«Il progettista di un impianto fotovoltaico deve essere obbligatoriamente un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, o può avvalersi della collaborazione di un professionista antincendio per la validazione e la verifica della parte di progetto relativa alla sicurezza antincendio?», chiede un lettore di Elettro.
Non è previsto alcun obbligo che il progettista dell’impianto fotovoltaico sia anche un professionista antincendio.
Nei limiti di applicabilità del DM 37/08, il progettista abilitato può redigere integralmente il progetto dell’impianto elettrico, compreso l’impianto FV, purché nel rispetto delle norme tecniche applicabili.
Tuttavia, qualora l’impianto fotovoltaico ricada tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, è opportuno – e in alcuni casi necessario – che la parte del progetto relativa alla valutazione del rischio e alle misure di sicurezza antincendio sia verificata o validata da un professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi ministeriali.
In sintesi, il progettista dell’impianto fotovoltaico può avvalersi della collaborazione di un professionista antincendio, senza che ciò costituisca un obbligo di coincidenza tra le due figure professionali. Tale collaborazione rappresenta una buona prassi tecnica per garantire la corretta integrazione tra la progettazione elettrica e la sicurezza antincendio dell’impianto




