Il concetto di “rischio elettrico” è già stato trattato in precedenza sulle pagine di questa rivista1; tuttavia l’importanza dell’argomento è tale da meritare un approfondimento sulla procedura di valutazione che – per inciso – è un obbligo esplicitamente introdotto dal D.Lgs. 81/08, Titolo III.
Un breve riepilogo
All’impiego o alla semplice presenza di energia elettrica all’interno di un qualsivoglia ambiente moderno è associato un rischio per la sicurezza delle persone, comunemente chiamato “rischio elettrico”, avente alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente temibile.
AI sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il rischio elettrico è “il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazione”.
Per evitare i rischi più o meno evidenti legati agli impianti elettrici e ai lavori nei loro pressi, il Decreto – unitamente gli standard di sicurezza (es. Norma CEI 11-27) – sottolinea la necessità della messa in sicurezza delle linee e degli impianti attraverso la costante manutenzione e gli interventi effettuati esclusivamente da personale certificato come idoneo e qualificato per i lavori elettrici.
È obbligo del datore di lavoro valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti ed apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze e conseguenti rischi;
- i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti e degli apparecchi elettrici.
La verifica dei pre-requisiti
Un pre-requisito essenziale affinché il rischio elettrico sia accettabile è che gli impianti elettrici siano conformi alla regola dell’arte ovvero abbiano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La verifica di conformità degli impianti deve essere svolta a monte della valutazione del rischio. In particolare:
- se gli impianti elettrici non sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, devono essere intrapresi degli interventi di adeguamento;
- se gli impianti elettrici non sono corredati da idonea documentazione attestante la manutenzione periodica ai sensi della Norma, deve essere programmata, eseguita e registrata la manutenzione richiesta;
- se gli impianti elettrici sono soggetti ai controlli previsti dal DPR 462/01, tali attività devono essere eseguite ed opportunamente documentate.
Per quanto riguarda la certificazione degli impianti elettrici, si ricorda che la documentazione tecnica accertante la conformità dell’impianto elettrico consiste generalmente nella Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) rilasciata di sensi della legge 46/09 – per impianti realizzati tra il marzo 1990 ed il marzo 2008 – ed ai sensi del D.M. 37/08, per impianti realizzati dopo il marzo 2008. Lo stesso decreto ministeriale consente di rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) per impianti elettrici privi di dichiarazione di conformità ed installati tra il marzo 1990 ed il marzo 2008; tale dichiarazione non può essere elaborata per impianti realizzati dopo il marzo 2008 mentre non è necessaria per impianti realizzati prima del marzo 19902. In via generale, comunque, la normativa vigente prevede sempre l’obbligo di adeguamento degli impianti elettrici qualora i requisiti minimi di sicurezza non siano rispettati.
Deve, inoltre, essere presente la valutazione aggiornata del rischio di fulminazione di origine atmosferica associata al fabbricato3 così come altre valutazioni previste dal D.Lgs. 81/08 quali, ad esempio, la valutazione del rischio di esplosione per la presenza di gas o polveri esplosive4.
Nel caso in cui tali controlli diano esiti negativi, il rischio elettrico non sarà accettabile; se invece i prerequisiti sono tutti rispettati, la valutazione del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi rimanenti o residuali, ovvero – a titolo di esempio – su quelli connessi ad un uso non corretto o non adeguatamente informato degli apparecchi e/o impianti elettrici (ved. schema).
Cenni sulla metodologia di classificazione
Verificati i prerequisiti, il tecnico chiamato a valutare il rischio all’interno di un luogo di lavoro deve innanzitutto suddividere la realtà aziendale in aree omogenee dal punto di vista del rischio, quali:
- luoghi ordinari;
- luoghi MARCI5;
- luoghi confinati o ristretti;
- luoghi con pericolo di esplosione, ecc.
Una volta identificate le aree omogenee, occorre differenziare il rischio elettrico in base al soggetto esposto, che può essere il semplice utilizzatore oppure l’operatore, ovvero colui che ha la prerogativa di svolgere un “lavoro elettrico”.
Nel primo caso si tratta di un utente generico normalmente operante in ambienti ordinari, per il quale la protezione dovrebbe derivare dalla presenza di impianti ed apparecchi elettrici a norma e regolarmente mantenuti.
Nel secondo caso, invece, la valutazione del rischio non può prescindere dalla definizione dell’ambito di intervento dell’operatore, considerato l’addestramento e la formazione ricevuta dal medesimo e dai dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione.
La norma CEI 11-27 IV edizione, emessa nel 2014, definisce come lavoro elettrico “un intervento su impianti o apparecchio con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico”.
Con riferimento all’allegato IX del D.Lgs. 81/08, il “lavoro elettrico” si divide in varie categorie a seconda delle distanze interposte tra il lavoratore (con il proprio corpo o con un attrezzo isolante o conduttore) e le parti attive, a seconda del livello di tensione.
