Quando decorre il termine per valutare se la causa è prescritta?

data prescrizione

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 19713 del 2024 è intervenuta nuovamente in tema di appalto e, nello specifico, si è espressa nuovamente in merito all’individuazione del termine iniziale dal quale far decorrere il termine di prescrizione.

Difatti, ai sensi dell’art 1669 c.c., il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia del vizio. La Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, richiamando l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, ha statuito che:

«l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dall’art. 1669 c.c. – il primo di decadenza per effettuare la denunzia e il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l’azione – deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi dell’opera quanto al collegamento causale di essi con l’attività progettuale e costruttiva espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate”, così che:

“nell’ipotesi di gravi vizi dell’opera la cui entità e le cui cause abbiano rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da fare supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e imputazione delle loro cause».

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