Superbonus 110% per gli impianti elettrici: come ottenerlo?

Impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica sono fra gli interventi che accedono al Superbonus 110%, solo se abbinati a un intervento principale per l’efficienza energetica e la sicurezza antisismica.

Introdotto nel maggio scorso dal Decreto Rilancio e poi convertito in Legge n. 77 del 17/7/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, il Superbonus 110% si propone non solo di migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica del patrimonio edilizio esistente, ma anche di rilanciare il settore delle costruzioni in funzione anticiclica rispetto alle conseguenze economiche della pandemia.

Si tratta di un provvedimento complesso, trattato negli artt. 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”.

Il nuovo testo si inserisce nella legislazione esistente sugli incentivi fiscali in edilizia, innalzando l’aliquota delle detrazioni al 110% per alcune specifiche tipologie di interventi definiti “trainanti”; solo a condizione di realizzare almeno uno di questi interventi trainanti, anche quelli “secondari” previsti da Ecobonus e Sismabonus saranno incentivati al 110%.

Le regole del gioco: Superbonus 

Prima di affrontare il tema degli interventi sugli impianti elettrici che possono accedere al Superbonus 110% – e sono tutti secondari – è opportuno sintetizzare il quadro di riferimento generale. L’innalzamento delle aliquote delle detrazioni fiscali al 110% è infatti previsto per specifici interventi trainanti di:

  • riqualificazione energetica (Ecobonus);
  • messa in sicurezza antisismica (Sismabonus).

Le opere possono essere realizzate nelle prime e nelle seconde case di proprietà, con il massimo di 2 bonus usufruibili per ogni singolo soggetto (committente), ovvero:

  1. persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  2. condomìni;
  3. istituti per l’edilizia residenziale pubblica (IACP o simili);
  4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  5. organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  6. associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Gli edifici residenziali possono essere di tipo unifamiliare, a schiera e unità immobiliari in condominio. Sono escluse le abitazioni signorili (categoria catastale A1), ville e castelli (categorie catastali A8 e A9). L’accesso ad altre forme incentivanti riconosciute da norme europee, nazionali o regionali preclude il ricorso al Superbonus 110%.

Il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con la sola eccezione degli istituti per l’edilizia economico popolare (IACP o simili) che godono del prolungamento del periodo di sostenimento delle spese fino al 30 giugno 2022.

La detrazione fiscale è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, detraibili dalla dichiarazione dei redditi a partire nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi. In alternativa il committente può optare per:

  • la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti;
  • lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto al fornitore che effettua gli interventi.

Gli interventi trainanti del Superbonus 110%

Il Superbonus 110% agevola in prima istanza specifici interventi principali o “trainanti”. Per quanto riguarda l’incremento dell’efficienza energetica si tratta di:

1) Realizzazione di un cappotto termico

L’intervento interessa la posa in opera di uno strato di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, con caratteristiche conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi definiti dal DM 11/10/ 2017), su oltre il 25% delle superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare. A seconda delle tipologie edilizie sono definiti dei tetti di spesa pari a:

  • 50.000 euro per residenze unifamiliari o a schiera;
  • 40.000 euro per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • 30.000 euro per edifici composti da più di 8 unità immobiliari, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
2) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle parti comuni degli edifici condominiali

Interessa la sostituzione degli impianti centralizzati esistenti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito, con generatori termici del tipo:

  1. a condensazione con efficienza non inferiore alla classe A di prodotto (secondo Regolamento UE 811/2013);
  2. a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici.

Anche in questo caso sono previsti dei tetti di spesa, sempre da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, pari a:

  • 20.000 euro per gli edifici fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000 euro per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Nel caso di edifici situati nei comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato anche l’allacciamento a reti di teleriscaldamento.

3) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle unità immobiliari unifamiliare e a schiera

È un caso in tutto simile al precedente che interessa però gli edifici residenziali singoli, perciò con qualche differenza:

  • il tetto massimo di spesa è pari a 30.000 euro;
  • nelle aree non metanizzate dei comuni non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è agevolata la sostituzione con caldaie a biomassa con emissioni che rientrano nella classe “5 stelle” secondo il DM 186/2017.

