Parchi eolici, tributo ICI e accatastamento

La corte di Cassazione, nella sentenza del 7 luglio 2020 n. 14042, affronta il tema del corretto accatastamento degli impianti eolici e del relativo pagamento del tributo ICI.

Il caso origina dal mancato pagamento da parte di un contribuente del canone Ici sul parco eolico di sua proprietĂ . Tale parco era funzionante dal 2010 ma accatastato unicamente nel 2015, ritenendo che, trattandosi di parco a interesse pubblico, non abbisognasse di accatastamento e di pagamento per il carattere di pubblica utilitĂ  e quindi rientrante nella categoria catastale E. Di contrario avviso il Comune che sosteneva invece la necessarietĂ  del pagamento del tributo.

La Corte di Cassazione, al termine del procedimento originato con ricorso del contribuente che si opponeva all’avviso di pagamento, dava ragione al Comune, rigettando il ricorso del contribuente, ed affermando in specifico quanto segue: «L’orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione per discostarsi, è consolidato (Sez. 5, Sentenza n. 4028 del 14/03/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 24815 del 21/11/2014) nel senso che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastagli nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita. Ai soli fini del riparto di giurisdizione, Sez. U, Ordinanza n. 18165 del 24/07/2017 hanno statuito che, in tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione e alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate. In base alla circolare n. 14 emessa dall’agenzia del Territorio in data 22 novembre 2007, non è revocabile in dubbio che un impianto eolico sia sottoposto all’obbligo della dichiarazione catastale, in quanto trova piena applicazione l’art. 2 del dm 2 gennaio 1998, n. 28 – Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale».

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here