Il caso in questione vede sottoposto al Tribunale di primo grado di Foggia il tema della possibilità per soggetti radioamatori, di apporre antenne ad hoc nel condominio.
Nel caso specifico il condominio si opponeva ritenendo non possibile l’apposizione di tali ricevitori, ritenendo che il singolo condomino non fosse libero senza autorizzazione di apportare tali modifiche.
Il Tribunale investito della questione, al contrario ha stabilito che: «[…] il diritto di installare antenne per radioamatori su beni di proprietà condominiale costituisce una facoltà che attiene all’esercizio dell’ampio diritto primario riconosciuto dall’articolo 21 Costituzione alla libera manifestazione del pensiero. Esso incontra il limite di non ostacolare i coesistenti diritti altrui e non pregiudicare il libero godimento dell’immobile».
Di fatto stabilendone il pieno diritto, previa verifica delle condizioni e attenzione a non ledere i diritti altrui e non arrecare danni all’utilizzo altrui del bene condominiale.
(Tribunale di Foggia con sentenza 170 pubblicata il 24 gennaio 2025).