Opere difettose: obblighi e i rischi del costruttore

Nel caso in esame, il condominio Alfa citava in giudizio la società di costruzione e la società appaltatrice affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni a causa dei vizi riscontrati nelle unità abitative dell’edificio condominiale.

In primo grado il Tribunale accolse le domande di parte attrice e così anche la corte d’appello. Veniva pertanto proposto ricorso in Cassazione e il giudice di legittimità, confermando quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio ha affermato che:

«[…] in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto.

Al giudice di merito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell’incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell’immobile, bensì accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile».

(Cassazione Civile n. 12922 del 14 maggio 2025)

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