Impianto elettrico: l’assemblea deve limitarsi a deliberare sulle parti comuni

Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare da parte di alcuni condomini che contestavano il punto in cui venivano ripartite tra tutti le spese dei lavori di adeguamento a legge dell’impianto elettrico, ricomprendendo anche le spese relative a interventi su parti di proprietà esclusiva. Contestavano altresì che tali lavori non erano stati deliberati dall’assemblea.

In seguito ai due gradi di giudizio la Corte di Cassazione, chiamata a esprimersi sulla vicenda ha in parte accolto il motivo di impugnazione. Per quanto concerne l’inesistenza della delibera ha rilevato che:

«l’adeguamento dell’impianto elettrico condominiale alle prescrizioni di cui alla legge n. 46/1990 costituisse intervento urgente di straordinaria manutenzione. In tal guisa a nulla rileva che i relativi lavori non fossero stati preventivamente deliberati dall’assemblea condominiale». Soccorre difatti il disposto dell’art. 1135, u.c., cod. civ. secondo cui «l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne alla prima assemblea».

Per quanto concerne invece la ripartizione delle spese ha ritenuto fondata la contestazione svolta, difatti ha affermato che: «in tema di condominio di edifici, i poteri dell’assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda».

(Cassazione civile sentenza 14300/2020)

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