Rifacimento parziale dell’impianto elettrico

rifacimento impianto dichiarazione conformità«Sono proprietaria di una casa a schiera, funzionalmente indipendente e costruita nell’anno 1986. L’impianto elettrico originario è dotato di magnetotermico e messa a terra. A causa di un cortocircuito, nel 2001 ho dovuto provvedere al rifacimento parziale dell’impianto e mi è stata rilasciata la certificazione solamente per la parte oggetto dell’intervento, pur avendo l’impresa esecutrice effettuato il collaudo dell’intero impianto e averlo ritenuto funzionante.

Nelle note della certificazione, l’impresa ha specificato che è responsabile della sola nuova esecuzione e che il rimanente del vecchio impianto presenta cavi del diametro di 1 mm. Ai fini dell’idoneità dei requisiti necessari alla fruizione del Superbonus 110%, è necessario il rifacimento anche della parte risalente al 1986?», chiede una lettrice di Elettro.

Premetto che rispondo per quanto riguarda l’adeguamento ai sensi delle norme di legge in tema di sicurezza, i requisiti richiesti da altre norme di legge potrebbero anche essere più fantasiosi, purtroppo però la mia conclusione è che molto probabilmente nel caso della lettrice non sono rispettati nemmeno gli obblighi derivanti dalle norme legislative di sicurezza.

Un impianto elettrico realizzato prima del 1990, come quello della lettrice, doveva essere adeguato ai sensi della Legge 46/90, nei tempi allora stabiliti, con l’installazione almeno di un differenziale con corrente differenziale nominale da 30 mA. Dalla descrizione della lettrice non sembra che questo sia mai stato fatto. Se così è, la conclusione è che l’impianto non può attualmente essere considerato adeguato ai requisiti minimi di legge.

Precisato che non è noto quale sia stato l’intervento del 2001, considerando le pratiche installative degli anni ’80, mi chiedo come lo stesso impianto possa essere mai stato collaudato e ritenuto funzionante e sicuro data la presenza di sezioni come quelle indicate dalla lettrice.

Cavi con sezione inferiore a 1,5 mm2 non potevano essere installati nei circuiti generali ai sensi della Norma CEI 64-8 già dal 1984 (art. 3.1.07), se così intravedo (al di là degli obblighi legati alla Legge 46/90 prima e al D.M. 37/08 adesso), qualche problema con l’applicazione più immediata della Legge 186/68 (presunzione di conformità), forse superabili ma comunque con sforzi sproporzionati rispetto a un pacifico intervento sull’impianto.

Anche, se (come ripeto sempre) è giusto che l’impresa dichiari solo quello che ha fatto e non si prenda responsabilità sulle parti di impianto sulle quali non è intervenuta, a mio parere da sempre nella sostanza, dal 2008 anche nella forma (Art. 7 comma 3 DM 37/08): «[…]in caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto».

Aggiungo però una considerazione da un punto di vista squisitamente tecnico, senza cioè pensare solo alle prescrizioni legislative. Un impianto che ha oramai 35 anni, all’interno del quale sono anche note linee di sezione molto modesta, forse merita indipendentemente da tutto un poco di attenzione in più.

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