RAEE, composizione di rifiuti elettrici ed elettronici

Il Consiglio di Stato in una recentissima sentenza ha ribadito la differenza di composizione tra rifiuti elettrici e quelli elettronici, sostenendo che i primi utilizzano fili di rame/alluminio mentre i secondi materiale semiconduttore e la relativa rilevanza ai fini del riciclaggio.

Il consiglio di Stato, nella sentenza, ha affermato che «[…] ai sensi del regolamento 1013/2006/ Ce sulle spedizioni di rifiuti, chi effettua la spedizione di materiali verso Paesi extra Ue ai quali si applica la decisione dell’Ocse del 14 giugno 2001 (sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti avviati al recupero) deve utilizzare i codici identificativi dei rifiuti previsti da quest’ultima:

  • GC010 per i rifiuti di assemblaggi elettrici;
  • GC020 per i rottami elettronici.

Un carico che contenga rifiuti triturati sia elettrici sia elettronici triturati, non rientrando in tali codici, non può quindi essere esportato in procedura semplificata, neanche come miscela di rifiuti, in quanto il regolamento 1013/2006/ Ce esclude dalla “lista verde” dei rifiuti esportabili tramite mera informazione preventiva le mescolanze di tali rifiuti (N.d.R: sulla questione si segnala che il regolamento 2024/1157/Ue, applicabile dal 21 maggio 2026, sembra porsi in continuità normativa con il regolamento 1013/2006/Ce)».

È stato quindi definitivamente respinto il ricorso contro la dichiarazione con cui l’Agenzia delle dogane ha affermato la non conformità di una spedizione contenente triturato “misto” Raee in partenza per il Giappone con codice GC020, invitando l’organizzatore della stessa a riprenderne il contenuto. Di fatto confermando la correttezza dell’operazione svolta dalle Dogane.

(Consiglio di Stato sentenza 22 maggio 2024, n. 4549).

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