
La corte di Cassazione con l’ordinanza n 26447 del 2023 ha dichiarato inammissibile, per motivazioni procedurali, un ricorso ove si impugnava la sentenza emessa dal giudice di secondo grado che respingeva la responsabilità in capo a una società di fornitura di energia elettrica, per i danni subiti dalla società Alfa, in seguito a un episodio di sovratensione elettrica.
Nello specifico, Alfa citava in giudizio la società di fornitura di energia chiedendo il risarcimento dei danni subiti in seguito a un episodio di sovratensione dell’energia elettrica. Il Tribunale respingeva la domanda di parte attrice.
Impugnata la sentenza, la Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 353/2022, confermando la pronuncia in primo grado, ha sostanzialmente rilevato che il danno lamentato da parte attrice era derivato da un abbassamento del livello di tensione verificatosi su un’altra linea cui era seguito un innalzamento di tensione che aveva colpito anche la linea elettrica di parte attrice.
Rilevava, la corte, che questi abbassamenti di livello di tensione sono eventi non prevedibili da parte della società di fornitura e che possono essere evitati mediante l’adozione da parte dell’utente, di dispositivi di protezione prescritti tra l’altro dalla legge.
Poiché parte attrice non aveva provato l’adozione di tali sistemi di sicurezza, anche il giudice di secondo grado rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata non potendo imputare alla società di fornitura di energia alcuna responsabilità.