In generale, inoltre, in tutti gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica compresi quelli di demolizione e ricostruzione è necessario:

  • rispettare i Requisiti Minimi di prestazione (secondo il DM 26/6/2015);
  • migliorare di almeno 2 classi energetiche o, laddove impossibile, conseguire la classe energetica più alta, dimostrando il risultato ottenuto mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Il Superbonus 110% può essere ottenuto anche realizzando interventi di efficientamento energetico su edifici:

  • vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
  • per i quali i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

In questi ultimi casi sono considerati gli interventi già agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

4) Anche i lavori di messa in sicurezza antisismica consentono l’accesso al Superbonus 110%

Si tratta di:

  • interventi per l’adeguamento antisismico realizzati in edifici situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (già previsti dal Sismabonus);
  • acquisto di unità immobiliari realizzate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto).

Impianti elettrici: gli interventi secondari del Superbonus

L’accesso al Superbonus 110% è sempre subordinato alla realizzazione congiunta di almeno un intervento “trainante”, che consente di portare al 110% anche le detrazioni delle spese eventualmente sostenute per gli altri interventi “secondari”. Questa possibilità è prevista fra l’altro in caso di:

  • installazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica, con un tetto di spesa di 48.000 euro e, in ogni caso, entro il limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale (comma 5); tale limite è ridotto a 1.600 euro/kW nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere d, e, f, del DPR n. 380 del 6/6/2001 cosiddetto “Testo Unico dell’Edilizia”);
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati all’impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica, sempre con un tetto di spesa di 48.000 euro ma con il limite di 1.000 euro per ogni kW di capacità d’accumulo (comma 6).

Le detrazioni sopra descritte sono subordinate alla cessione dell’energia non autoconsumata al GSE e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Il Superbonus 110% si applica agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW di potenza, qualora realizzati da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni, fino alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa eccedente i 20 kW spetta comunque la detrazione al 50%, con tetto di spesa di 96.000 euro già prevista dalle norme.

Inoltre, sempre nel caso di realizzazione congiunta con gli interventi “trainanti”, accede al Superbonus 110% anche:

  • acquisto e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, su un ammontare complessivo fino a 3.000 euro.

Si tratta della medesima fattispecie prevista all’art. 16-ter della Legge di Bilancio 2019, valida per le infrastrutture di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

Il Superbonus 110% risulta particolarmente allettante per il committente dei lavori che, a fronte del pagamento del 100% della fornitura, può recuperare il 110% della spesa effettivamente sostenuta come credito d’imposta in 5 annualità di pari importo. In pratica, per il committente, il 10% in più trasforma la detrazione fiscale in un vero e proprio investimento garantito dallo Stato, più redditizio rispetto a molti strumenti finanziari oggi disponibili.

Sconto in fattura

L’art. 121 si occupa invece della cessione del credito e dello sconto cosiddetto “sconto in fattura”, aspetti fondamentali per permettere il rapido avvio dei lavori specie nel caso di ridotte disponibilità economiche del committente. La cessione del credito, infatti, permette il trasferimento del credito fiscale derivante dall’esecuzione degli interventi ad altri soggetti, in cambio di un corrispettivo economico da utilizzare per pagare le prestazioni effettuate dalle imprese.

Il 10% in più rispetto al 100% delle spese sostenute consente infatti la copertura, totale o parziale, dei costi da sostenere per la cessione stessa nei confronti del cessionario – ad esempio un istituto di credito o a un intermediario finanziario – che potrà poi recuperare il credito d’imposta sempre in 5 annualità di pari importo.

Lo sconto in fattura merita un approfondimento, in quanto coinvolge direttamente il fornitore che sconta – ovvero anticipa – al committente il 100% dell’importo delle spese sostenute. In questo caso il committente rinuncia al 10% aggiuntivo, ottenendo in cambio dal fornitore quanto desidera senza spendere nemmeno un euro: praticamente un regalo!

