Valutazione del rischio

Dramatic lightning storm over metal roof.

«Il CEI ha appena pubblicato una nuova edizione della Norma CEI 62305-2. Sono obbligato a rifare la valutazione del rischio del mio stabilimento?», chiede un lettore di Elettro.

La risposta sintetica, a parere del sottoscritto, è sì. Le ragioni di tale conclusione sono invece un poco più articolate.

La valutazione del rischio legato al fulmine è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 81/08 (Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche). Ai sensi del comma 3 dell’art. 29 dello stesso decreto, il Datore di lavoro ha l’obbligo di aggiornarla tempestivamente con l’evoluzione della tecnica.

Il Comma 3. Art. 29 dice: «La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)».

Difficile sostenere di fronte alla pubblicazione di una nuova edizione della norma tecnica che aggiorna il metodo di stima che non sia utile un aggiornamento anche della corrispondente valutazione del rischio di fulminazione. Inoltre, in Italia, deve essere considerato anche il principio di prudenza, perizia e diligenza imposto principalmente dall’articolo 1176 del Codice Civile, che disciplina il criterio della diligenza nell’adempimento delle obbligazioni. L’Art. 1176 c.c. invece dice:

«Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Quando l’adempimento implica lo svolgimento di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata».

Chiunque è tenuto a comportarsi con la diligenza media di una persona prudente (principio del “buon padre di famiglia”). I professionisti devono adottare una diligenza qualificata, commisurata alla natura della loro attività (perizia tecnica e aggiornamento professionale). In ambito lavorativo e sicurezza: il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) impone a datori di lavoro e lavoratori di agire con prudenza per prevenire rischi.

In sintesi, la legge impone a tutti di agire con prudenza, perizia e diligenza, con standard più elevati per chi esercita attività professionali o ha responsabilità di sicurezza.

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