- Lavoro sotto tensione: lavoro svolto ad una distanza inferiore o uguale a DL. Tale distanza è la minima sotto la quale non è più garantita la tenuta del dielettrico interposto (normalmente aria) e può avvenire un arco voltaico tra parte attiva e lavoratore.
- Lavoro in prossimità: lavoro svolto ad una distanza superiore a DL ma inferiore o uguale a DV (con DL < DV)
Vi è poi nella classificazione il lavoro “non elettrico”, detto anche lavoro in prossimità, svolto tra una distanza superiore a DV ma inferiore a DA9 (con DV < DA9). Infine, quando i lavori sono svolti ad una distanza superiore o uguale a DA9, il lavoro è di tipo ordinario.
TABELLA 1. Tipo di lavoro e rischio elettrico in relazione alla distanza dalla parte attiva accessibile.
Distanza (d) dalla parte attiva in tensione accessibile | Tipo di lavoro | Rischio elettrico | |
d ≤ DL | Sotto tensione | Lavoro elettrico | SI |
DL < d ≤ DV | In prossimità | ||
DV < d < DA9 | In vicinanza | Lavoro non elettrico | |
DA9 ≤ d | Lavoro ordinario | NO |
In base a quanto prima enunciato è chiaro che il lavoratore è esposto a rischio elettrico sia in concomitanza di lavori elettrici che di lavori non elettrici; rimane invece escluso in caso di lavori ordinari in quanto la sorgente di pericolo di tipo elettrico è presente, ma la distanza interposta è giudicata sufficientemente elevata da annullare la componente probabilistica del rischio.
Le qualifiche idonee per fronteggiare i rischi elettrici
La norma CEI 11-27 IV edizione del 2014 prevede che, nel caso dei lavori elettrici, gli addetti siano qualificati per poter operare sugli impianti. Le qualifiche previste dalla normativa vigente sono le seguenti:
- PES (Persona Esperta): soggetto che ha un’istruzione in merito all’impiantistica ed alla normativa elettrica ed ha esperienza di lavori elettrici. Ha quindi la capacità di valutare i rischi, di attuare le misure di protezione necessarie e di affrontare gli imprevisti che si possono verificare in occasione dei lavori elettrici. In breve, è in grado di organizzare ed eseguire in autonomia i lavori elettrici fuori tensione;
- PAV (Persona Avvertita): soggetto che ha le caratteristiche di un PES ma ad un livello inferiore; infatti non è in grado di affrontare in autonomia l’impostazione del lavoro e gli imprevisti. Può dunque lavorare da solo ma soltanto dopo aver ricevuto le istruzioni da un PES per un determinato e specifico lavoro
- PEI (Persona Idonea): soggetto che ha le caratteristiche del PES ma ad un livello superiore, ovvero che ha le capacità di eseguire un lavoro elettrico sotto tensione in base alla capacità tecnica, formazione conseguita ed esperienza maturata. Tale acronimo è presente solo nel Testo Unico e non nella CEI 11-27.
- PEC (Persona Comune): soggetto comune, senza particolare conoscenza e formazione di natura elettrica, che possono eseguire lavori elettrici solo fuori tensione e sotto la supervisione di un PES o di un PAV.
Le precedenti qualifiche sono attribuite direttamente dal datore di lavoro in base alla prescrizione dell’Art. 18 Comma 1 lettera C, che stabilisce che il datore di lavoro è tenuto “nell’affidare i compiti ai lavoratori, a tenere conto delle capacità e delle condizioni generali degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
In base a quanto stabilito dalla normativa vigente, la corrispondenza tra tipologia di lavoro connesso a rischio elettrico e la qualifica del personale è riepilogato in tabella 2.
TABELLA 2. Corrispondenza tra tipo di lavoro connesso a rischio elettrico e qualifica minima degli addetti.
Tipo di lavoro | Qualifica minima | Rischio elettrico | |
Sotto tensione | Lavoro elettrico | PEI | SI |
In prossimità | PES o PAV
PEC supervisionato da PES o sorvegliato da PES/PAV |
||
In vicinanza | Lavoro non elettrico |
Le sanzioni
La mancata valutazione del rischio elettrico prevede una pena “salata” per il datore di lavoro che va dall’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500€ a 6.400€ (Rif. Art. 87 Comma 2 lettera A del D.Lgs. 81/08). La valutazione del rischio elettrico è necessaria per individuare le misure di sicurezza richiamate dall’Art. 80 comma 3 del D.Lgs. 81/08; un’omissione in tal senso comporta, anche in questo caso, la pena dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000€ a 4.800€.
- Elettro di Settembre 2014, pagg. 16-17.
- Elettro di Ottobre 2014, pagg. 20-21.
- Elettro di Luglio 2016, pagg. 46-47.
- Elettro di Settembre 2016, pagg. 56-57.
- Acronimo di luoghi a maggior rischio di incendio. La definizione di luogo MARCIO e le modalità di classificazione sono contenute all’interno della norma CEI 64-8/7 Par. 751.