Se l’impianto è sicuro, perché installare due differenziali?

Due differenziali

La prescrizione normativa  relativa ai due differenziali citati dal lettore, nel caso di unità abitative, è indubbiamente legata alla ex V3 (ora nel corpo principale della norma CEI 64-8) e quindi alle prestazioni dell’impianto. Sarei pertanto portato a rispondere che, accantonato, a torto o ragione, il livello prestazionale anche minimo dell’impianto, non vedo motivazioni normative particolari per le quali debbano essere previsti due differenziali piuttosto che uno, quando non vengono previsti i prescritti numeri di circuiti, prese e punti luce ecc.

Volendo forzatamente distinguere tra prescrizioni normative di sicurezza e funzionali, in termini di sicurezza e differenziali per la protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT in caso di interruzione automatica dell’alimentazione (caso che del resto sarà anche quello in esame) dall’edizione 2007 della Norma CEI 64-8 è implicitamente obbligatorio il differenziale (in linea di principio uno solo purché coordinato con la resistenza di terra).

Patti in deroga: funzionalità e sicurezza

Anche se non richiesto, devo svolgere anche alcune considerazioni in merito alla liceità o meno di prevedere un patto in deroga ai prescritti livelli prestazionali (vedi anche numero di giugno 2013). Si tratta di un problema abbastanza dibattuto e in merito al quale ovviamente esistono opinioni diverse il che già non promette bene.

In Italia vige l’obbligo della regola dell’arte (art. 1 Legge 186/1968) e non l’obbligo del rispetto delle norme tecniche che sono sempre volontarie pur godendo della presunzione di regola d’arte (art. 2 della stessa legge) nel caso del CEI.

L’art. 132 della stessa norma CEI 64-8 prescrive in termini generali, ma non per questo di minore impatto, che gli impianti devono essere progettati e realizzati per assicurare la sicurezza e la funzionalità. Fino alla pubblicazione della ex V3 questa rimaneva l’unica prescrizione in tema di funzionalità, ovvero le restanti parti della norma prescrivevano “come” raggiungere la sicurezza, ma non facevano altrettanto con la funzionalità che era lasciata esclusivamente nelle mani degli installatori e dei progettisti. Ora la situazione è cambiata e perlomeno con riferimento agli ambienti residenziali la Norma contiene anche delle prescrizioni relative a “come” realizzare un impianto funzionalmente adeguato.

E’ ovvio che il proprietario ha il diritto di richiedere alcune caratteristiche al proprio impianto e non altre, ma è altrettanto vero che questo purtroppo espone l’installatore o il progettista a responsabilità ulteriori o meglio all’inversione dell’onere della prova. Insomma siamo liberi, ma dobbiamo sempre scegliere tra una strada, forzatamente schematica e quindi talvolta più onerosa, ma semplice e sicura e tutte le altre, magari altrettanto valide forse anche più, ma delle quali ci dobbiamo assumere la responsabilità. Onori e oneri.

E’ sempre lecito realizzare impianti non allineati alle prescrizioni delle Norme CEI assumendosene però la responsabilità. Un impianto o è conforme alla Norma o non è conforme alla Norma. Mi sembra un po’ pericoloso, ancorché possibile, dichiarare la conformità ai requisiti di sicurezza e non a quelli funzionali.

Mi preoccupa infine un po’, in un momento in cui sembra che le parole valgano più dei fatti e le interpretazioni delle parole ancora di più delle parole, l’Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità del Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni del Codice Civile “E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900)”. Il cliente firma il patto in deroga, ma poi ci ripensa e lo impugna … cosa succede, quanto meno si apre una discussione il cui esito è incerto. Ma forse è solo perché non sono avvocato ma ingegnere.

Potere di interruzione

Fortunatamente la situazione è più semplice per il potere di interruzione. Immaginando che l’impianto sia monofase 6 kA sembrano corretti, a meno che non siano note condizioni peggiorative particolari.

La Norma CEI 0-21 ha infatti normato il valore delle correnti di cortocircuito massime come segue:

  • 6 kA: monofase e per corto F-N delle forniture trifase
  • 10 kA: trifase ≤ 33 kW (P disponibile)
  • 15 kA: trifase > 33 kW (P disponibile)

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