Il testo unico sulla sicurezza dal punto di vista dell’installatore

Testo UnicoIl Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza, ovvero il D.Lgs. n.81/08 coordinato con il D.Lgs. n.106/09, può essere paragonato alle opere della letteratura classica: tutti ne conosciamo i titoli ma sono ben pochi quelli che le hanno lette. In questo caso però non parliamo di letteratura morta, ma di un testo in costante evoluzione: dal 2008 al 2019 – ovvero in 11 anni – si sono contate ben 20 revisioni, quindi con una frequenza di poco inferiore a 2 aggiornamenti all’anno.

In sostanza, appena si è terminato di leggere le oltre 500 pagine del Decreto (allegati compresi), è bene ricominciare a causa di un sopraggiunto aggiornamento. Il tema è molto delicato in quanto si disserta di “salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro” e nulla è lasciato al caso.

I concetti esposti sono talmente vasti da richiedere un trattato per poterli esaminare tutti a fondo, e non è certo lo scopo di questo articolo; pertanto l’analisi sarà limitata alla sola impiantistica elettrica, ovvero come il TUSL “incrocia” l’attività degli installatori e degli utenti di tali impianti nei luoghi di lavoro.

Punto di partenza: la prevenzione

La massima per cui “prevenire è meglio che curare” ha una forte valenza nell’ambito della sicurezza; non per niente il D.Lgs. n.81/08 e s.m. – terminati i preamboli iniziali del Capo I e del Capo II – entra nella sostanza della materia parlando di prevenzione (Titolo I – Capo III) come una criterio essenziale per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’ultima in ordine di elenco, ma non meno importante, delle misure di prevenzione stabilite dall’Art. 15 del decreto è “[…] z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti”.

A questa disposizione non sfugge neanche l’Ente Pubblico, per il quale è stabilito che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”. Il concetto è ulteriormente rafforzato all’Art. 64 del Decreto, secondo il quale “il datore di lavoro provvede affinché […] c) i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Fin tanto non succede niente la vita scorre tranquilla, tanto in Italia solo le persone di buona volontà applicano le regole (se di buon senso) imposte senza coercizioni; ma se qualcosa va storto, ad esempio qualche lavoratore si fa male perché non scatta un differenziale difettoso, allora si applica la sanzione prevista dall’articolo stesso, che prevede sanzioni civili e penali per il datore di lavoro (e non solo, come si vedrà in seguito). Secondo il Legislatore, quindi, la manutenzione periodica degli impianti installati costituirebbe una “routine” a cui il soggetto pubblico e privato dovrebbe già essere ben abituato. Purtroppo niente di più illusorio: sfido chiunque ad andare in una scuola, in un ufficio pubblico o in un’azienda e chiedere il registro della manutenzioni periodiche dell’impianto elettrico ai sensi della CEI 64-8/6 Par. 62.

Gli impianti elettrici

Gli impianti e le apparecchiature elettriche sono trattati specificamente al Capo III del Titolo III, dall’Art. 80 all’Art. 86. Già la prima disposizione (Art. 80) della citata sezione dà alcuni spunti interessanti: “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardatida tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed in particolare da quelli derivanti da: a. contatti elettrici diretti; b. contatti elettrici indiretti; c. innesco e propagazione di incendi; d. innesco di esplosioni; e. fulminazione diretta ed indiretta; f. sovratensioni; g. altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi […]. A seguito della valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro adotta le misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi presenti […] e a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza […]”.

Per non sbagliare “il datore di lavoro prende altresì le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, dei manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche”. Dunque non potrà mai essere difendibile la posizione di chi sostiene che l’impianto elettrico non necessita di manutenzione perché, a proprio dire, è un’installazione fissa e non ha parti in movimento (ad esempio, un impianto elettrico di distribuzione): in primo luogo perché l’impianto è soggetto a effetti termici di invecchiamento che non consentono il mantenimento di standard di sicurezza nel tempo senza interventi; in secondo luogo, in quanto esistono disposizioni legislative e norme tecniche che ne richiedono la revisione periodica.

