Risarcimento danni per folgorazione sul luogo di lavoro

La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza del 2018, ha negato il risarcimento danni a una dipendente per una folgorazione avvenuta sul luogo di lavoro.

La pretesa della ricorrente era già stata respinta in primo grado e in Corte d’Appello, e gli “ermellini” (giudici) hanno aderito alla precedente decisione. La lavoratrice, inoltre, nel corso del giudizio aveva cambiato il tipo di responsabilità richiesta al datore di lavoro: da responsabilità contrattuale – ex 2087 del Codice Civile (sulla tutela delle condizioni di lavoro) – a una responsabilità di tipo extracontrattuale – ex 2043 del Codice Civile -, mutando quindi oggetto e termini della pretesa. Il motivo del rigetto è, secondo la Cassazione, la mancanza di un inadempimento qualificato da parte del datore di lavoro, ovvero la carenza di un comportamento astrattamente idoneo a provocare il danno e/o contrario ad una specifica norma o misura di sicurezza imposta al datore di lavoro dalla legge o comunque dalla normativa di settore. In sostanza dunque, in assenza di qualsivoglia errore/mancanza/violazione normativa, il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere del fatto avvenuto nella propria azienda in cui tutti i canoni e sistemi di sicurezza sono stati messi a norma. (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 32714 del 18 dicembre 2018).

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