La progettazione degli impianti elettrici: VIII edizione Norma CEI 64-8

CEI 64-8Facendo seguito all’articolo pubblicato sullo scorso numero, completiamo l’esame delle principali novità introdotte dall’ottava edizione della norma CEI 64-8.

Nel numero giugno di Elettro abbiamo analizzato le modifiche “Variante fuoco (Provvedimenti antincendio)” e “Revisione del Cap. 37 – Ambienti Residenziali – Prestazioni dell’impianto” della norma CEI 64.8. In questo articolo ci occupiamo di: “Revisione Parte 6. Verifiche”; “Revisione Cap. 8.1 – Efficienza energetica”; “Nuovo Cap. 8.2 – Prosumer”.

Revisione Parte 6 – Verifiche

Le verifiche devono essere eseguite da persone esperte: in tal senso pur non essendo esplicitato, e senza meno sotto il profilo operativo della sicurezza, queste sono verosimilmente riconducibili alle PES (Persone esperte) di cui alla norma CEI 11-27. Per quanto attiene gli aspetti organizzativi/ procedurali e tecnici i riferimenti sono: le Guide CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici” e 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori” entrambe in corso di revisione.

Questa parte è stata totalmente riscritta e contiene rilevanti novità in ordine all’esame a vista, alla periodicità dei controlli e ad alcune modalità di prove. Sia per le verifiche iniziali che per quelle periodiche è previsto l’esame a vista (definito come l’esame di un impianto elettrico, utilizzando i sensi per accertare la corretta scelta e installazione dei componenti elettrici) che è implementato di tre nuove azioni:

  • scelta, taratura, selettività e coordinamento dei dispositivi di protezione e monitoraggio (Cap. 53 Sezioni 536 e 570);
  • scelta, posizione ed installazione di idonei dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) dove specificato (Cap. 53 Sezione 534);
  • scelta e messa in opera del sistema di cablaggio (Sezioni 521 e 522).

Circa le verifiche periodiche è specificato che quando un circuito è monitorato in modo permanente da un RCM (indicatore di corrente differenziale – Residual Current Monitoring) conforme alla CEI EN 62020, o da un IMD (dispositivo per il controllo dell’isolamento – Insulation Monitoring Device) conforme alla CEI EN 61557-8, non è necessario misurare la resistenza d’isolamento, se il funzionamento del dispositivo IMD o RCM è corretto. Ovviamente, il funzionamento dei dispositivi RCM o IMD deve essere verificato. L’intervallo di tempo per l’esecuzione delle verifiche periodiche non può superare i 5 anni e 2 anni negli ambienti a maggior rischio (nota1).

Quanto alle modalità di esecuzione delle prove e misure tre sono le novità principali:

  • misura della resistenza di terra;
  • misura dell’anello di guasto;
  • prova degli interruttori differenziali.

È indicato in modo generico che la misura della resistenza di terra deve essere eseguita con metodo appropriato e che se la misura non è possibile in campo, il valore può essere determinato con calcolo analitico di cui per altro non si forniscono né i criteri né le espressioni. In difetto quindi di precisazioni sono da ritenersi applicabili le espressioni contenute nell’Allegato 54D, art. D.3.2, della Parte 5 già presente nella precedente edizione della Norma.

Per l’impedenza dell’anello di guasto quando non sia misurabile ci si può limitare alla verifica della continuità circuitale a condizione che siano disponibili i valori della resistenza del conduttore di protezione e dell’impedenza dell’anello calcolate in sede di progetto. Contrariamente alla passata edizione 7, che non faceva obbligo della registrazione dei tempi d’interruzione dei dispositivi differenziali, la riformata versione della Norma raccomanda di verificare che i tempi di interruzione della corrente nominale Idn siano inferiori a quelli richiesti per la protezione dai contatti indiretti e prescritti nel Cap. 41(nota2).

Revisione Cap. 8.1 – Efficienza energetica

Altra parte completamente rinnovata. Pubblicata nel 2016 come Norma CEI 64-8/8-1 “Efficienza energetica degli impianti elettrici”, dove vengono stabiliti criteri e raccomandazioni da utilizzare in sede progettuale sotto l’aspetto dell’efficienza energetica, per la migliore qualità del servizio con il minor consumo di energia possibile sia per i nuovi edifici che per la ristrutturazione e riqualificazione energetica di quelli esistenti.

Le novità sono essenzialmente riconducibili all’introduzione di nuovi indici/ parametri di valutazione per il calcolo dell’efficienza energetica che passano da 16 a 23 (ad esempio, posizione cabina, efficienza dei trasformatori, ecc.) e i nuovi criteri di attribuzione dei punteggi. La nuova Tabella B.1 propone le Classi di efficienza dell’impianto elettrico con la nuova attribuzione dei punteggi. Mentre nella Tabella B.2 sono riportati i parametri da considerare per il metodo di valutazione dell’efficienza energetica nel caso di edifici destinati ad usi industriali, commerciali e per le infrastrutture.

