L’aggiornamento delle linee guida dei vigili del fuoco, per gli impianti fotovoltaici, ha ridefinito gli ambiti di applicazione, gli obblighi e le procedure con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e chiarezza normativa.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi previste dal DPR 1° agosto 2011, n. 151, tuttavia considerando la crescente diffusione sul territorio nazionale di impianti fotovoltaici, i Vigili del Fuoco hanno ritenuto opportuno aggiornare le note D.C.PREV. n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 04/05/2012 che, dal 1° settembre 2025, sono sostituite dalla Linea Guida D.C.PREV. n. 14030 oggetto di questa rubrica.
Ambito di applicazione
Le linee guida in oggetto possono essere applicate agli impianti ubicati in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, incorporati con diversi gradi di integrazione in di edifici civili, industriali, commerciali, rurali incluse pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti, anche in assenza di continuità strutturale con l’edificio principale se interferenti.
Per “interferenti” si intendono quegli impianti fotovoltaici che, per la possibilità di propagazione dell’incendio nei confronti delle prossimità, per radiazione o convezione termica del generatore, possono comportare modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio.
Si intendono altresì “interferenti” quegli impianti fotovoltaici di cui una parte (moduli o convertitori o sezione in corrente continua) sia posizionata all’interno del volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell’attività soggetta (figura 1).

Sono esclusi dal campo di applicazione: gli impianti fotovoltaici a terra, gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W (ivi compresi i plug & play), gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette e gli impianti a concentrazione solare su strutture di sostegno ad inseguimento solare.
SCIA o valutazione del progetto?
L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi comporta una variazione della situazione esistente che va comunicata ai VVF. Se l’attività appartiene alla categoria A si richiede la presentazione di una SCIA antincendio a lavori ultimati.
Per le attività di categorie B e C i casi sono due:
- se l’impianto rappresenta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio occorre presentare il progetto ai fini della valutazione e SCIA a lavori ultimati;
- se dalla valutazione del rischio incendio non emerge un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio è sufficiente la SCIA a lavori ultimati.
Nel valutare l’eventuale aggravio del preesistente livello di rischio di incendio devono essere valutati i seguenti aspetti:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- modalità di propagazione dell’incendio in un fabbricato delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti – modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono-compartimento);
- sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione.
Prescrizioni tecniche
Sono confermate le regole previste dalle note del 2012 come la cartellonistica e il comando di emergenza, inoltre, sono state aggiunte numerose indicazioni sul posizionamento di moduli e inverter che per questioni di brevità non riportiamo, ma che possono essere consultati scaricando il documento dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco.
In base a quest’ultima i soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente. Si possono considerare, a titolo indicativo e non esaustivo, “procedure già avviate” alla data del 1° settembre 2025 le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
- siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11;
- presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti;
- sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto;
- completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
- avvio dei lavori di installazione;
- ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati;
- disponibilità di documentazione probatoria recante data certa;
- altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate.





