Prevenzione infortuni, come (e perché) richiedere lo sconto INAIL

Come e perchè richiedere lo sconto InailNell’attuale panorama macroeconomico non favorevole, il problema dei costi di gestione aziendale è notevolmente percepito dalla piccole e medie imprese (PMI): non fanno eccezione i costi per la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Ogni azienda paga all’INAIL (acronimo di Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) un tasso di premio definito dall’inquadramento della propria tipologia di lavorazione all’interno della Tariffa Premi, il cui dettaglio è disponibile sul portale dell’Istituto stesso (www.inail.it)

È importante approfittare di tutte le possibili agevolazioni che la normativa offre per sgravare parte di questi oneri dal bilancio delle aziende. La richiesta di riduzione del premio INAIL è una di queste.

Il documento sopra citato è diviso in quattro macrosezioni quali Industria, Artigianato, Terziario ed Altre attività, e per ciascuna di queste riporta un elenco e classificazioni di lavorazioni corrispondenti ai diversi rischi. A titolo di esempio, l’attività N. 3620 è classificata come “Impiantistica industriale: […] impianti elettrici industriali di illuminazione, di potenza e di regolazione, impianti di strumentazione, di automazione

e di allarme, impianti industriali antincendio […]” ed il tasso del premio INAIL è fissato al 73 ‰.

In sintesi, la tariffa è proporzionale alle spese sostenute dall’INAIL nel triennio precedente e riflette l’effettivo rischio a cui il lavoratore è esposto. Il tasso viene applicato alla retribuzione lorda di ciascun lavoratore; quindi, se un operaio costa annualmente € 10.000, all’Istituto verrà versato una quota pari a € 730. Il tasso base (o tasso medio nazionale) può subire delle oscillazioni a seconda di alcuni parametri. Le oscillazioni si dividono in due tipi.

Nel primo biennio di attività

Il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato, in misura fissa del 15%, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Viene ridotto, su richiesta del datore di lavoro, quando l’azienda è in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Viene aumentato quando, da accertamenti degli enti competenti, risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Dopo il primo biennio di attività

Il tasso può oscillare sia per andamento infortunistico che per prevenzione. Il primo caso è di immediata comprensione: si va a valutare la differenza dell’andamento infortunistico medio nazionale, nel medesimo settore di lavorazione e rischio, con quello particolare aziendale. Se lo scarto è positivo (meno infortuni che a livello nazionale), il premio INAIL si riduce; se viceversa la differenza è negativa il premio aumenta. Il secondo caso, invece, è spiegato più in dettaglio nei seguenti paragrafi. Le due richieste di riduzione sono tra loro cumulabili.

In conclusione…

I costi che le aziende devono sopportare per la minimizzazione delle possibilità di infortunio sono, mai come in questo periodo, complessi da affrontare. Tuttavia il legislatore ha attuato un meccanismo di agevolazioni in cui le aziende virtuose e proattive possono migliorare il proprio standard di sicurezza spendendo alla fine di meno di quelle che si limitano a fare il minimo indispensabile. A mio avviso la strada intrapresa è giusta, un quanto favorisce la “meritocrazia” in materia di sicurezza e ci rende idonei ad affrontare i nostri competitor europei. Quello che noto è che tale meccanismo è ancora poco conosciuto dagli imprenditori oppure poco proposto da consulenti del lavoro che si mostrano troppo pavidi sull’argomento, rimanendo, purtroppo per molti, solo un’occasione mancata.

Lo sconto per “prevenzione”

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs 81/08 e s.m.). Quindi le imprese devono poter dimostrare di aver fatto qualcosa in più del minimo sindacale!

In base al D.M. del 03 marzo 2015 (che ha sostituito il precedente D.M. del 12 dicembre 2000), la misura di riduzione del tasso medio di tariffa è fissa e dipende dal numero di lavoratori-anno del periodo considerato. L’agevolazione, tutt’altro che trascurabile, premia maggiormente le aziende di piccole dimensioni.  (v. tab 1).

A onor del vero, prima dell’emanazione del DM precedentemente citato, le riduzioni del tasso erano leggermente più consistenti e modulate in più scaglioni (v. tab 2).

La riduzione è concessa, ricorrendone i presupposti, previa presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate ed è sempre riferita agli interventi migliorativi effettuati nell’anno precedente di quello in cui si effettua la richiesta di riduzione del premio.

Chi può beneficiare dello sconto?

Naturalmente possono richiedere la riduzione del premio le aziende che abbamo i seguenti pre-requisiti:

  • Regolarità contributiva nei confronti di INAIL ed INPS (e Casse Edili, qualora ne ricorra il caso);
  • Regolarità con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

In aggiunta, come precedentemenre accennato, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Per ottenere la riduzione, la domanda deve essere inoltrata telematicamente (modello OT24) attraverso l’apposito portale predisposto dall’INAIL entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

Quanto bisogna aspettare?

L’azienda richiedente deve aspettare almeno 120 giorni, che è il tempo che il Normatore condede all’INAIL per comunicare all’impresa il provvedimento adottato in modo adeguatamente motivato. E’ stato predisposto un elenco contenente la documentazione che l’Istituto ritiene utile a dimostrare l’effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24 .Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l’istanza di riduzione. La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. (articolo ing Stefano Garoni, TEIC, VA).

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here