Valore e rispetto delle norme tecniche

«Le Norme e le Guide CEI sono obbligatorie? Posso realizzare un impianto nel rispetto della legge, ma diverso (in alcuni particolari) dalle indicazioni della Guida CEI 64-100? Mi riferisco in particolare alla colorazione delle tubazioni».

Certamente un dubbio che periodicamente ritorna e sul quale, se serve, torno volentieri. Se riesco a mettere tutto bene in ordine la risposta alla domanda particolare sarà immediata poiché quantunque comodo e ordinato non è obbligatorio rispettare il colore delle tubazioni.

Cominciamo con le norme. Le norme tecniche si caratterizzano nell’ordinamento giuridico italiano e in quello europeocomunitario per il loro carattere di volontarietà, sulla base di precise riferimenti legislativi che così definiscono la “norma” stessa (e.g. Regolamento EU 1025/2012).

Fatta eccezione, alquanto rara, di norme tecniche che diventano cogenti assumendo quindi lo status di regola tecnica, quindi in generale il rapporto tra norma tecnica e giuridica si sostanzia nella “presunzione legale” di conformità come efficacia particolare di una norma tecnica che una Direttiva e/o un Regolamento comunitario oppure una legge nazionale attribuiscono come, ad esempio, nel caso della L. 1083/71 e/o del D.M. 37/08 alle norme tecniche nazionali dell’UNI o del CEI (o, anche, per disciplina comunitaria, alle norme tecniche nazionali di organismi degli Stati membri della UE e facenti parte del SEE).

Ad esempio il D.M. 37/08, oltre a numerose prescrizioni che possono essere definite amministrative/documentali, in merito alla “Realizzazione ed installazione degli impianti” prescrive all’art. 6: “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte […]”.

Per quanto riguarda le Guide tecniche, senza entrare in argomentazioni giuridiche che ovviamente non competono allo scrivente, con riferimento all’art. 5 del D.M. 37/08 “Progettazione degli impianti” l’interpretazione più diffusa:

  1. individua innanzitutto l’oggetto dello stesso art. 5 nella documentazione progettuale e non nelle caratteristiche dell’opera definite dal progetto ovvero dalla documentazione progettuale;
  2. prescrive la redazione della documentazione di progetto a regola d’arte;
  3. conferisce la presunzione di regola d’arte alla documentazione progettuale redatta in conformità alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI.

Ovvero le guide sono citate in relazione alla documentazione di progetto, cioè attualmente nei termini della Guida CEI 0-3, e non alla realizzazione dell’impianto. Per completezza deve essere citato anche lo scopo delle Guide CEI, ovvero di fornire una interpretazione, una guida, alle applicazioni della Norma alla quale sono riferite e non l’individuazione di prescrizioni aggiuntive e diverse.

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