 «Nel caso di ristrutturazione totale dell’impianto elettrico di un appartamento all’interno di un condominio, il montante (sezione 4) va sostituito oppure posso lasciarlo e certificare solo l’impianto nell’appartamento?», chiede un lettore di Elettro.
«Nel caso di ristrutturazione totale dell’impianto elettrico di un appartamento all’interno di un condominio, il montante (sezione 4) va sostituito oppure posso lasciarlo e certificare solo l’impianto nell’appartamento?», chiede un lettore di Elettro.
Dubbio più che lecito che richiede alcune considerazioni. Per prima cosa: cos’è stato commissionato e contrattualmente stabilito? Poi, all’interno di quanto stabilito contrattualmente, c’è l’applicabilità del cap. 37 (visto che il montante, se è di proprietà dell’utente, fa parte dell’impianto elettrico). Premesso che le Norme Tecniche sono sempre per definizione di adozione volontaria, nell’attuale edizione della Norma CEI 64-8 il cap. 37 si applica, oltre che nel caso di impianti nuovi, anche ai rifacimenti completi: quindi, in un certo senso, si torna al contratto, che può prevedere o meno il rifacimento completo piuttosto che quello della sola distribuzione di piano.
Se nel caso del lettore il cap. 37 è applicabile, allora la questione si sposta sul dimensionamento (art. 37.2). Il cap. 37 non richiede più comunque una sezione minima di 6 mm2 che, al limite, è conseguenza dei 6 kW di cui sotto (che sono 26 A, monofase con cosj 1, 28 A monofase con cosj 0,8, …); nella VII edizione la previsione era esplicita (art. 37.3.1); ora, quell’articolo è stato cancellato e la previsione è diventata implicita (vedi sotto, anche se “implicita” non è forse l’aggettivo più adatto).
L’art. 37.2 ha una premessa che lascerebbe campo libero (“Premesso che il dimensionamento dell’impianto elettrico è oggetto di accordo fra il progettista, l’installatore dell’impianto e il committente, in funzione delle esigenze impiantistiche di quest’ultimo e del livello qualitativo dell’unità immobiliare, si forniscono i criteri minimi e le dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali e di fruibilità…”).
L’art. 37.2 precisa anche che “salvo impedimenti costruttivi dovuti alla struttura o alla tipologia dell’edificio, la colonna montante dell’impianto (a valle del contatore) e l’interruttore generale devono essere dimensionati per una potenza contrattualmente impegnata di almeno 6 kW”.
La questione si sposta allora al cap. 473 (Misure di protezione contro le sovracorrenti). Per quanto riguarda i sovraccarichi (473.1), è necessario controllare che il montante sia protetto dal sovraccarico dall’interruttore generale del quadro di appartamento e viceversa che a questo scopo non sia necessaria una protezione che rende poco funzionale l’intero impianto. Infine, il modello di Di.Co. ai sensi del DM 37/08 chiede di indicare nella descrizione dell’impianto “la potenza massima impegnabile”.
Per quanto riguarda i cortocircuiti (473.2), forse più importante, il montante dev’essere protetto da un dispositivo di protezione alla base. È ancora opportuno controllare che il montante sia protetto oppure che sussistano le condizioni di “esclusione” (vedi art. 473.2.2) verificando che esista innanzitutto un dispositivo di protezione e che sia coordinato. Potrebbe quindi essere il caso di aumentare la sezione per mancato coordinamento (poco probabile). A questo proposito, è opinione del sottoscritto che il contatore del distributore non possa essere usato come protezione (previsione della VI Edizione, in un commento) e la CEI 0-21 conferma la cosa.
In conclusione, la sostituzione non è dovuta se non è contrattualmente prevista, ma occorre verificare che il montante sia protetto dal sovraccarico e dal cortocircuito e indicare la massima potenza impegnabile sulla base della portata del montante da 4 mm2 (o della corrente nominale dell’interruttore generale che dovrebbe essere compatibile, vista la verifica precedente).
 
			
