La vicenda origina dal ricorso presentato da un condomino che intendeva installare dodici pannelli fotovoltaici su una parte comune dell’edificio.
La Cassazione, investita della questione, ha chiarito che per l’installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea se non vi sono consistenti modifiche alle parti comuni affermando che, in base a quanto stabilito dall’art. 1122-bis c.c.:
«[…] è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato».
L’assemblea può proporre soluzioni alternative al progetto solo in alcuni casi. Sempre la Corte di Cassazione ha poi sottolineato che:
«[…] l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio».
(Corte di Cassazione sentenza 1337/2023)