Nuovo capitolo 8.2 – Prosumer

Il nuovo Cap. 8.2 “Impianti elettrici a bassa tensione di utenti attivi (Prosumer)” fornisce prescrizioni, misure e raccomandazioni aggiuntive relative alla progettazione, l’installazione e la verifica di tutti i tipi di impianti elettrici a bassa tensione conformi all’art. 11 della Norma CEI 64-8/1, includendo gli impianti per la produzione e/o l’accumulo locale di energia, allo scopo di garantire la compatibilità con i modi attuali e futuri di fornire l’energia elettrica alle apparecchiature alimentate dalle reti pubbliche o per mezzo di fonti locali di energia. Questi impianti elettrici sono identificati come impianti elettrici per utenti attivi (PEI – Prosumer’s low-voltage Electrical Installations).

L’impianto elettrico dell’utente attivo, PEI, è definito come: l’impianto elettrico di bassa tensione collegato, o meno, a una rete di distribuzione pubblica (figura 1), in grado di funzionare con:

  • i generatori locali;
  • le unità di accumulo locale dell’energia.

E che monitori e comandi l’energia dalle sorgenti collegate fornendola:

  • agli apparecchi utilizzatori;
  • alle unità di accumulo locale dell’energia;
  • alla rete pubblica di distribuzione.
Figura 1

Con riferimento alla figura 1, esso prevede un sistema EEMS (intelligenza artificiale del sistema) che deve monitorare e comandare il funzionamento di tutte le alimentazioni elettriche, il carico delle unità di accumulo e il funzionamento dei carichi. Questa parte della Norma fornisce le soluzioni tecniche per attuare le Comunità Energetiche che s’inquadrano nella tabella di marcia per la riduzione delle emissioni di carbonio in particolare con il recepimento del D.Lgs 199/2021- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11-12-2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Essa stabilisce che un autoconsumatore di energia rinnovabile può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso alla propria utenza, oppure con uno o più impianti di produzione da rinnovabili ubicati in luoghi diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, a patto che siano nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In quest’ultimo caso l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore (nota3).

Principali novità del capitolo 8.2

Le soluzioni principali previste dalla Norma sono:

  • Il PEI individuale: impianto elettrico caratterizzato dalla possibilità di consumare e di produrre energia elettrica e da un sistema di gestione per il proprio funzionamento. Il gestore dell’impianto può decidere, attraverso l’EEMS e conformemente al contratto con il Distributore (DSO), quando deve rendere disponibile la produzione locale di energia, per l’accumulo locale, l’uso locale o per il trasferimento alla rete pubblica (figura 2a).
  • Il PEI collettivo: le diverse alimentazioni elettriche possono alimentare tutti gli utenti attivi interessati attraverso il sistema di distribuzione interno al PEI o quello del DSO, se così concordato con quest’ultimo. Un gruppo di utenti attivi (gruppo di singole abitazioni private, di appartamenti all’interno di edifici o di negozi in un centro commerciale, ecc.) può cooperare e coordinare le proprie risorse in modo da realizzare un’alimentazione elettrica comune (figura 2b). In questo caso, tutti gli impianti elettrici privati sono considerati consumatori. Per la comunità dei consumatori viene gestita una sola unità separata che genera l’energia elettrica.
  • Il PEI condiviso: un gruppo di utenti, attivi ma anche altri passivi, può partecipare alla comunità energetica, possono unire i propri interessi, partecipare alla comunità energetica e condividere la propria energia, prodotta localmente, con i vicini attraverso il sistema di distribuzione del DSO. È il caso di un insieme di costruzioni singole, di una lottizzazione, di un’area artigianale e/o commerciale che ha la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili e metterla a disposizione della comunità energetica (figura 2c).

CEI 64-8

Note

1. I luoghi di lavoro o ambienti a maggior rischio in caso di incendio e con pericolo di esplosioni dovuti a degrado; i luoghi di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione; i luoghi ai quali abbia accesso il pubblico; i cantieri; gli impianti di sicurezza (ad esempio gli apparecchi di illuminazione di emergenza).

2. Che per inciso sono: – Sistema TT: 1 s (150 ms se si fa riferimento alla curva di sicurezza negli ambienti ordinari). – Sistema TN (230/400 v): • 5 s nei circuiti con In > 32 A; • 0,4 s nei circuiti con In 32 A (ambienti ordinari); • 0,2 s nei circuiti con In 32 A (ambienti speciali).

3. Per gli aspetti procedurali ed amministrativi si vedano i provvedimenti adottati dall’ARERA: Delibera 04-08-2020 318/2020/R/ eel “Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile” e la Determinazione 10-12-2020 “Verifica delle Regole Tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo definite dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel”.

Tutte le norme sono disponibili sul portale MyNorma del CEI, in formato cartaceo o PDF

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