Difetti di opere, quando la denuncia è tempestiva?

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai conforme orientamento giurisprudenziale secondo cui il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione annuale entro il quale denunziare il vizio dell’opera, è il momento effettivo in cui si ha la piena coscienza del difetto riscontrato.

Tale piena conoscenza del vizio viene in taluni casi fatta coincidere con l’esecuzione di un accertamento tecnico da parte di un tecnico specialistico. La Cassazione ha difatti affermato che: «in tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l’esercizio dell’azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso».

Vizio dell’opera e tempistiche di denuncia

Ha altresì chiarito che: «il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento, dall’altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini». (Cassazione civile n. 21191/2022)

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