In questo modo il fornitore vanterà un credito fiscale pari al corrispettivo fatturato (ovvero il 100%, invece del 110%), che potrà recuperare sempre in 5 annualità di pari importo per compensare ad esempio i corrispettivi IRES, IRAP, IVA, IMU e IRPEF dipendenti e addizionali, le ritenute d’acconto e i contributi INPS e INAIL. Se il fornitore volesse a sua volta cedere il credito d’imposta, potrà anch’egli rivolgersi a un istituto di credito o a un intermediario finanziario.

Attenzione allo sconto

Grazie ai meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura, il Superbonus pone tutte le basi indispensabili affinché praticamente tutte le persone fisiche – compresi i soggetti cosiddetti incapienti, ovvero che non hanno la disponibilità economica per realizzare interventi – possano godere dei benefici dell’efficientamento energetico dei propri edifici.

Si tratta perciò di uno strumento importantissimo per il settore edile e impiantistico. In questo scenario, lo sconto in fattura può costituisce un’ulteriore opportunità per accaparrarsi nuove quote di mercato ma, data la scarsa capitalizzazione delle PMI italiane, la sua applicazione dovrà avvenire con la massima cautela da parte degli operatori del settore.

Nel caso in cui il fornitore decida di utilizzare il credito d’imposta, questi dovrà necessariamente disporre di una notevole solidità finanziaria, per fronteggiare le inevitabili fluttuazioni della liquidità connesse:

  • all’esecuzione degli interventi senza alcun corrispettivo economico;
  • alla distribuzione in 5 anni delle detrazioni fiscali.

Nel caso di ulteriore cessione del credito fiscale a soggetti terzi, il fornitore si troverà invece a sostenere i relativi costi in luogo del committente, che andranno a erodere l’importo effettivamente fatturato e scontato. Questi aspetti rendono lo sconto in fattura uno strumento da valutare con estrema attenzione.

Il fornitore dovrebbe infatti godere anche di concrete prospettive di crescita del fatturato, e perciò del conseguente prelievo fiscale, da compensare in parte attraverso la fruizione diretta del credito d’imposta e, per la parte restante, attraverso la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi.

VERONICA PITEA, Presidente ACEPER (Associazione Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili)
«Uno degli aspetti più interessanti è costituito dal fatto che i professionisti, chiamati ad asseverare le prestazioni, sono obbligati a sottoscrivere una polizza con un massimale decisamente significativo e che sono state anche previste delle sanzioni per le asseverazioni infedeli. Di conseguenza sia il cliente, che beneficia della detrazione, sia lo Stato, che se ne accolla l’onere economico, sono garantiti rispetto alla realizzazione di opere non conformi al testo della legge. L’auspicio è che la situazione sanitaria vada progressivamente verso il miglioramento facilitando l’avvio dei cantieri»
MATTEO GAVAZZENI, Presidente CECAPI e coordinatore GdL Direttive di ANIE CSI
«La Commissione Europea ha istituito un ingente piano di investimenti con il Green New Deal. L’Europa vuole infatti diventare entro il 2050 il primo continente al mondo a zero emissioni. Raggiungere il target ambizioso è possibile solo se nel mix tecnologico si considera la mobilità elettrica. Il Decreto Rilancio si pone in linea con le politiche europee di decarbonizzazione proponendo di far ripartire l’Italia con interventi mirati all’efficienza energetica, all’uso di fonti rinnovabili e alla mobilità elettrica. Il Superbonus 110% prevede infatti di poter abbinare agli interventi incentivanti l’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. L’Italia e l’Europa hanno capito che per ripartire quanto prima bisogna investire sull’ambiente e sulle nuove tecnologie»
ANDREA BRUMGNACH, Coordinatore GdL Comunicazione e Marketing di Italia Solare
«L’Ecobonus porterà risultati sicuramente positivi sul breve periodo: riqualificazione degli edifici, crescita degli impianti a energia rinnovabile, alta richiesta di interventi edilizi, ma rischia di portare problemi sul lungo periodo, specie dal punto di vista occupazionale, se non si procederà entro la prima metà dell’anno prossimo a stabilizzare il meccanismo per un periodo maggiore, di almeno 3-4 anni, anche con riduzione graduale della detrazione. D’altronde lo stesso Governo ha confermato questa necessità in più occasioni: confidiamo nell’impegno a rispettare questa importante promessa»

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