Il Legislatore si focalizza anche sui rischi per innesco di esplosioni e per fulminazione diretta e indiretta nell’impianto elettrico. Vale la pena ricordare che esistono delle norme apposite in base alle quali sono eseguite tali valutazioni (norma CEI EN 62305 per le fulminazioni e norma CEI EN 60079-10/1 e CEI EN 60079-10/2 per le atmosfere esplosive), nonché ribadire che le norme tecniche non sono eterne e immutabili ma soggette a revisione, e dunque a seguito di variazioni normative tutte le valutazioni di cui sopra devono essere riverificate. Anche in questo caso, se manca la valutazione del rischio da fulminazione (Art. 84) e delle atmosfere esplosive per lo sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili (Art. 85), la sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente è l’arresto o l’ammenda.

La colpa è sempre del datore di lavoro?

Prendersela con i datori di lavoro è molto facile e il Testo Unico della Sicurezza non costituisce un eccezione. Secondo il D.Lgs. n.81/08 e s.m. il titolare di un’azienda dovrebbe essere onnisciente e onnipresente, prerogative più di un Dio che di una persona. Quindi, a parte i casi “colposi” di imprenditori e/o dirigenti del settore pubblico e privato che, pur conoscendo i rischi per se stessi e per i lavoratori, consapevolmente non applicano le previsioni del Testo Unico della Sicurezza, è fondamentale il “lavoro di squadra” che deve crearsi tra azienda, lavoratori, progettisti e installatori.

I preposti

I lavoratori sono parte attiva nella prevenzione e nell’attuazione delle misure di sicurezza, anche per quanto riguarda il rischio elettrico. L’Art. 19 del D.Lgs. n.81/08 prevede, che “i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: […] f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”. Va da se, quindi, a fronte di eventuali condizioni di pericolo o di inefficienza dell’impianto elettrico (ad esempio, un quadro ammalorato a causa delle condizioni di installazione, una presa CEE senza interblocco con i poli esposti per rottura della portella, ecc.) il primo baluardo è il preposto.

Analogamente ciascun lavoratore ha l’obbligo di vigilanza (Art.20) secondo il principio generale per cui “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro”; pertanto “i lavoratori devono in particolare […] e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza […]”. Attenzione: in caso di mancato rispetto dell’Art. 19 e/o dell’Art.20, il preposto e/o il lavoratore sono soggetti a sanzione penale ed amministrativa.

Le responsabilità

Gli impianti elettrici sono presenti pressoché in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. I rischi connessi per le persone sono ben noti: pericolo di elettrocuzione, generazione e propagazione di incendi, trasmissione di sovratensioni per fulminazione, innesco in caso di atmosfere esplosive, ecc. Il Testo Unico della Sicurezza prescrive che si debbano adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sia nel settore pubblico che privato.

Questo vuol dire che deve essere eseguita una regolare manutenzione per gli impianti esistenti e che i nuovi impianti debbano essere progettati e installati a regola d’arte; inoltre devono essere eseguite e costantemente aggiornate tutte le valutazioni del rischio (es. rischio elettrico, classificazione aree a rischio di esplosione, valutazione rischio da fulminazione, ecc.) richieste dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.

Tutta questa responsabilità, però, non può essere lasciata solo sulle spalle del datore di lavoro, che ha altri mille problemi giornalieri da affrontare. Ecco, allora, che deve essere promosso il lavoro di squadra, in cui lavoratori e preposti si fanno parte proattiva – e non passiva come spesso capita – per segnalare ai dirigenti elementi di pericolo e richieste di intervento, e in cui progettisti e installatori avvertono la committenza delle modifiche normative intercorse e delle scadenze da rispettare e propongono le migliori soluzioni disponibili sul mercato dal punto di vista tecnico-economico. Solo così si innesca un circolo virtuoso in cui tutti ci guadagnano.

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