Sostituzione del montante

montante«Nel caso di ristrutturazione totale dell’impianto elettrico di un appartamento all’interno di un condominio, il montante (sezione 4) va sostituito oppure posso lasciarlo e certificare solo l’impianto nell’appartamento?», chiede un lettore di Elettro.

Dubbio più che lecito che richiede alcune considerazioni. Per prima cosa: cos’è stato commissionato e contrattualmente stabilito? Poi, all’interno di quanto stabilito contrattualmente, c’è l’applicabilità del cap. 37 (visto che il montante, se è di proprietà dell’utente, fa parte dell’impianto elettrico). Premesso che le Norme Tecniche sono sempre per definizione di adozione volontaria, nell’attuale edizione della Norma CEI 64-8 il cap. 37 si applica, oltre che nel caso di impianti nuovi, anche ai rifacimenti completi: quindi, in un certo senso, si torna al contratto, che può prevedere o meno il rifacimento completo piuttosto che quello della sola distribuzione di piano.

Se nel caso del lettore il cap. 37 è applicabile, allora la questione si sposta sul dimensionamento (art. 37.2). Il cap. 37 non richiede più comunque una sezione minima di 6 mm2 che, al limite, è conseguenza dei 6 kW di cui sotto (che sono 26 A, monofase con cosj 1, 28 A monofase con cosj 0,8, …); nella VII edizione la previsione era esplicita (art. 37.3.1); ora, quell’articolo è stato cancellato e la previsione è diventata implicita (vedi sotto, anche se “implicita” non è forse l’aggettivo più adatto).

L’art. 37.2 ha una premessa che lascerebbe campo libero (“Premesso che il dimensionamento dell’impianto elettrico è oggetto di accordo fra il progettista, l’installatore dell’impianto e il committente, in funzione delle esigenze impiantistiche di quest’ultimo e del livello qualitativo dell’unità immobiliare, si forniscono i criteri minimi e le dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali e di fruibilità…”).

L’art. 37.2 precisa anche che “salvo impedimenti costruttivi dovuti alla struttura o alla tipologia dell’edificio, la colonna montante dell’impianto (a valle del contatore) e l’interruttore generale devono essere dimensionati per una potenza contrattualmente impegnata di almeno 6 kW”.

La questione si sposta allora al cap. 473 (Misure di protezione contro le sovracorrenti). Per quanto riguarda i sovraccarichi (473.1), è necessario controllare che il montante sia protetto dal sovraccarico dall’interruttore generale del quadro di appartamento e viceversa che a questo scopo non sia necessaria una protezione che rende poco funzionale l’intero impianto. Infine, il modello di Di.Co. ai sensi del DM 37/08 chiede di indicare nella descrizione dell’impianto “la potenza massima impegnabile”.

Per quanto riguarda i cortocircuiti (473.2), forse più importante, il montante dev’essere protetto da un dispositivo di protezione alla base. È ancora opportuno controllare che il montante sia protetto oppure che sussistano le condizioni di “esclusione” (vedi art. 473.2.2) verificando che esista innanzitutto un dispositivo di protezione e che sia coordinato. Potrebbe quindi essere il caso di aumentare la sezione per mancato coordinamento (poco probabile). A questo proposito, è opinione del sottoscritto che il contatore del distributore non possa essere usato come protezione (previsione della VI Edizione, in un commento) e la CEI 0-21 conferma la cosa.

In conclusione, la sostituzione non è dovuta se non è contrattualmente prevista, ma occorre verificare che il montante sia protetto dal sovraccarico e dal cortocircuito e indicare la massima potenza impegnabile sulla base della portata del montante da 4 mm2 (o della corrente nominale dell’interruttore generale che dovrebbe essere compatibile, vista la verifica precedente).

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