La Corte di cassazione, con una recentissima sentenza, ha ritenuto legittima l’installazione di un ascensore nonostante la sua realizzazione producesse una riduzione della larghezza delle scale.
Secondo la Corte, dunque, i condomini hanno il diritto di installare, a proprie spese, un ascensore anche senza l’autorizzazione dell’assemblea e anche se l’ascensore non segue pedissequamente le misure per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tale principio di diritto, è stato affermato nell’ordinanza n.19087/2022 del 14 giugno che ha respinto il ricorso di alcuni condomini per un ascensore installato in condominio privo di delibera assembleare e carente del rispetto della normativa in tema di distanze e barriere architettoniche.
Per la Corte, dunque, la decisione in merito passa per la valutazione della normativa e dell’effettiva consistenza dell’opera secondo il bilanciamento dell’art. 1102 c.c., in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso. (Corte di Cassazione Sentenza 19087/2022).