Nella fattispecie in esame, la proprietaria di un fondo conveniva in giudizio una società di fornitura di energia elettrica affinché venisse accertata la realizzazione di una linea elettrica costituita da pali collegati tra loro da cavi aerei. La società costituitasi in giudizio chiedeva venisse riconosciuto l’avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto.
Sia il Tribunale che la Corte di appello accoglievano le domande avanzate dalla proprietà. Impugnata la sentenza in Cassazione, la corte, modificando la sentenza emessa in secondo grado, evidenziava che:
«[…] in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l’uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subìto l’onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza» (cass. Ord n 2706/23).
La Corte cassava la sentenza rinviandola alla Corte d’appello competente affinché si pronunciasse applicando il principio sopra riportato.