Protezione contro i contatti indiretti

protezione contatti indiretti«Abbiamo in carico la manutenzione degli impianti d’illuminazione pubblica e a bordo di alcuni vecchi pali in periferia, i portelli (che sono in buono stato e come al solito apribili solo con la chiave quadra) contengono morsettiere isolate. Mi sembra una situazione di pericolo ma non trovo la prescrizione normativa. Potreste aiutarmi? Perché chiunque può aprire il portello e rimanere fulminato oppure lasciarlo aperto per dispetto e mettere in percolo altri!», chiede un lettore di Elettro+Watt.

Protezione contro i contatti indiretti: cosa dice la normativa

La preoccupazione del lettore è lecita ed è stata la stessa del normatore. Per quanto riguarda la protezione contro i contatti diretti, le misure di protezione ammesse per gli impianti d’illuminazione all’esterno sono solo quelle per isolamento delle parti attive oppure mediante involucri e barriere. La protezione contro i contatti diretti, ottenuta mediante ostacoli e mediante distanziamento, sono vietate.

Tuttavia, per quanto riguarda la protezione mediante involucri o barriere, la sezione 714 contiene due disposizioni più restrittive rispetto alla regola generale. La prima prescrive che se uno sportello, posto a meno di 2,5 m dal suolo, anche se apribile con una chiave o un attrezzo, dà accesso a parte attive, queste devono essere: – inaccessibili al dito di prova (IPXXB), oppure; – devono essere protette da un ulteriore schermo con uguale grado di protezione. Chiara l’attenzione dedicata dal normatore per ridurre il pericolo di contatto diretto verso parti in tensione accessibili poste dietro uno sportello, la cui probabilità di rimanere accidentalmente aperto in impianti molto estesi è più elevata. Questa prescrizione non si applica se lo sportello si trova in un ambiente accessibile solo a persone autorizzate.

La seconda stabilisce che le lampade (tradizionalmente fragili, ora forse meno fragili di prima grazie alla tecnologia Led) di un apparecchio di illuminazione, installato a una altezza inferiore o uguale a 2,8 m dal suolo, non devono diventare accessibili se non dopo aver rimosso un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo.

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