La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza del 2018, ha negato il risarcimento danni a una dipendente per una folgorazione avvenuta sul luogo di lavoro.
La pretesa della ricorrente era giĂ stata respinta in primo grado e in Corte d’Appello, e gli “ermellini” (giudici) hanno aderito alla precedente decisione. La lavoratrice, inoltre, nel corso del giudizio aveva cambiato il tipo di responsabilitĂ richiesta al datore di lavoro: da responsabilitĂ contrattuale – ex 2087 del Codice Civile (sulla tutela delle condizioni di lavoro) – a una responsabilitĂ di tipo extracontrattuale – ex 2043 del Codice Civile -, mutando quindi oggetto e termini della pretesa. Il motivo del rigetto eĚ€, secondo la Cassazione, la mancanza di un inadempimento qualificato da parte del datore di lavoro, ovvero la carenza di un comportamento astrattamente idoneo a provocare il danno e/o contrario ad una specifica norma o misura di sicurezza imposta al datore di lavoro dalla legge o comunque dalla normativa di settore. In sostanza dunque, in assenza di qualsivoglia errore/mancanza/violazione normativa, il datore di lavoro non potrĂ essere chiamato a rispondere del fatto avvenuto nella propria azienda in cui tutti i canoni e sistemi di sicurezza sono stati messi a norma. (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 32714 del 18 dicembre 2018).