista tale elaborato, aggiornato con le varianti occorse in corso d’opera, sostituisce lo schema di impianto. Occorre segnalare che, nei casi previsti dall’art. 11 comma 2 del decreto, il progetto iniziale dell’installatore, ovvero lo schema di impianto integrato da tutti gli obblighi sopra descritti redatto prima dell’installazione, è consegnato al committente per l’invio al competente sportello unico per l’edilizia.
Conclusione
É doveroso indicare che il progetto dell’installatore ovvero lo schema di impianto integrato è di esclusiva competenza e responsabilità del responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Tale elaborato è, al pari del progetto redatto dal professionista, un “atto di pubblica necessità” tutelato dagli artt. 481 e 485 del c.p.[6] In queste circostanze il responsabile tecnico è il progettista dell’impianto con tutti gli oneri e le conseguenze previste dalla legislazione vigente in capo a questa figura professionale. Il responsabile tecnico nella sua veste di progettista che applichi acriticamente ma compiutamente le indicazioni delle guide tecniche nella redazione del progetto non è sottratto all’onere di considerare nell’elaborato gli obblighi sopra riassunti.
CHE COSA PRESCRIVE LA NORMA
Si ritiene che le informazioni riportate al paragrafo 3.5.3 della Guida CEI 0-2 (o nell’appendice C della Guida CEI 0-3) possano essere considerate strumenti completi per la redazione dello schema, pur di includere esplicitamente nella descrizione gli obblighi 3 e 5 descritti nell’articolo.
———————————————————————————————-NOTE
[1] C.f.r. all’art. 7 comma 2 del decreto “Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico [il progetto] è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera”.
[2] V. nota 1.
[3] C.f.r. Allegato I “Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi” del DPR n. 151/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122“.
[4] A. Oddo “La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici” IPSOA 2010 pag. da 2 a 7.[5] Da qui l’obbligo di citare la pratica di prevenzione incendi.
[6] P. Sironi “Dichiarazione di rispondenza: il punto della situazione” L’impianto elettrico, Ottobre 2015, Tecniche Nuove, Milano.
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Paolo Sironi
Ulteriori approfondimenti in merito sono pubblicati sul fascicolo di febbraio 2016 di Elettro.